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Indetraibilità dell’IVA sui contratti di appalti riqualificati come come intermediazione di manodopera illegittima

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 20613 depositata il 24 luglio 2024, intervenendo in tema di detraibilità dell'IVA, ha ribadito il principio secondo cui "... pur dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di manodopera irregolare, schermato da quello di appalto di servizi, incorre in nullità, che conforma anche la sorte del contratto tra lavoratore e somministratore. A nulla rileva neppure l’eventuale fatto che lo stesso lavoratore, mediante ricorso giudiziale ex art. 414 cod. proc. civ., abbia agito per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore effettivo della prestazione, sul quale soltanto gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo, nonché fiscale, scaturenti dal detto rapporto. Ne deriva che la fatturazione delle prestazioni rese da parte del somministratore non legittima [...]

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea e la violazione dell’art. 2389 cod. civ., sul piano civilistico, da luogo a nullità, e quindi la loro indeducibilità, degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori per violazione di norma imperativa

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea e la violazione dell'art. 2389 cod. civ., sul piano civilistico, da luogo a nullità, e quindi la loro indeducibilità, degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori per violazione di norma imperativa

E’ possibile, se la convezione non lo esclude espressamente, il credito per le imposte pagate all’estero

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 10204 depositata il 16 aprile 2024, intervenendo in tema di esclusione della doppia imposizione e della convenzione Italia USA, ha statuito il principio secondo cui qualora "... la Convenzione prevede che il credito di imposta non spetti ove «l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario», affermando che la causa di esclusione della deduzione opera solo ove l’imposizione, mediante ritenuta a titolo di imposta o mediante l’analoga imposta sostitutiva, avvenga su richiesta del beneficiario, ha evidenziato che nel caso di specie la richiesta del beneficiario non è possibile, ai sensi del precitato quadro normativo ..." La vicenda ha riguardato una contribuente che aveva dichiarato redditi di fonte estera al rigo RM12 (relativo ai redditi [...]

Il datore deve ottemperare all’ordine di reintegrazione riammettendo il dipendete nella stessa sede di lavoro nella quale questi operava all’atto dell’illegittimo licenziamento. Unica eccezione a tale regola è costituita dalla impossibilità di riammettere il lavoratore reintegrato nella precedente sede per la dimostrata insussistenza di posti comportanti l’espletamento delle ultime mansioni nonché di mansioni equivalenti a queste ultime

Il datore deve ottemperare all’ordine di reintegrazione riammettendo il dipendete nella stessa sede di lavoro nella quale questi operava all'atto dell'illegittimo licenziamento. Unica eccezione a tale regola è costituita dalla impossibilità di riammettere il lavoratore reintegrato nella precedente sede per la dimostrata insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni nonché di mansioni equivalenti a queste ultime

Raggiunto l’accordo per il patteggiamento spetterà al giudice verificare non solo l’adeguatezza delle sanzioni pecuniarie e interdittive, ma anche la corrispondenza della confisca concordata al profitto dell’illecito effettivamente conseguito, al netto delle eventuali restituzioni in favore del danneggiato, come previsto dall’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001. Qualora il giudice ritenga non corretto l’accordo in ordine alla confisca, dovrà rigettare in toto la richiesta di patteggiamento

Raggiunto l'accordo per il patteggiamento spetterà al giudice verificare non solo l'adeguatezza delle sanzioni pecuniarie e interdittive, ma anche la corrispondenza della confisca concordata al profitto dell'illecito effettivamente conseguito, al netto delle eventuali restituzioni in favore del danneggiato, come previsto dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001. Qualora il giudice ritenga non corretto l'accordo in ordine alla confisca, dovrà rigettare in toto la richiesta di patteggiamento

Modello 231 e fattori ESG: l’importanza di una virtuosa connessione

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili(CNDCEC) insieme alla Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato il “Modello 231 e fattori ESG: l’importanza di una virtuosa connessione”. Il documento è stato elaborato dal “Gruppo di lavoro interdisciplinare ESG-231” Il documento approfondisce le relazioni che intercorrono tra le tematiche ESG e il framework normativo fornito dal D.Lgs. 231/2001. Inoltre è stata valutata la compliance integrata. Obbiettivo del documento è quello di fornire strumenti operativi ai professionisti del settore nell’ambito 231 e in quello della sostenibilità. Il documento si struttura nelle seguenti parti: L’evoluzione del concetto di sostenibilità; La responsabilità degli enti e il modello organizzativo: lo stato dell’arte; La declinazione dei fattori ESG e i punti di contatto con i reati presupposti del catalogo 231; Rendicontazione ESG, bilancio di esercizio e compliance 231; Rating ESG: stato dell’arte e possibili sviluppi normativi; Compliance [...]

Abuso del diritto: contestazione anche per operazioni tra privati quando si tratta di una costruzione preordinata all’indebito conseguimento di un mero vantaggio fiscale, non giustificato da valide ragioni economiche diverse dall’obiettivo di conseguire un risparmio di imposte

La Corte di Cassazione, sezione tributaria con l'ordinanza n. 20673 depositata il 25 luglio 2024, intervenendo in tema di agevolazione prima casa ed abuso del diritto, ha statuito il principio di diritto secondo cui "... In tema di benefici fiscali "prima casa", in virtù del carattere meramente strumentale, provvisorio e fiduciario del trasferimento del cespite dal mandante al mandatario, in funzione di mera esecuzione del mandato traslativo stesso ex art. 1719 cod. civ., integra abuso del diritto ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 212/2000 il mandato a vendere un immobile ad uso abitativo ex art. 1719 civ. ed il successivo acquisto, da parte del mandante, di un secondo alloggio abitativo con l’applicazione delle suddette agevolazioni fiscali, non sussistendo il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione ..." La vicenda ha riguardato [...]

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