La risoluzione n. 101/E del 20 dicembre 2013 interviene fornendo alcuni importanti chiarimenti in merito alla problematica connesse alla normativa sul test delle società di comodo, previsto dall’articolo 30 della legge 724/1994, della rivalutazione degli immobili(art. 15, D.L. n. 185 del 2008). In particolare, ci si concentra sui conteggi da effettuarsi per il calcolo dei ricavi minimi.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione in commento ha chiarito che l’importo rivalutato degli immobili rileva ai fini dei calcoli previsti dalla disciplina delle società di comodo soltanto dal momento nel quale il valore diviene fiscalmente rilevante.
La norma contenuta nell’articolo 15 del Dl 185/2008, aveva ad oggetto la rivalutazione dei beni immobili che risultavano iscritti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 ed in quello successivo, detenuti da soggetti che operano in regime d’impresa. Inoltre la rivalutazione andava contabilizzata alla data del 31 dicembre 2008. Infine si rammenta che il contribuente poteva scegliere di rideterminare il valore dell’immobile soltanto ai fini civilistici oppure anche fiscalmente, corrispondendo un’imposta sostitutiva del 3% (per i beni ammortizzabili) o dell’1,5% (per i beni non ammortizzabili). In questo caso, tuttavia, l’efficacia fiscale era differita al quinto periodo d’imposta successivo a quello di rivalutazione che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, corrisponde al 2013.
Pertanto, anche in base ai chiarimenti della risoluzione n. 101/E del 2013, ai fini dell’applicazione della disciplina sulle società non operative per il 2013, dovranno essere presi in considerazione il maggior valore rilevante a seguito della rivalutazione degli immobili per lo stesso 2013 e il valore non rivalutato dei medesimi immobili per il 2012 e per il 2011, in quanto come già rilevato pocanzi in tali periodi non era efficace fiscalmente la rivalutazione dei beni immobili.
L’Agenzia delle Entrate sulla determinazione dei ricavi minimi era già intervenuta con la circolare 11/E del 2009 precisando che, in presenza di immobili rivalutati ex Dl 185/2008, le risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti deve avvenire distinguendo tra il «valore non rivalutato», da applicarsi fino al 2012, e il «valore fiscalmente rilevante», da utilizzare invece a decorrere dal 2013.
La sopracitata Circolare nel par. 6 richiama il precedente orientamento espresso con la Circolare n. 25/E del 4 maggio 2007 (inerente la rivalutazione prevista dalla L. n. 266/2005), adeguandolo al termine per il riconoscimento fiscale della rivalutazione previsto dall’articolo 15, comma 20, del D.L. n. 185 del 2008. Sempre nella Circolare n. 11/E viene chiarito che la determinazione delle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti di cui all’articolo 30, comma 2, primo periodo, della L. n. 724 del 1994 deve avvenire distinguendo tra il “valore non rivalutato” da applicarsi fino al 2012 e il “valore fiscalmente rilevante” da applicarsi a decorrere dal 2013.
La risoluzione in esame definisce l’importo non rivalutato come il valore fiscale dell’immobile, senza considerare gli effetti della rivalutazione alla quale lo stesso è stato sottoposto. In sostanza, ai fini del calcolo dei ricavi medi triennali connessi alla detenzione di immobili, si dovrà avere riguardo ai valori fiscalmente rilevanti assunti dai beni nei singoli periodi compresi nel triennio.
Per cui la media dei ricavi, nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2013, connessi alla detenzione del fabbricato rivalutato si quantificherà assumendo, per il 2011 e 2012, il valore ante rivalutazione e, per il 2013, quello rivalutato.
Per quanto concerne l’aliquota applicabile agli immobili per il calcolo dei ricavi minimi, l’Amministrazione Finanziaria evidenzia che è possibile applicare il coefficiente ridotto del 4% rispetto a quello ordinario del 6% solo per gli immobili rivalutati che abbiano la destinazione esclusiva come abitativa e che tale aliquota ridotta può essere utilizzata soltanto nell’esercizio di acquisto o di rivalutazione e nei due successivi.
Ne consegue che, per gli immobili ad uso abitativo oggetto di rivalutazione fiscale, nel 2013, 2014 e 2015 potrà applicarsi la percentuale del 4%. Dal 2016 si tornerà ad utilizzare il coefficiente del 6%.
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