AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 dicembre 2020, n. 616

 Ritenuta sui canoni per licenze corrisposti ad un soggetto non residente – Articolo 25, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La Società istante espone di essere una società avente sede nel territorio di Jersey, ove è soggetta a tassazione locale.

L’Istante dichiara di aver concluso con una società discografica italiana (di seguito, “Al/d’) un contratto di licenza di registrazioni musicali.

In particolare, la Società istante “si impegnava a produrre e realizzare, nei propri studi di registrazione musicale siti in Gran Bretagna, Jersey, ed a proprie spese, svariate registrazioni musicali, consegnandole successivamente” ad Alfa.

Quale corrispettivo per le licenze concesse, Alfa avrebbe dovuto corrispondere all’Istante un anticipo minimo garantito (c.d. “advance”).

Per tale anticipo, XIstante ha emesso regolare fattura dell’importo di Euro 15.000,00 a fronte della quale, tuttavia, Alfa “inviava un pagamento parziale sostenendo che la Società inglese avrebbe dovuto essere soggetta anche a tassazione italiana”.

La Società istante, tuttavia, ritiene che l’importo corrisposto da Alfa non debba essere assoggettato a ritenuta alla fonte in Italia e, pertanto, chiede conferma del corretto trattamento fiscale del corrispettivo ricevuto.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene “che la fattura emessa debba essere pagata per intero, senza l’applicazione di ritenuta d’acconto o di qualsivoglia tassazione italiana e sottoposta a tassazione esclusivamente in Gran Bretagna in considerazione del fatto che la medesima è una società britannica, il materiale concesso in licenza (le registrazioni musicali), siano state prodotte e realizzate negli studi di registrazione musicale” della Società istante “siti in Gran Bretagna, ad esclusive spese” della Società istante, “e siano state poste in vendita nel mondo tramite portali digitali on line”.

Non vengono forniti ulteriori elementi a supporto della propria tesi, né le disposizioni tributarie di riferimento.

Parere dell’Agenzia delle entrate

Nell’ordinamento interno, l’applicazione delle imposte sui redditi nei confronti dei soggetti non residenti è disciplinata dall’articolo 23 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), che alla lettera c) del comma 2 considera prodotti in Italia «i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico» se corrisposti da soggetti residenti in Italia.

Tali compensi assumo rilevanza fiscale in base a quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera g), del Tuir, secondo cui costituiscono redditi diversi «i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell’articolo 53» del medesimo testo unico.

Pertanto, i compensi in oggetto costituiscono redditi diversi ai sensi del predetto articolo 67 se il soggetto beneficiario di tale reddito non è l’autore o l’inventore del bene immateriale, ma ha acquisito il diritto allo sfruttamento economico dello stesso a titolo oneroso o a titolo gratuito.

Costituiscono redditi di lavoro autonomo, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’articolo 53, invece, i compensi che derivano dalla utilizzazione economica dei predetti beni da parte dell’autore.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Tuir, «Iredditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso». Nel caso in cui tali diritti siano stati acquisiti a titolo gratuito (successione o donazione) costituisce reddito l’intero ammontare percepito senza operare alcuna riduzione.

Con specifico riferimento ai soggetti non residenti, è prevista l’applicazione di una ritenuta sui canoni corrisposti a titolo di diritto d’autore ai sensi dell’articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In particolare, il comma 4 di quest’ultima disposizione prevede che i compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir «corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare».

Si rileva che l’applicazione di una ritenuta sui canoni (c.d. “royalty”) corrisposti a fronte dell’utilizzo di beni immateriali avviene anche nei confronti dei soggetti che sono residenti in Stati con cui l’Italia ha concluso una Convenzione internazionale per evitare le doppie imposizioni, sebbene l’aliquota sia, di regola, inferiore al 30 per cento, salvo che non sia prevista una tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Con riferimento al Baliato di Jersey si fa presente che la stessa è una dipendenza della Corona britannica che non fa parte del Regno Unito, che ha una propria identità internazionale ed un governo autonomo e che non ha concluso con l’Italia una Convenzione internazionale per evitare le doppie imposizioni.

Si evidenzia, infatti, che Jersey conclude autonomamente convenzioni per evitare le doppie imposizioni con gli Stati esteri. A titolo esemplificativo, si ricorda la Convenzione conclusa fra il Baliato di Jersey e il medesimo Regno Unito, entrata in vigore il 19 dicembre 2018 (cfr. https://www.gov.uk/government/publications/jersey- tax-treaties). Con l’Italia è stato, invece, firmato solo l’Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (ratificato con legge 17 ottobre 2014, n. 158).

Con riferimento al caso di specie, sulla base di quanto illustrato, si ritiene che il compenso per la licenza di registrazioni musicali corrisposto dalla società italiana Alfa alla Società istante non residente sia riconducibile nell’ambito applicativo del citato articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir, come sopra illustrato e, pertanto, è da assoggettare, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, a ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30 per cento sulla parte imponibile del loro ammontare come sopra illustrato.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.