La corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28806 depositata il 17 ottobre 2023, intervenendo in tema di esenzione IMU, ha riaffermato che l’esenzione IMU per gli immobili delle imprese edili destinati alla vendita è subordinato all’obbligo della presentazione della dichiarazione e quindi la sua omissione impedisce di usufruire dell’esenzione e nessun altro adempimento può essere ritenuto equivalente alla dichiarazione, ancorché l’ente che ha rilasciato il permesso di costruire, “è a conoscenza sin dall’origine dell’edificazione dei fabbricati”.
Infatti, per i giudici di legittimità, con la denuncia IMU il soggetto deve attestare i requisiti per fruire del beneficio ed a certificare la destinazione degli immobili oltre ad indicare i dati identificativi catastali degli immobili per i quali si usufruisce dell’esenzione.
Ai fini dell’esenzione in commento costituisce condizione essenziale che i beni non siano locati. Anche sulla base dell’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria l’esenzione IMU dei beni merci non compete in caso di locazione e utilizzazione, anche temporanea. La locazione di breve durata fa perdere il diritto. Il dipartimento delle finanze ha escluso la possibilità di un’agevolazione proporzionale alla durata del periodo d’imposta in cui l’unità immobiliare non sia stata locata. In tale ipotesi è prevista l’applicazione di un’aliquota ridotta.