
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1540 del 20 gennaio 2017 in tema di sanzioni fiscali per omessi e/o tardivi versamenti risultanti da dichiarazioni fiscali ha statuito il seguente principio di diritto “Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo o omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dall’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.”
La vicenda ha riguardato una società a cui veniva notificato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato dei modelli Unico. La società contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ritenendo applicabile l’istituto della continuazione di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 472/97. I giudici di merito accolgono le motivazioni della ricorrente.
L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che ha annullato la cartella di pagamento, con ricorso in Cassazione.
I giudici di legittimità accolgono le doglianze dell’Amministrazione finanziaria in quanto perché la sfera applicativa della progressione tributaria è limitata alle violazioni potenzialmente incidenti su “la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo” (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 472/97), mentre i pagamenti omessi o tardivi riguardano imposte già compiutamente liquidate, ipotesi molto più grave poiché causativa di un sicuro deficit di cassa.
Con tale rilievo appare coerente l’autonomia, ai fini della pena, di ciascun tardivo o omesso versamento d’imposta, per il quale la legge, derogando alla generale applicazione degli istituti di favor rei, commina appunto una distinta sanzione proporzionale, nella misura del trenta per cento di “ogni importo non versato” (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997).
Infine gli Ermellini sotteso l’incertezza della questione trattata hanno reputato giusto non gravare di spese processuali la società intimata.
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