La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5254 depositata il 26 febbraio 2020 intervenendo in tema di nullità dell’avviso di accertamento, in caso di accesso anche presso il depositario delle scritture contabili operano le garanzie di cui al comma 7 dell’articolo 12 dello statuto dei contribuenti, ha ribadito che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), art. 12, comma 7, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, opera una valutazione “ex ante” in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l’atto impositivo emesso “ante tempus”, anche nell’ipotesi di tributi “non armonizzati”, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di “resistenza”, invece necessaria, per i soli tributi “armonizzati”, ove la normativa interna non preveda l’obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione “ex post” sul rispetto del contraddittorio.”
La vicenda ha riguardato una società di capitali a cui venivano notificati tre avvisi di accertamento prima del ermine dei 60 giorni stabilito dal comma 7 dell’articolo 12 della legge 212/2000 (Statuto dei contribuenti) per la presentazione di osservazioni e richieste in caso di accessi ispezioni e verifiche. Avverso tali atti impositivi la contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accoglievano le doglianze della ricorrente dichiarando la nullità degli avvisi di accertamento. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della CTP con ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermarono la sentenza impugnata ritenendo che la garanzia istruttoria de qua operante anche nel caso in cui l’accesso sia effettuato presso il depositario delle scritture contabili. Avverso la decisione della CTR l’Ufficio proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini respingono il ricorso dell’Agenzia delle Entrate precisando che l’accesso presso il depositario delle scritture contabili, mandatario del contribuente e assimilato all’accesso presso la società per cui in presenza di accesso doveva in linea di principio essere rispettato il termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, Statuto, per tutte le riprese, sia per le II.DD. che per l’IVA.
Inoltre, i giudici di legittimità hanno anche puntualizzato che non occorrono “particolari formalità per l’esecuzione di accessi presso il consulente detentore delle scritture contabili, mentre il medesimo articolo, comma 5, sanziona con la non utilizzabilità in favore del contribuente la mancata indicazione del detentore delle scritture contabili e la mancata esibizione delle stesse, con la espressa precisazione che il rifiuto di esibizione si intende anche la dichiarazione di non possedere le scritture. Pertanto, la ratio legis è chiaramente nel senso di consentire l’accesso alle scritture anche al di fuori della sede aziendale presso i locali del consulente senza particolari formalità in quanto questi è un mandatario del contribuente, e pone a carico del contribuente un onere di collaborare con l’Ente verificatore in quest’ultima ipotesi.”
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