
In tema di notifiche la Corte di Cassazione, sez. civile, con la sentenza n. 10390 del 27 aprile 2017, in linea con la decisione delle Sezioni Unite n. 14196/2016, ha confermato che il concetto di “notifica inesistente” è da riservare ad ipotesi eccezionali: ovvero quando nessun atto sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario, ovvero quando quest’ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario. Di inesistenza della notificazione, dunque, può parlarsi solo quando l’atto venga restituito puramente e semplicemente al notificante.
Nella sentenza in commento il ricorrente aveva basato il ricorso per cassazione sulla doglianza della inesistenza della notifica effettuata a mezzo servizio postale per non essere stato depositata l’avviso di ricevimento.
Gli Ermellini respingono la motivazione del ricorso, considerando che tale circostanza non comporta la inesistenza ma nulla la notifica. L’elemento discriminante tra notifica nulla e notifica inesistente è costituito dalla circostanza, per l’ipotesi di nullità, che la costituzione o l’opposizione del destinatario dell’atto sana il vizio (per il principio secondo cui, così facendo, si dimostra che la notificazione ha raggiunto il suo scopo).
Mentre la notifica inesistente non può mai essere sanata, benché fatta rilevare dalla controparte e quindi ci si può anche difendere in giudizio per far rilevare al giudice la presenza del vizio nella notifica, senza timore di sanarlo;
I giudici di legittimità precisano che solo per poche «ipotesi eccezionali» la notifica può essere dichiarata inesistente. Infatti, in generale, «qualsiasi vizio della notificazione non può che comportarne la nullità». In altre parole, la nullità è la regola; l’inesistenza è l’eccezione.
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