
Il titolare del trattamento dei dati personali é responsabile patrimonialmente delle violazioni di dati personali commesse da una persona che agisce sotto la sua autorità
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-741/2021 depositata l' 11 aprile 2024 GP contro juris GmbH, intervenuta per l'interpretazione dell'art. 82 del RGPD (regolamento generale sulla protezione dei dati) ai fini del risarcimento del danno, ha statuito che "... 1) L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: una violazione di disposizioni di tale regolamento che conferiscono diritti alla persona interessata non è di per sé sufficiente a costituire un «danno immateriale», ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dal grado di gravità del danno subito da tale persona. [...]
Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se viene dimostrata l’assenza del pregiudizio per gli interessi del ceto creditorio o del pregiudizio più ampio all’interesse generale alla corretta gestione dell’iniziativa commerciale
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9 aprile 2024, intervenendo in tema di bancarotta fraudolente distrattiva, ha affermato che la giurisprudenza di legittimità associa "... la nozione di distrazione al distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Rv. 241830; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Rv. 260486; Sez. 5 n. 48872 del 14/07/2022, Rv. 283893), in una prospettiva [...]
Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerca e Sviluppo introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva e consuntiva
L'articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del credito di imposta per gli investimenti 4.0 e attività di R&S, l'obbligo di comunicare, con apposita comunicazione telematica (ex ante e ex post) con modello adottato con decreto ministeriale: preventivamente - comunicare l'importo degli investimenti che l'impresa intende effettuare; a conclusione degli investimenti, l'impresa deve aggiornare i dati comunicati preventivamente; di completamento per gli investimenti effettuati dal 01/03/2024 fino al 30/03/2024; per i crediti di imposta maturati nel 2023 per gli investimenti effettuati nel 2023 e non ancora utilizzati. Il suddetto articolo recita " 1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di [...]
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destinatati, mentre grava sul pubblico ufficiale incaricato della notifica eseguire ricerche al fine di superare eventuali incertezze o errori nelle indicazioni dell’indirizzo o del destinatario
E' onere del notificante la verifica della correttezza dell'indirizzo del destinatati, mentre grava sul pubblico ufficiale incaricato della notifica eseguire ricerche al fine di superare eventuali incertezze o errori nelle indicazioni dell’indirizzo o del destinatario
E’ escluso l’applicazione dell’art. 36 bis per le contestazioni sull’interpretazione della norma, in tal caso occorre l’avviso di accertamento
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 9759 depositata l' 11 aprile 2024, intervenendo in tema di emissione della cartella di pagamento senza il preventivo invio del c.d. avviso bonario, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui "... il potere attribuito agli Uffici finanziari dal secondo comma, lett. e, dell'art. 36 bis d.P.R. n. 597 del 1973 è esercitabile soltanto quando l'errore sia rilevabile ‘ictu oculi’ a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria ed emendabili dall'Amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorché sia, invece, necessaria un'indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non è applicabile, occorrendo un atto d'accertamento esplicitamente motivato, il quale [...]
Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno liquidati, risultato vittorioso nel giudizio, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19 marzo 2024, intervenendo in tema di liquidazione delle spese a carico della parte soccombete e il suo trattamento IVA, ha riaffermato che "... a) non incide la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore e, pertanto, essa non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione; b) con riferimento alla fattispecie scrutinata, avere il giudice di merito correttamente ritenuto non dovuta l’Iva per l'attività professionale svolta dall’avvocato, quale difensore di sé medesimo, a norma dell’art. 86 c.p.c. (ancorché coadiuvato da altro difensore, la cui [...]
Processo Tributario: il principio di equità sostitutiva è precluso al giudice tributario
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione-merito". (cfr Cassazione, sentenze 22453/2008, 7404/2001, 4280/2001 e 16171/2000) Con l'impugnazione dell'atto impositivo viene conferito al giudice tributario sia la competenza all'eliminazione dell'atto (ipotesi di "impugnazione-annullamento") sia la competenza del rapporto tributario ("impugnazione-merito"). Inoltre il giudice tributario ha il potere-dovere di procedere alla quantificazione della pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande di parte, pena la carente motivazione della sentenza. Gli Ermellini, con l'ordinanza n. 1707 depositata il 16 gennaio 2024, hanno riaffermato che "... il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito, in quanto volto a una decisione sostitutiva dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento [...]
Processo Tributario: la prova testimoniale
L'art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributaria) a seguito delle modifiche introdotte prima dalla legge n. 130 del 2022 e poi dal D.Lgs. n. 220 del 2023 dispone che " 4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, [...]