I commi da 166 a 173 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 prevedono la sanatoria per le violazioni formali. In particolare sono oggetto della sanatoria le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Sono violazioni “formali” quelle per le quali sono previste sanzioni pecuniarie l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 ha affermato che rientrano quelle violazione che sono sanzionate “entro i limiti minimi e massimi o in misura fissa non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione” ed, in particolare, quelle che “non pregiudicano l’attività di controllo svolta dall’amministrazione finanziaria” (vedasi circolare 3.8.2001, n. 77/E).
In altri termini sono considerate violazioni formale rientranti nella sanatoria quelle che non hanno comportato alcun danno effettivo a carico delle casse dell’erario, ma che, a seguito del comportamento adottato dal contribuente, sono tali da arrecare, anche potenzialmente, un pregiudizio alle azioni di controllo.
Nella circolare 2/E del 27 gennaio 2023 viene fornito un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle violazioni formali sanabili che di seguito si elencano:
- la presentazione della dichiarazione annuale non conforme e l’errata o incompleta indicazione dei dati del contribuente; ma, a differenza della circolare n. 11/E, non è previsto l’invio tramite il sevizio postale e non per via telematica;
- l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA ma soltanto se l’IVA è stata assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
- l’omessa, incompleta o irregolare presentazione degli elenchi Intrastat;
- l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili se la violazione non ha prodotto effetti sulle imposte;
- l’omessa restituzione dei questionari o la loro incompletezza o non veridicità;
- le irregolarità per le comunicazioni di inizio, variazione e cessazione di attività ai fini dell’IVA o delle dichiarazioni previste dall’art. 35-ter e 74-quinquies del d.p.r. 26.10.1972, n. 633;
- l’errata dichiarazione d’intento dell’esportatore abituale che ha determinato l’annullamento di quella precedente invece della sua integrazione (interpello 1.12. 2018, n. 126);
- la tardiva trasmissione da parte dell’intermediario;
- le irregolarità degli operatori finanziari;
- le irregolarità dei dati del sistema tessera sanitaria;
- l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili IVA che non ha inciso sul tributo, ovvero delle operazioni non imponibili o non soggette ad IVA se non rilevano ai fini delle imposte sui redditi;
- la detrazione dell’IVA erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e, comunque assolta dal cedente o prestatore in assenza di frode (art. 6, comma 6, del d.lgs. 18.12.1997, n. 471);
- le irregolarità in materia di inversione contabile (art. 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471) in assenza di frode, ma solo se l’imposta, anche se irregolare, è stata assolta; è escluso il mancato pagamento;
- l’omesso esercizio dell’opzione annuale, sempre che sussista il “comportamento concludente”, fatta salva l’ipotesi di opzioni da comunicare con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1, del d.l. 2.3.2012, n. 16.
- l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, se non incidono sull’imposta dovuta nell’anno di riferimento;
- la mancata iscrizione al VIES.
Inoltre non rientrano nella sanatoria delle violazioni formali:
- per atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater del d.l. 28.6.1990, n. 167);
- per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero;
- per le violazioni di norme tributarie per le quali non è competente l’Agenzia delle entrate;
- per le violazioni formali di cui è competente l’Agenzia delle entrate ma che non rilevano sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta per tributi diversi dall’IVA, dall’IRAP, dalle imposte dei redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive e sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti di imposta e sul relativo pagamento dei tributi (ad es., imposta di registro, sulle successioni, ecc.);
- per le violazioni formali di oggetto di “rapporto esaurito” al giorno 1.1.2023, cioè se il procedimento si è concluso in modo definitivo a tale data.
- per le violazioni che sono già state contestate in atti che sono divenuti definitivi al 1.1.2023 o che sono state commesse successivamente al 31.10.2022;
- i tardivi ed omessi versamenti, compreso il modello F24 a saldo zero;
- la comunicazione destinata all’ENEA per beneficiare della detrazione per le spese di riqualificazione energetica degli edifici;
- le violazioni relative alla compilazione del quadro RW e quelle relative all’IVIE e all’IVAFE, comprese le violazioni di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari;
- le “violazioni sostanziali” cioè quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.
Violazione riguardante la mancata conservazione delle fatture elettroniche
L’obbligo della conservazione delle fatture elettroniche è stabilito dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014. La norma prevede, in particolare l’obbligo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale. I documenti informatici, tra cui rientrano a pieno titolo i files xml di fatturazione elettronica, vanno conservati con le modalità previste dalle norme del codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.
A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha disposto un servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche a cui è possibile aderire “con effetto retroattivo”, entro il termine di tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali relative all’esercizio oggetto di conservazione, come previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.
Pertanto la mancata corretta tenuta della contabilità è comportamento che crea pregiudizio alle azioni di controllo; per cui in presenza della corretta liquidazione e del versamento delle imposte dovute, la suddetta irregolarità dovrebbe rientrare tra quella delle violazioni formali.
Infatti, la violazione in commento è sanzionata in misura fissa ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs. n. 471 del 1997 per cui rientrerebbe tra le violazioni formali sulla scorta di quanto precisato dalla dalla circolare 2/E del 2023
Presupposto per il perfezionamento della sanatoria
Ai sensi del comma 168 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 la sanatoria si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167 e con la rimozione dell’irregolarità (cfr. Circolare AdE 6/E/2023).
La normativa prevede il versamento di 200 euro per anno d’imposta per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022. Il pagamento può essere effettuato in un unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 oppure in due rate di pari importo scadente rispettivamente il 31 ottobre 2023 ed il 31 marzo 2024.
Il termine per la rimozione dell’irregolarità è statuito al 31 marzo 2024. Qualora entro il 31 marzo 2024, per un giustificato motivo, non è stata effettuata la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi oggetto della procedura, “la regolarizzazione produce comunque effetto se la rimozione avviene entro un temine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a 30 giorni”. Nel caso in cui la violazione sia stata contestata la sua rimozione va effettuata entro e non oltre il 31 marzo 2024. Egualmente non si potrà procedere alla rimozione delle irregolarità oltre il 31 marzo 2024 nei casi in cui la violazione formale è stata oggetto di irrogazione della sanzione o se è stata “comunque fatta presente all’interessato”.
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