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News – Blog2026-06-19T09:21:11+02:00

sezione dedicata alle notizie - missione dello studio e del blog

Ai fini della non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. vi è anche l’integrale o anche parziale adempimento del debito tributario con l’Erario, anche attraverso un piano rateale concordato con il Fisco o l’adesione a provvedimenti relativi alla c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 4145 depositata il 31 gennaio 2025, intervenendo in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, ha ribadito il principio, applicabile ai reati tributari, secondo cui  "tra le condotte susseguenti al reato, che per effetto della novella dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non possono, di per sé sole, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, ma che tuttavia possono essere valorizzate nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma 1. cod. pen., vi è anche l'integrale o anche parziale adempimento del debito tributario con l'Erario, anche attraverso un piano rateale concordato con il [...]

Processo tributario: il termine di impugnazione della sentenza non decorre dalla lettura o deposito del dispositivo ma dalla pubblicazione della sentenza

Il codice del processo tributario (D.Lgs. n. 546/1992), come modificato prima dalla  legge 31 agosto 2022, n. 130 e poi dal d.lgs. n. 220/2023, prevede all'articolo 51 del d.lgs. n. 546/1992 statuisce al 1° comma che "Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3." Il contenuto del comma 3 dell'articolo 38 cit. statuisce che " Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso [...]

Illegittimo il termine di 90 a disposizione dell’AGCM per l’accertamento di una pratica commerciale sleale

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sezione seconda, con la sentenza depositata il 14 gennaio 2025 nella Causa C-510/23, intervenendo in tema di decadenza per la comunicazione degli addebiti da parte dell'AGCM, ha statuito che "Gli articoli 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento di una pratica commerciale sleale [...]

L’art. 7 dello statuto dei lavoratori va interpretato nel senso che il termine di 5 giorni è riferibile alla documentata data di invio delle giustificazioni è non ricezione ed inoltre il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato, avendone fatta richiesta nei termini

L'art. 7 dello statuto dei lavoratori va interpretato nel senso che il termine di 5 giorni è riferibile alla documentata data di invio delle giustificazioni è non ricezione ed inoltre il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato, avendone fatta richiesta nei termini

In tema di licenziamenti disciplinari, al giudice, per selezionare la tutela applicabile è consentito la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la ordinanza n. 1099 depositata il 16 gennaio 2025, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare e normativa da applicare, ha ribadito il principio secondo cui (Cass., sez. lav., 21.4.2022, n. 12745) "in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dalla l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 5, come novellato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali ed elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando tale operazione di interpretazione nei limiti dell’attuazione [...]

I messaggi “whatsapp” e gli ”sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale

La Corte di Cassazione, sezione II, con l'ordinanza n. 1254 depositata il 18 gennaio 2025, intervenendo in tema contratto d'opera e prova del quantum, ha ribadito il principio, in tema di prova, secondo cui "in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. [...]

E’ nulla la notifica effettuata in luogo diverso dalla sede legale o effettiva della persona giuridica, salvo il potere del giudice di disporre la rinotifica

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 28527 depositata il 6 novembre 2024, intervenendo in tema di notifiche di atti processuali, ha ribadito il principio secondo cui "In tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., è applicabile l'art. 46, comma 2, c.p.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest'ultima, gravando, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione, l’onere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative.» (Cass., 19/09/2017, n. 21699)." Per gli Ermellini la notifica è nulla qualora " non risulta essere eseguita presso la sede legale, né risulta essere [...]

In tema di whistleblowing prevede che il dipendente virtuoso non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, ma tale istituto e non può trovare applicazione in ipotesi in cui le segnalazioni abbiano carattere personale e siano finalizzate a rivendicazioni nei confronti dei propri superiori

In tema di whistleblowing prevede che il dipendente virtuoso non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, ma tale istituto e non può trovare applicazione in ipotesi in cui le segnalazioni abbiano carattere personale e siano finalizzate a rivendicazioni nei confronti dei propri superiori

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