MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 22 marzo 2021, n. 3959
Richiesta chiarimenti sull’applicabilità dell’art. 71 del Codice del Terzo settore alle imprese sociali
Si fa riferimento al quesito in oggetto con il quale si chiedono chiarimenti circa l’applicabilità dell’articolo 71, comma 1 del Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito anche CTS) alle imprese sociali e nello specifico alle cooperative sociali, ovvero se anche le stesse pur esercitando attività d’impresa, possano svolgere le proprie attività in qualsiasi luogo agibile, indipendentemente dalla destinazione d’uso.
Viene citata a tale proposito la sentenza TAR Abruzzo 25.10.2019 n. 519, con la quale è stato riconosciuto che “un’attività di campeggio, purché riservata ai soci di un ente del Terzo settore” (nello specifico si trattava, da quanto risulta dalla sentenza, di una associazione di promozione sociale) “e per i soli scopi di interesse generale, può beneficiare del principio di indifferenza urbanistica”. In particolare, si faceva riferimento ad un’area “messa a disposizione dei soli soci”, il che consentiva ad avviso del Tribunale di configurare l’attività svolta come “attività di promozione sociale ovvero di attività turistica di interesse sociale”.
Con riferimento alle imprese sociali, occorre evidenziare che la disposizione di cui all’articolo 71 comma 1 del CTS esclude esplicitamente che possano essere esercitate in regime di indifferenza urbanistica le attività istituzionali “di tipo produttivo”. Le imprese sociali, al contrario, esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa, sia pure di interesse generale (articolo 1, comma 1, del d.lgs. 112/2017, recante la disciplina dell’impresa sociale); ai sensi del codice civile è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata ai fini della produzione o scambio di beni o di servizi.
Inoltre, con riferimento al rapporto intercorrente tra le diverse fonti normative, l’articolo 1, comma 5 del d. lgs. n. 112/2017 legge speciale chiamata a regolare la materia, dispone che alle imprese sociali le norme di cui al CTS si applichino in quanto ad esso compatibili; mentre ai sensi del comma 4 del medesimo articolo le cooperative sociali e i loro consorzi le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l’ambito di attività di cui all’articolo 1 della l. 381/1991.
A mente del CTS, invece, le relative disposizioni si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore aventi disciplina particolare (art. 3 comma 1 CTS).
Quanto sopra premesso, ad avviso della scrivente, rende dunque la disposizione di cui all’art. 71 comma 1 del d. lgs. n. 117/2017 inapplicabile alle imprese sociali. Per le cooperative sociali, imprese sociali ex lege ma con disciplina ad hoc, sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore qualora esistenti.
Con riferimento alla sentenza Tar Abruzzo sopra richiamata, infine, si evidenzia come uno dei presupposti richiamati nella decisione fosse che l’area in questione fosse messa a disposizione dei soli soci; tale ipotesi non sarebbe consentita ad un’impresa sociale, considerato che secondo la formulazione dell’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 112/2017 “non possono acquisire la qualifica di impresa sociale … gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati”.