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Il dipendente che usufruisce dei permessi ex legge 104/92 è tenuto a comunicare al datore di lavoro la propria assenza, anche se non è necessario ottenere una previa autorizzazione

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 5611 depositata il 3 marzo 2025, intervenendo in tema di licenziamento e permessi della legge 104/92, nel confermare la sentenza di appello ha chiarito che la mancata comunicazione dell’utilizzo dei permessi ex lege 104/92 non può essere equiparata all’assenza ingiustificata, se non previsto espressamente del Contratto collettivo. In quanto per usufruire dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104 non è necessario ottenere l’autorizzazione da parte del datore di lavoro ma bisogna comunque comunicarli. Per cui è illegittimo il licenziamento del dipendente che li utilizza senza comunicare le ragioni di assenza all’azienda.  I giudici hanno anche chiarito che il lavoratore deve comunque comunicare la stessa assenza al datore di lavoro, per permettergli un’agevole organizzazione dell’attività lavorativa. Il Tribunale, nella veste di giudice del lavoro, respingeva il ricorso del dipendente. [...]

In materia di operazioni soggettivamente inesistenti ricade sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare che l’operazione commerciale documentata dalla fattura è stata posta in essere da soggetto diverso dall’emittente della fattura

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 2800 depositata il 5 febbraio 2025, intervenendo in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, ha ribadito il principio secondo cui "In materia di operazioni soggettivamente inesistenti (...) che presuppone, da un lato, l'effettività dell'acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice della fattura o della prestazione dei servizi in essa indicati e, dall'altro, la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce o la prestazione del servizio da soggetto economico diverso da quella risultante dalla fattura emessa, l'orientamento giurisprudenziale, anche unionale, (cfr. tra le tante, Cass. n. 9851 del 10/04/2018; Cass. n. 5339 del 27/02/2020; Cass. n. 15369 del 20/07/2020; da ultimo Cass. n. Cass. 25891/2023; in linea con Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, P., C-277/14, citata anche dalla ricorrente, e, recentemente, CGUE 11 novembre 2021, [...]

La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma ed il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio

La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma ed il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio

Il termine lungo per impugnare decorre dal deposito della sentenza e non dalla comunicazione del dispositivo

Nel processo tributario ai sensi dell'art. 37 del codice di procedura tributaria, come modificato dal D.Lgs. n. 220 del 220, intitolato "Pubblicazione e comunicazione della sentenza" statuisce che "1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico  nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione.  Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito. "   La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 3057 depositata il 6 febbraio 2025, intervenendo sugli effetti della comunicazione di avvenuto deposito della sentenza, statuendo il principio di diritto secondo cui "il non aver ricevuto la comunicazione del dispositivo della sentenza tributaria non integra, per la parte [...]

Legittimo il licenziamento del dipendente che attesta falsamente la sua presenza in servizio anche a mezzo strumenti informatici

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 4936 depositata il 25 febbraio 2025, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare, ha ribadito il principio secondo cui "La condotta oggetto di contestazione disciplinare è infatti consistita nell'aver inserito nel sistema informatico dati falsi, ossia non rispondenti al vero. Ne deriva che il dispositivo I-Pad nel presente giudizio rileva non come sistema del datore di lavoro per effettuare un controllo sulla prestazione lavorativa, ma come mezzo adoperato dal dipendente per fornire al datore di lavoro dati falsi. Tali dati, forniti dallo stesso lavoratore, rilevano pertanto non quale esito di un controllo a distanza della prestazione lavorativa, bensì come elementi da raffrontare con l'esito delle indagini investigative. A ben vedere, quegli elementi integrano proprio gran parte delle condotte disciplinarmente rilevanti, sicché non è pertinente il richiamo all’art. [...]

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