MINISTERO delle FINANZE – Circolare n. 13 del 28 marzo 2024
Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori – Adozione delle Appendici tematiche: – La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; – La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241
Con Circolare RGS n. 30 dell’11 agosto 2022, sono state emanate le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori” (NOTA 1), le quali descrivono i principali flussi procedurali inerenti ai processi di controllo e rendicontazione del PNRR – sia in relazione alla performance (milestone e target) che alle procedure di spesa.
In particolare, le Linee Guida prevedono, nell’ambito delle diverse fasi attuative delle Misure PNRR, la redazione delle seguenti specifiche attestazioni a comprova dell’avvenuto svolgimento dei controlli di competenza:
1. Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di selezione dei progetti e/o dei Soggetti Attuatori – di norma a cura delle Amministrazioni titolari di Misure PNRR (cfr. par. 6.1.4 delle Linee Guida);
2. Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara – di norma a cura dei Soggetti Attuatori – (cfr. par. 5.1.3.3 delle Linee Guida);
3. Attestazione delle verifiche effettuate sul Rendiconto di progetto – di norma a cura dei Soggetti Attuatori (cfr. par. 5.3.2 delle Linee Guida);
4. Attestazione delle verifiche effettuate sul Rendiconto di Misura – a cura delle Amministrazioni titolari di Misure PNRR – (cfr. par. 6.3.5 delle Linee Guida).
Inoltre, ai fini dello svolgimento dei controlli oggetto delle sopra menzionate Attestazioni e, in particolare, di quelli connessi alla ricerca dei potenziali casi di “conflitto di interessi” e “doppio finanziamento”, le stesse Linee Guida rimandano alla disponibilità, anche tramite collegamento presente sul Sistema Informativo ReGiS, di piattaforme informatiche/banche dati allo scopo dedicate.
Al riguardo, primi elementi di dettaglio sono stati già forniti con la Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023.
Con la presente Circolare vengono adottate le Appendici tematiche aventi ad oggetto “La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241” e “La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”, che compendiano, ed ulteriormente definiscono, gli step procedurali che i Soggetti Attuatori e le Amministrazioni titolari di Misure PNRR (o gli Enti attuatori “esterni” da queste delegati) devono porre in essere anche attraverso le previste funzionalità del Sistema Informativo ReGiS.
Le suddette Appendici tematiche sono frutto della preliminare condivisione svolta con tutte le competenti Amministrazioni ed i principali stakeholders di riferimento (NOTA 2) all’interno del “Tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR” e della “Rete dei Referenti antifrode PNRR”, istituiti con determina RGS n. 57 del 9 marzo 2022 e costituiscono parti integranti delle Linee Guida a suo tempo adottate.
Le Amministrazioni titolari di Misure PNRR, anche in linea con le previsioni della “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – versione 2.0” adottata con Circolare RGS n. 35 del 22 dicembre 2023, sono tenute, di conseguenza, ad aggiornare/adeguare la manualistica relativa ai propri Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.).
Con l’occasione si richiama l’attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sul corretto utilizzo delle funzionalità dei sistemi informatici ReGiS/ARACHNE/PIAF-IT dedicate allo scopo, affinché sia sempre garantito che:
– il trattamento dei dati sia svolto esclusivamente al fine di individuare, nel corso delle pertinenti attività di verifica e controllo previste dalle Linee Guida, potenziali rischi di frode, corruzione, conflitto di interessi e doppio finanziamento;
– venga fornita la corretta informazione ai Soggetti Attuatori relativamente all’utilizzo dei dati ad essi riferiti, disponibili nelle banche dati esterne, esclusivamente al fine di calcolare gli indicatori di rischio e/o supportare le attività di verifica;
– le evidenze, ovvero i risultati del calcolo di rischio derivanti da tali strumenti, non vengano in alcun modo resi pubblici, in quanto esclusivamente utilizzabili per le attività di verifica e, pertanto, soggetti a specifiche condizioni di protezione dei dati.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
—
– Note –
(1) Di seguito Linee Guida.
(2) Comitato Lotta Antifrode (COLAF) della PCM, Corte dei Conti, Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), Banca d’Italia – UIF e Guardia di Finanza.
Allegato
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