La Corte di Cassazione, sez. penale, con la sentenza n. 25008 del 19 maggio 2017 intervenendo in tema di revisione della sentenza di condanna per reati fiscali ha affermato che ai fini della revisione della condanna per reati fiscali può essere acquisita, ai fini della revisione della condanna, la sentenza tributaria, divenuta irrevocabile, che annulla l’accertamento.
La vicenda ha riguardato un condannato per reati penali che aveva proposto una richiesta di revisione rispetto alla sentenza di secondo grado che lo ha condannato per il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000.
I giudici della Corte d’appello dichiaravano inammissibile la richiesta di revisione ritenendo non acquisibile, a fini probatori, la sentenza della Commissione tributaria che ha accertato l’infondatezza della pretesa impositiva nei riguardi dell’imputato. In particolare i giudici distrettuali ritenevano che ai sensi dell’art. 238 c.p.p. la possibilità di acquisizione e valutazione probatoria esiste soltanto per le sentenze penali divenute irrevocabili.
Il soggetto condannato avverso la decisione proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi. In particolare, ha fatto presente che, nella fattispecie, l’inesistenza dell’illecito, accertata in sede tributaria, intacca necessariamente il giudicato penale, poiché si pone come condizione di punibilità, tanto che, se l’avviso di accertamento fosse stato annullato prima della pronuncia penale, in reato non si sarebbe configurato.
Gli Ermellini accolgono le doglianze del ricorrente osservando che né le sentenze del giudice tributario né quelle del giudice amministrativo, in genere, sono vincolanti per il giudice penale. L’articolo 238 bis c.p.p. si limita a consentire l’acquisizione in dibattimento di sentenze, non necessariamente solo penali, che sono valutabili a norma degli articoli 187 e 192, comma 3, c.p.p. (v., tra le altre, Cass. n. 1628 del 2015).
Per cui per i giudici di legittimità la corte distrettuale non ha applicato correttamente la legge. Infatti nell’ordinanza impugnata la sentenza della CTR poteva benissimo essere acquisita in dibattimento per essere liberamente considerata ai fini della decisione.
Il ricorrente, secondo i giudici di legittimità, ha giustamente prospettato “la possibilità di valutare la sentenza come documento a norma dell’art. 630 lett. c) c.p.p., e di apprezzarne l’efficacia probatoria ai fini della revisione del processo, laddove, nell’accogliere il ricorso in opposizione all’accertamento fiscale, aveva escluso l’illecito presupposto”.
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