AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 marzo 2022, n. 112
Riallineamento – Liste clienti iscritte a seguito di imputazione del disavanzo (IFRS 3) e successivo conferimento – Articolo 110, comma 8, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA S.r.1. (di seguito anche ” ALFA”, “Istante” o la “Società”) è una società residente fiscalmente in Italia che opera nella vendita di gas naturale ed energia elettrica a favore di clienti civili ed industriali [ omissis] La Società è stata costituita in data GG MM 2018 dalla società BETA S.p.A. (di seguito anche ” BETA” o la “Capogruppo”), nell’ambito di una operazione straordinaria di aggregazione tra vari operatori [ omissis] e il gruppo GAMMA (di seguito anche il “Gruppo”) come meglio descritto nel prosieguo.
La Società ha incorporato, con atto di fusione del GG MM 2019 avente efficacia contabile e fiscale a far data dal 1 gennaio 2020, la società DELTA S.p.A. (di seguito anche ” DELTA” o l'”incorporata”), società costituita in data GG MM AAAA e operante anch’essa nel settore della vendita di gas naturale e di energia elettrica.
La Società e BETA redigono il bilancio d’esercizio in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS), come anche DELTA fino al 31 dicembre 2019, ultimo esercizio di attività ante incorporazione in ALFA.
Nel corso del 2018 BETA ha posto in essere un’operazione straordinaria di aggregazione volta a creare uno dei maggiori player nazionali in grado di misurarsi con i maggiori operatori dei mercato e svilupparsi grazie al forte radicamento con i propri territori di riferimento.
Suddetto processo, nello specifico, prevedeva la realizzazione di differenti operazioni straordinarie (tutte aventi efficacia giuridica GG MM 2018), considerate parte di un unico processo di aggregazione, ovvero:
1. una fusione per incorporazione in BETA delle società (partecipate da soggetti terzi rispetto al Gruppo) EPSILON S.r.l, ZETA S.r.l., ETA S.r.l., THETA S.p.A., IOTA S.p.A. e KAPPA S.r.l. (la “Fusione”), come risultante da apposito Atto di fusione e atto di scissione del GG MM 2018;
2. una scissione parziale a favore di BETA del ramo d’azienda relativo ai clienti energia di [ omissis] della società LAMBDA S.p.A. (la “Scissione”), come risultante dall’Atto di fusione e di scissione precedentemente menzionato;
3. differenti operazioni di conferimento a favore di alcune società, preesistenti (già controllate da BETA o di cui quest’ultima divenuta socia a seguito della Fusione) e neo costituite dalla stessa BETA, al fine di riorganizzare e razionalizzare la gestione degli asset ricevuti con la Fusione e con la Scissione, tra le quali
§ ALFA, cui è stata conferita l’attività di vendita e il ramo d’azienda ad esso relativo, acquisiti tramite l’incorporazione sub 1) da parte di BETA di ETA S.r.l. e ZETA S.r.l., come risultante da apposito Verbale di assemblea e conferimento di ramo d’azienda del GG MM 2018, e
§ DELTA, cui è stato conferito il ramo d’azienda relativo ai clienti energia della provincia di Varese acquisito a seguito della scissione sub 2) di LAMBDA S.p.A., come risultante da apposito Verbale di assemblea e conferimento di ramo d’azienda del GG MM 2018.
La contabilizzazione degli effetti della complessa operazione straordinaria di aggregazione descritta è stata recepita nel bilancio di esercizio di BETA chiuso al 31 dicembre 2018 in accordo con le disposizioni contenute nel principio contabile internazionale IFRS 3 – “Business combination“, determinando, pertanto, la rilevazione delle attività acquisite e delle passività assunte al loro relativo fair value, il cui valore netto è stato assoggettato al processo c.d. di Purchase Price Allocation (i.e. “PPA”) tramite specifica attività peritale svolta da advisor indipendente incaricato da BETA.
In particolare, il disavanzo complessivo emerso dalle operazioni di fusione e scissione (pari a Euro …), è stato attribuito per complessivi Euro … alla voce “intangible asset“, di cui Euro … riferibili alla c.d. “customer relationship” (anche “portafoglio clienti” o “lista clienti”), per come di seguito rappresentato:
– Euro … riferibili alla c.d. “customer relationship” relativa ai clienti di [omissis], acquisita da BETA per effetto della Scissione e successivamente attribuita tramite conferimento a DELTA (c.d. “Ramo LAMBDA”);
– Euro … riferibili alla c.d. “customer relationship” relativa ai clienti di [ omissis], acquisita da BETA per effetto della incorporazione della ETA S.r.l. (c.d. “Ramo ETA”) e successivamente attribuita tramite conferimento alla Istante;
– Euro … riferibili alla c.d. ” customer relationship” relativa ai clienti di [omissis], acquisita da BETA per effetto della incorporazione della ZETA S.r.l. (c.d. “Ramo ZETA”) e successivamente attribuita tramite conferimento alla Istante.
Si specifica che i menzionati asset, in ottemperanza al disposto dello IAS 38 (applicato da tutte le società danti causa in quanto lAS adopter), non erano stati rilevati contabilmente nei relativi bilanci in quanto interamente autoprodotti e hanno, pertanto, trovato riconoscimento contabile solo a seguito dell’attribuzione di parte del disavanzo emerso in capo ad ACSM in occasione dell’aggregazione e dei conseguente processo di riorganizzazione dei Gruppo.
I sopra menzionati valori emersi e iscritti a seguito dell’allocazione del disavanzo sono stati assunti ai fini delle imposte dirette in regime di “neutralità” (quindi con valore fiscale pari a zero), ai sensi degli articoli 172, comma 2 (per quanto concerne gli effetti della Fusione) e 173, comma 2 (per quanto concerne gli effetti della Scissione) dei Testo unico delle imposte sui redditi (“TUIR”), non avendo la BETA optato per il c.d. “riconoscimento fiscale” di cui al regime ordinario ex articolo 176, comma 2-ter dello stesso testo unico ovvero al regime c.d. “derogatorio” ex articolo 15, comma 10, del D.L 29 novembre 2008 n. 185, rectius non hanno acquisito rilevanza tributaria ai fini dell’IRES e dell’IRAP. Inoltre, come premesso, la lista clienti rilevata contabilmente in capo a BETA in sede di PPA a fronte delle operazioni di Fusione e Scissione è stata trasferita in pari data con due separate operazioni di conferimento di ramo d’azienda alla Istante e alla DELTA (successivamente incorporata dall’istante medesima) agli stessi valori contabili e fiscali assunti in capo ad ACSM.
Come noto, ai sensi dell’articolo 176, comma 1, del TUIR il conferimento di ramo d’azienda costituisce un’operazione neutrale dal punto di vista fiscale, in quanto il soggetto conferitario subentra in piena continuità nei valori fiscalmente riconosciuti degli asset componenti il compendio aziendale conferito, a prescindere dai valori registrati nella propria contabilità; la non rilevanza fiscale del valore degli asset iscritti per effetto dell’allocazione del disavanzo è, pertanto, succeduta in capo alle entità conferitarie che, conseguentemente, hanno riportato nei quadri RV dei rispettivi modelli dichiarativi Redditi SC 2019, relativi all’anno di imposta 2018, i valori contabili (risultanti dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018) e quelli fiscali alla medesima data (pari a zero) degli asset, i.e. la lista clienti ricevuta da BETA con le operazioni di conferimento de quibus, non attribuendo parimenti dignità tributaria ai fini IRES e IRAP alle quote di ammortamento contabilizzate nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e in quelli successivi.
Suddetti asset, inoltre, risultano nella disponibilità delle due società in esame anche nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (come emerge dai relativi bilanci di esercizio) e, come anticipato, al 31 dicembre 2020 sono ancora nella disponibilità della Istante che ha incluso nel proprio attivo anche la lista clienti della DELTA a seguito della incorporazione della stessa, come risultante dal relativo bilancio.
A fronte delle descritte operazioni di conferimento effettuate dalla BETA nell’ambito della più ampia operazione di riorganizzazione post aggregazione realizzata nel 2018, l’Istante e DELTA sono le entità conferitarie di specifici rami d’azienda comprendenti l’insieme dei rapporti giuridici funzionali all’esercizio delle proprie attività, tra i quali (a titolo meramente illustrativo e non esaustivo) i contratti attivi di fornitura di gas naturale e di energia elettrica, relativi ai clienti oggetto di trasferimento nelle diverse provincie in cui è esercitata l’attività, ed i contratti passivi per la fornitura di servizi. Più nel dettaglio:
– l’Istante è risultata conferitaria del
§ Ramo ETA corrispondente, sostanzialmente, alla società ETA S.r.l. esistente prima dell’operazione di aggregazione acquisita da BETA per effetto della Fusione e comprendente la lista clienti relativa ai clienti di [ omissis] Ramo ZETA corrispondente, sostanzialmente, alla società ZETA S.r.l. esistente prima dell’operazione di aggregazione acquisita da ACSM per effetto della Fusione e comprendente la lista clienti relativa ai clienti di [ omissis]
– DELTA è risultata conferitaria del Ramo LAMBDA comprendente un pacchetto clienti confluiti in BETA per effetto della Scissione [ omissis]. Da un punto di vista operativo, i dati relativi a tali clienti e utenze, salvati sui sistemi aziendali, e i database includono le informazioni tecniche, anagrafiche, di affidabilità creditizia (nello specifico, i dati relativi alla modalità e tempistiche di pagamento delle fatture) e di consumo (quantità di gas/energia consumata in un determinato arco temporale, fasce orarie di maggior/minor consumo) nonché tutto il set di dati utile ad operazioni di “switch-in” da parte di eventuali competitor, elementi che inconfutabilmente attribuiscono significativo valore all’ asset ( i.e. la lista clienti), in quanto rappresentanti non solo informazioni di tipo anagrafico e di affidabilità creditizia ma anche di comportamenti di consumo.
Per quanto concerne la gestione e la tutela dei dati del portafoglio clienti in commento, l’Istante ha adottato misure volte a garantire che tali dati siano riservati e protetti dal punto di vista degli accessi, oltre che tutelati nell’ambito delle direttive privacy previste dalla normativa in ambito di conservazione della documentazione. In tal senso, le informazioni sono preservate limitando, tramite il controllo dei profili di accesso (sono stati creati profili ad hoc che hanno un accesso limitato alle funzionalità di sistema), il numero e la tipologia di utenti che possono visualizzarle/lavorarle, e in aggiunta sono state adottate soluzioni che impediscono ad esempio estrazioni massive da parte di soggetti esterni (utilizzando altre piattaforme di interazione rispetto al sistema gestionale).
Sulla base di quanto rappresentato, l’Istante chiede di conoscere il parere di Codesta Spettabile Agenzia delle Entrate in relazione alla opportunità di riallineare, ex articolo 110, comma 8, del Decreto, ovvero, in subordine, del successivo comma 8- bis, il differenziale tra il valore fiscale ed il maggiore valore civilistico della lista clienti. Ad avviso dell’Istante sussiste, ai fini dell’applicazione del regime de qua, un dubbio interpretativo sulla riconducibilità della lista clienti nell’alveo degli asset riallineabili ai sensi dell’articolo 110, comma 8, del Decreto, alla stregua di un bene giuridicamente tutelato, stanti le posizioni interpretative sul tema, conformemente alle quali:
– l’articolo 10, della Legge n. 342, del 21 novembre 2000 (cui il comma 8, dell’articolo 110, del Decreto rinvia indirettamente per individuare l’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni del Decreto stesso) inerisce esclusivamente i beni immateriali;
– il principio contabile OlC 24, nel definire i beni immateriali, si riferisce ai diritti giuridicamente tutelati, includendo in tale categoria il know how;
– il principio contabile lAS 38, nel fornire una definizione e descrizione di attività immateriali richiede che ci sia un controllo da parte della società esercitatile attraverso la tutela giuridica ovvero altri strumenti di controllo prettamente interno, quali l’obbligo legale dei dipendenti alla riservatezza. Inoltre, nel fornire una lista esemplificativa di attività immateriali, fa espressa menzione della lista clienti;
– la Circolare n. 14/2017, nel delineare l’ambito oggettivo di applicazione della norma sulla rivalutazione/riallineamento pro tempore vigente, fa espressa menzione alle immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati, quali il know how;
– la Risposta n. 609/2020 precisa (o sembrerebbe precisare) che la lista clienti è un componente del più ampio know how, e che la sua cessione costituisce cessione di un bene – informazioni aziendali – giuridicamente tutelato;
– la Risposta n. 466/2019, di contro, definisce il portafoglio clienti come una componente dell’avviamento, non qualificabile in assoluto come “bene” o come ” asset “;
– la Circolare n. 28/2009, nel delineare l’ambito oggettivo dei regime di affrancamento c.d. “derogatorio” in caso di operazioni straordinarie, parla genericamente di attività, e non di beni.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Sulla base delle considerazioni formulate, l’Istante ritiene che la lista clienti rappresentata, nel caso di specie, da un insieme di contratti attivi e di informazioni anagrafiche e commerciali che la rendono una lista clienti di tipo complesso (per come definita dalla giurisprudenza precedentemente richiamata) costituisca un bene tutelato giuridicamente essendo, di fatto, pienamente e simultaneamente soddisfatti tutti i requisiti richiesti dall’articolo 98 del CPI. La lista clienti infatti, ai fini in esame, include un insieme di dati e di informazioni:
i) la cui acquisizione da parte di un concorrente richiederebbe sforzi o investimenti notevoli;
ii) con un innegabile valore economico dato dalla loro segretezza, il cui utilizzo ha comportato per l’istante l’ingresso in specifici mercati target e il consolidamento dei punti di fornitura nelle aree servite;
iii) sottoposte a una serie di misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, con ciò manifestandosi gli estremi per la sua inclusione nel novero degli asset il cui differenziale contabile e fiscale (derivante, si precisa, dalla imputazione di parte del disavanzo emerso in capo ad BETA a seguito dell’operazione straordinaria di aggregazione del Gruppo posta in essere nel corso del 2018 e contestualmente trasferito alla Istante per effetto dei conferimenti di ramo d’azienda) possa essere, per le riportate argomentazioni, oggetto di riallineamento ai sensi dell’articolo 110, comma 8, del Decreto ovvero, in subordine, ai sensi del successivo comma 8- bis. Tale assunto si intende applicabile anche al differenziale tra il valore fiscale e il maggior valore civilistico relativo alla lista clienti della DELTA, ricevuta tramite conferimento da BETA, originariamente iscritto nel bilancio della stessa al 31 dicembre 2019 e confluito, per effetto dell’incorporazione da parte di ALFA con efficacia 1 gennaio 2020, nel bilancio al 31 dicembre 2020 della stessa.
Sul punto, difatti, si ricorda che codesta spettabile Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare nella Circolare n. 14 del 27 aprile 2017 che ” la società incorporante o risultante dalla fusione e la società beneficiaria possono rivalutare [riallineare] i [maggiori valori dei] beni acquisiti se gli stessi figuravano iscritti nei bilanci della società incorporata o della scissa al 31 dicembre 2015 [leggasi, 31 dicembre 2019]”.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare si rappresenta che con la presente risposta si esprime esclusivamente un parere di tipo interpretativo attinente al quesito formulato, con esclusione di qualsivoglia analisi in relazione a requisiti soggettivi e/o oggettivi ulteriori rispetto a quelli specificamente oggetto di istanza, nonché ogni valutazione, qualitativa e/o quantitativa, riferibile alle modalità operative e/o ai criteri adoperati dalla società interpellante in sede di riallineamento ai sensi dell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
L’articolo 110 sopra richiamato ha previsto la facoltà di procedere all’adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all’impresa che risultano iscritti nel bilancio (c.d. “riallineamento”).
In particolare, il comma 7 del citato articolo 110 prevede che “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.”
Con riferimento all’ambito oggettivo, l’articolo 14 della legge n. 342 del 2000, richiamato dall’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, prevede che i beni suscettibili di essere riallineati sono gli stessi beni indicati dall’articolo 10 della medesima legge e, cioè, quelli per i quali è possibile avvalersi della rivalutazione, ossia i beni materiali e immateriali, ammortizzabili e non ammortizzabili, le partecipazioni di controllo e di collegamento costituenti immobilizzazioni e, per i soggetti IAS adopter, anche le partecipazioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del TUIR (e cioè le partecipazioni che non si considerano detenute per la negoziazione) anche ove non si tratti di partecipazioni di controllo o di collegamento (cfr. Circolare n. 28/E del 2009 e Circolare n. 207/E del 2000).
Per quanto concerne le tipologie di divergenze riallineabili, come precisato nell’articolo 10 del D.M del 13 aprile 2001, n. 162 – richiamato dall’articolo 110, comma 7, del decreto legge n. 104 del 2020 – la disciplina del riallineamento “può essere richiesta indipendentemente dalla fruizione della disciplina della rivalutazione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cui all’art. 10 della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo”.
Il comma 8 del suindicato art. 110 prevede la possibilità di accedere al riallineamento anche per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 (c.d. “soggetti IAS/IFRS”). In particolare “Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3.” Il successivo comma 8-bis, inserito dall’articolo 1, comma 83, della legge n. 178 del 2020 (Legge di Bilancio 2021), ha esteso l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342 “anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019“.
Con riferimento alla “lista clienti” oggetto di istanza, derivante dall’imputazione del disavanzo complessivo emerso da operazioni di fusione e scissione e qualificata dall’istante quale lista clienti “di tipo complesso” tutelata giuridicamente ai sensi dell’articolo 98 del CPI, si rammenta che la scrivente, ancorché per altra fattispecie, con la Risposta n. 609 del 18 dicembre 2020, ha precisato che “il trasferimento della member-list rappresenta una cessione di un singolo asset riconducibile, in base all’indirizzo giurisprudenziale espresso dalle Corti di merito, ad informazioni aziendali e commerciali, oggetto di tutela ai sensi dell’art. 98, comma 1, del Codice di tutela della proprietà industriale recato dal Decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005″.
Pertanto, in accordo con la soluzione proposta dal contribuente, si ritiene che la “lista clienti” descritta nell’istanza rappresenti un asset immateriale suscettibile di riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, purché ancora tutelato giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuato il riallineamento.
Del pari, sulla base dei chiarimenti di prassi resi in occasione delle precedenti discipline sul riallineamento (da ultimo, con Circolare n. 14/E del 27 aprile 2017), in applicazione del principio di continuità del possesso aziendale, può formare oggetto di riallineamento la lista clienti della DELTA, ricevuta tramite conferimento da BETA, originariamente iscritta nel bilancio della stessa al 31 dicembre 2019 e confluita, per effetto dell’incorporazione da parte della Società con efficacia 1 gennaio 2020, nel bilancio al 31 dicembre 2020 di quest’ultima.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei fatti rappresentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, nonché con riserva di riscontro nelle sedi competenti.
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