Agenzia delle Entrate – Risposta n. 513 del 14 ottobre 2022
Selezione opportunità di investimento – cartolarizzazione crediti NPL – regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, nn. 1), 4) e 9) del d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (di seguito l'”Istante”) ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle varie sue forme, in Italia e all’estero.
Con un accordo sottoscritto in data X (di seguito, il “Contratto”, All. n. 1), ALFA e la società di diritto estero BETA (di seguito, unitamente ad ALFA, gli “Investitori” o le “Parti” e, singolarmente considerati, “Investitore”) hanno inteso disciplinare la reciproca collaborazione in operazioni di finanziamento tramite acquisto dei titoli emessi nell’ambito di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, ai sensi e per gli effetti della L. 30 aprile 1999, n. 130.
Il Contratto, prevede, in particolare, che:
- gli Investitori sottoscriveranno i titoli emessi da una società veicolo ex L. 130/1999 denominata GAMMA SPV S.r.l. (la “Società Veicolo” o “SPV”) nell’ambito di una o più Operazioni di Cartolarizzazione di Crediti in cui la SPV si renderà cessionaria di portafogli di crediti in sofferenza dotati di particolari caratteristiche contrattualmente predefinite (i “Crediti” o “NPL”), al fine di finanziarne l’acquisizione;
- ciascun Investitore farà il possibile affinché la SPV ricerchi e persegua opportunità di acquisto di Crediti (“Opportunità di Investimento”) e realizzi Operazioni di Cartolarizzazione di Crediti esclusivamente per conto e nell’interesse degli Investitori, senza pertanto realizzare Operazioni o servizi per conto o a favore di terze parti;
- ai fini dello svolgimento delle Operazioni, la SPV si avvarrà delle risorse, ivi incluse le risorse umane ed il know-how, di soggetti terzi specializzati dalla stessa all’uopo incaricati (i “Servicers”);
- in linea di principio, ciascuna emissione di titoli sarà sottoscritta in parti uguali dai due Investitori, di guisa che ciascun Investitore sottoscriverà il 50 per cento dei titoli emessi di volta in volta dalla Società Veicolo per finanziare l’acquisto degli NPL;
- il primo portafoglio di NPL ad essere acquistato dalla Società Veicolo sarà costituito da Crediti nella titolarità di ALFA (i “Crediti Iniziali”, di cui la SPV si renderà cessionaria previo finanziamento da parte della cedente), ma è previsto che la SPV possa acquistare ulteriori Crediti, previa approvazione degli Investitori;
- l’obiettivo minimo di investimento nei primi 12 mesi decorrenti dall’acquisto dei Crediti Iniziali (il “Periodo Iniziale”) consiste nell’acquisto di Crediti per un corrispettivo complessivamente pari ad almeno Euro X milioni, inclusivo dell’importo dei Crediti Iniziali (di seguito, “Obiettivo Minimo di Investimento”) e, salvo diverso accordo scritto fra le Parti, il valore aggregato dei Crediti acquistati dalla SPV non potrà eccedere, nel corso della durata del Contratto, l’importo di Euro X milioni (“Obiettivo Massimo di Investimento”);
- ai sensi del par. 3.1 del Contratto, ciascuna delle Parti si impegna a presentare alla SPV (par. 4 del Contratto, “Procedura di Approvazione degli Investimenti”) Opportunità di Investimento che siano state individuate da propri team all’uopo espressamente individuati, i “X Team”;
- fintanto che perdura il vincolo contrattuale di cui al suddetto 3.1 (e quindi l’obbligo di ciascun Investitore di presentare alla SPV Opportunità di Investimento) nessun Investitore può investire, direttamente o indirettamente, ovvero perseguire Opportunità di Investimento diverse da quelle individuate dalla SPV, a meno che: l’Investitore abbia approvato tale Opportunità di Investimento secondo la Procedura di Approvazione degli Investimenti; oppure l’altro Investitore non abbia approvato tale Opportunità di Investimento secondo la medesima procedura;
- la Procedura di Approvazione degli Investimenti è così articolata:
- l’Investitore, il cui X Team abbia individuato una Opportunità di Investimento, deve sottoporre all’altro Investitore una presentazione dell’investimento potenziale che deve includere anche una informativa specifica in merito all’eventualità che, per effetto di investimenti effettuati dal proprio X Team, l’Investitore-Promotore detenga qualsivoglia interesse e/o investimento (attraverso capitale di debito, equity o in altra forma) in uno dei seguenti soggetti: (i) un debitore ceduto; (ii) un garante/datore di ipoteca su beni immobili che sia anche un debitore; ovvero (iii) un garante/datore di ipoteca su immobili, in relazione ad alcuno dei Crediti posseduti da – e/o delle Opportunità di Investimento individuate per – la SPV (di seguito “Interessenza”);
- entro tre giorni lavorativi dalla presentazione dell’investimento potenziale, l’altro Investitore deve a sua volta confermare all’Investitore-Promotore se, per effetto di eventuali investimenti effettuati dal proprio X Team, questi detenga una qualsivoglia Interessenza in relazione all’Opportunità di Investimento individuata dall’Investitore-Promotore;
- a far data dalla Presentazione Iniziale dell’Investimento, gli X Team di entrambi gli Investitori devono astenersi dall’originare, acquisire o comunque investire in qualsivoglia Interessenza fino al primo dei seguenti accadimenti: (i) la mancata approvazione dell’Opportunità di Investimento; ovvero (ii) la cessione degli NPL oggetto dell’Opportunità di investimento da parte della SPV (o comparti della SPV ovvero società dalla stessa controllate) ovvero l’estinzione di tali Crediti, per effetto del loro ripagamento o per altra causa;
- entro sette giorni lavorativi dalla Presentazione Iniziale dell’Investimento, l’Altro Investitore deve comunicare all’Investitore-Promotore se intende procedere alla due-diligence dell’Opportunità di Investimento.
- entro 10 giorni dalla trasmissione della Presentazione Finale dell’investimento da parte dell’Investitore-Promotore, ciascun Investitore deve comunicare all’altro la propria decisione in merito all’Opportunità di Investimento;
- nel caso in cui una Opportunità di Investimento venga approvata da entrambi gli Investitori, ciascuno di essi deve istruire la Società Veicolo affinché proceda alla relativa implementazione, nonché finanziare (nella generalità dei casi) in parti uguali l’acquisto dei Crediti, mediante sottoscrizione dei titoli emessi dalla stessa SPV;
- qualora, in esito alla suesposta Procedura di Approvazione degli Investimenti, la Società Veicolo proceda all’acquisto di un Credito, l’Investitore-Promotore il cui X Team abbia individuato l’Opportunità di Investimento ha diritto alla percezione, da parte della SPV, di un corrispettivo contrattualmente determinato in misura pari all’1,5% del prezzo di acquisto degli NPL che hanno formato oggetto dell’Opportunità di Investimento in questione, oltre ad IVA se dovuta (il “Corrispettivo” o “Origination Fee”).
In relazione alla fattispecie sopra prospettata, la Società chiede un parere in merito al regime IVA applicabile alle attività svolte dal soggetto ‘Investitore Promotore’ nell’ambito della Procedura di Approvazione degli Investimenti (di seguito, i “Servizi”), per come disciplinate dal Contratto:
- selezione ed individuazione di Opportunità di Investimento;
- elaborazione della Presentazione Iniziale dell’Investimento;
- gestione del processo di due diligence dell’Opportunità di Investimento;
- gestione delle eventuali negoziazioni con il soggetto debitore (ceduto);
- determinazione della struttura ottimale per procedere all’acquisizione degli NPL, tenuto conto anche delle consulenze degli advisor all’uopo incaricati;
- elaborazione di un business plan in relazione all’Opportunità di Investimento e della Presentazione Finale dell’Investimento.
Tutto ciò rappresentato, l’Istante ritiene che sussistono condizioni di obiettiva incertezza in merito al regime IVA applicabile ai Servizi, in ispecie con riguardo alla qualificabilità dei medesimi come “prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stesi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento”, ovvero come “operazioni, compresa la negoziazione, relative a crediti”, come “operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci” o ancora come “prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione” relative alle precedenti, ai sensi dell’art. 10, comma 1, nn. 1), 4) e 9), del medesimo decreto – che recepiscono, nel nostro ordinamento, l’art. 135, par. 1, lett. b), d) ed f) della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (la “Direttiva 2006/112/CE”) – in quanto non vi sono documenti di prassi, né pronunce della Suprema Corte di Cassazione, in relazione a fattispecie analoghe a quella prospettata.
L’Istante chiede, pertanto, l’applicabilità del regime di esenzione IVA ai Servizi sopra rappresentati.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene che i servizi effettuati in esecuzione del Contratto sono annoverabili tra le “prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, co. 1, n. 1), d.P.R. 633/1972, in quanto preordinate, propedeutiche e coessenziali alla effettuazione di operazioni di cartolarizzazione di NPL, che costituiscono prestazioni di servizi con finalità di finanziamento esenti da IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 2, n. 3) e dell’art. 10, comma 1, n. 1), d.P.R. 633/19724.
I Servizi remunerati dall’Origination Fee comprendono invero l’insieme delle attività poste in essere dall’Investitore Promotore nella fase iniziale del complesso processo in cui si articolano le Operazioni di Cartolarizzazione dei Crediti, consistente nella individuazione degli asset da cartolarizzare e nella strutturazione dell’operazione, e sono quindi assimilabili alle operazioni preliminari e propedeutiche alla erogazione del credito (quali ad esempio la valutazione della situazione patrimoniale del richiedente, l’attivazione dell’istruttoria, l’organizzazione e la strutturazione del finanziamento, nell’analogo caso dei finanziamenti in pool), senz’altro annoverabili tra le “operazioni di finanziamento” esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), d.P.R. 633/1972.
Invero, l’Origination Fee eventualmente lucrata dall’Istante in qualità di Investitore Promotore – subordinatamente alla positiva conclusione del Processo di Approvazione degli Investimenti e all’acquisto di un Credito da parte della SPV – è principalmente volta a remunerare l’individuazione dell’Opportunità di Investimento, la negoziazione e la strutturazione dell’Operazione, attività di rilevanza fondamentale nell’economia complessiva delle Operazioni di Cartolarizzazione dei Crediti.
Tali attività assicurano infatti che i Crediti oggetto di cartolarizzazione siano idonei a produrre flussi di cassa adeguati per il pagamento dei costi dell’Operazione e degli interessi nonché il rimborso dei titoli emessi dalla SPV e sono pertanto assimilabili alle operazioni preliminari e preordinate all’erogazione del credito (quali ad esempio la valutazione della situazione patrimoniale, della solvibilità del richiedente e della congruità delle garanzie offerte, l’organizzazione e la strutturazione del finanziamento), senz’altro annoverabili fra le “operazioni di finanziamento” esenti ex art. 10, comma 1, n. 1), d.P.R. 633/1972 – o, comunque, fra le operazioni ad esse accessorie – soprattutto se poste in essere dal medesimo prestatore del servizio finanziario, come nel caso di specie.
L’Istante evidenzia che la prassi invalsa nel settore è quella di considerare esenti da IVA “tutte le attività che l’operatore bancario e finanziario è tenuto a svolgere – quale ne sia la fonte – per la concessione e la negoziazione di crediti … nonché per la relativa gestione incluse, naturalmente, anche le operazioni preliminari alla erogazione del credito (es.: istruttoria)” (in questi termini, Circolare ABI, Serie Tributaria, n. 37 dell’11 agosto 1997) e la stessa Direzione Centrale di Codesta Spettabile Agenzia delle Entrate ha recentemente avuto modo di precisare che anche operazioni preliminari, e financo quelle di natura meramente amministrativa, quali, fra le altre, “la valutazione della situazione patrimoniale del richiedente, [e] l’attivazione dell’istruttoria” possano beneficiare del regime di esenzione da IVA previsto dall’art. 10, comma 1, n. 1), d.P.R. n. 633 del 1972 per le “operazioni di prestito e finanziamento”, ancorché oggetto di esternalizzazione, nell’ambito di un servizio consistente nella gestione complessiva degli affidamenti alla clientela (cfr. Risposta ad Interpello 30 settembre 2021, n. 641).
Nel caso di specie è peraltro evidente che il Corrispettivo previsto dal Contratto per lo Svolgimento dei Servizi, remunera un’attività inerente alla organizzazione in senso lato e alla gestione dell’operazione di finanziamento sottesa alla Cartolarizzazione dei Crediti, cui si rende applicabile il regime di esenzione da IVA previsto dall’art. 10, comma 1, n. 1) per le operazioni di prestito e finanziamento. La circostanza che il Corrispettivo sia riconosciuto all’Investitore Promotore subordinatamente al buon esito dell’Operazione e all’acquisto dei Crediti ne avvalora peraltro la natura di ulteriore remunerazione per l’operazione finanziaria, palesando la stretta correlazione sussistente tra tale ulteriore compenso e l’erogazione del credito, da parte dell’Investitore Promotore, mediante sottoscrizione dei titoli emessi dalla Società Veicolo.
In via subordinata, l’Istante ritiene che i Servizi dalla stessa eventualmente prestati in qualità di Investitore Promotore dovrebbero comunque annoverarsi fra le “operazioni, compresa la negoziazione, relative a crediti”, ovvero fra le “operazioni relative a titoli”, e beneficiare del regime di esenzione IVA ad esse riservato dall’art. 10, comma 1, nn. 1) e 4), d.P.R. n. 633 del 1972.
Anche tale qualificazione alternativa si giustifica in considerazione del particolare contesto nell’ambito del quale l’Investitore Promotore effettua i Servizi, ed in particolare del fatto che le Operazioni di Cartolarizzazione dei Crediti costituiscono operazioni finanziarie complesse, caratterizzate da una cessione di NPL correlata ad una emissione di titoli che – oltre a liberare liquidità in favore dei creditori originari (rispondendo quindi innegabilmente ad una funzione di finanziamento) – necessariamente implicano modifiche giuridiche ed economiche nella sfera patrimoniale delle parti, determinando il trasferimento del rischio di credito dai creditori originari agli Investitori.
In ulteriore subordine, i Servizi dovrebbero comunque beneficiare del regime di esenzione da IVA previsto dall’art. 10, comma 1, n. 9), d.P.R. n. 633 del 1972 per le prestazioni di “mandato, mediazione e intermediazione” relative alle Operazioni di Cartolarizzazione di Crediti in discorso, potendosi per certi versi assimilare ad una commissione di procurato affare addebitata alla SPV nella duplice veste di cessionaria dei Crediti ed emittente dei titoli.
L’Istante ritiene che tale qualificazione dei Servizi – e, conseguentemente, l’applicabilità del regime di esenzione IVA – non sia in alcun modo inficiata dal fatto che la Società, in qualità di Investitore, sottoscriva una parte dei titoli emessi dalla Società Veicolo cessionaria dei Crediti in relazione ai quali la Procedura di Approvazione degli Investimenti abbia avuto esito positivo; al contrario, la circostanza che tra l’Investitore Promotore e la Società Veicolo sussista un siffatto collegamento, sia pure non di natura partecipativa, bensì “indiretto e/o economico” consente di escludere la qualificabilità dei Servizi come prestazioni di mera consulenza, imponibili ad IVA, e di ricondurli all’alveo delle attività di negoziazione/intermediazione esenti da IVA (cfr. Risoluzione 15 maggio 2018, n. 38/E e Risposta ad Interpello n. 372 del 17 settembre 2020).
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con l’istanza di interpello in esame la Società chiede conferma che ai Servizi resi in esecuzione del Contratto (cfr. All. n. 1), analiticamente elencati nelle premesse, sia applicabile il regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, primo comma, nn. 1), 4) e 9), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
A tal riguardo, preliminarmente, giova ricordare che, coerentemente alle finalità ed alla ratio dell’istituto dell’interpello, in relazione alla specifica fattispecie oggetto della presente istanza, occorre definire, sulla scorta delle previsioni della direttiva unionale e della norma interna di riferimento (articolo 10, primo comma, n. 1), 4) e 9), del d.P.R. 633 del 1972), alla luce dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dai giudici nazionali, nel quadro della prassi amministrativa di riferimento, la portata della specifica esenzione invocata dal contribuente, fermo restando che, come già chiarito in recenti documenti di prassi (cfr. Risposta 760 del 2021; Risposta 841 del 2021 e Risposta 851 del 2021), esula dalle finalità proprie dell’istituto dell’interpello l’attività volta a individuare – servizio per servizio – lo specifico regime IVA a ciascuno di essi applicabile.
Tanto premesso, coerentemente a quanto sopra evidenziato, ai fini del riscontro del quesito per come formulato, il presente parere si limita a riportare esclusivamente valutazioni di principio in ordine all’inquadramento della fattispecie esposta nell’ambito delle previsioni che disciplinano il regime di esenzione ai fini IVA invocato dall’interpellante, fermo restando che sarà cura del contribuente valutarne l’applicazione in relazione alle specifiche prestazioni di servizi oggetto del contratto sopra indicato.
L’Istante richiama, in via principale, l’art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in base al quale sono esenti da IVA taluni servizi finanziari tra i quali “le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero crediti […]”.
La norma domestica ha recepito nell’ordinamento interno l’art. 135, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva 2006/112/CE (già articolo13, lettera d), punti 3 – 5, della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977) secondo cui gli Stati membri esentano da IVA: “c) la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi; d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti”.
L’ambito di applicazione di tale fattispecie di esenzione è stato precisato e circoscritto da copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, più volte richiamata dai documenti di prassi amministrativa (cfr. sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95; sentenza 28 ottobre 2010, causa C- 175/09; sentenza 28 luglio 2011, causa C-350-10; sentenza 26 maggio 2016, causa C-607/14; sentenza 25 luglio 2018, causa C-5/17; sentenza 3 ottobre 2019, causa C-42/18).
Ai fini che qui interessano, assume particolare rilievo la sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95, concernente le prestazioni “relative” o “accessorie” a servizi finanziari esenti. In proposito, la Corte ha ribadito che “per essere qualificati come operazioni esenti ex art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, i servizi forniti (…) devono formare un insieme distinto nella sua globalità, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche e essenziali di un servizio” esente.
I giudici comunitari, con la pronuncia C-2/95 del 5 giugno 1997, hanno elaborato dei criteri cui far riferimento ai fini della qualificazione di una prestazione come “operazione relativa ai pagamenti” esente dall’imposta; tali criteri sono stati confermati anche nelle sentenze successive ai fini dell’applicabilità del regime di esenzione alle altre operazioni di natura finanziaria individuate nella norma esentativa in parola.
Gli elementi presi in considerazione dalla Corte di Giustizia UE possono sintetizzarsi nei termini seguenti:
- sotto il profilo funzionale, per essere qualificate come operazioni di natura finanziaria, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva comunitaria, le prestazioni di servizi devono formare un insieme distinto che, valutato globalmente, sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento (o, comunque, di un’operazione finanziaria) e, dunque, idoneo a realizzare il trasferimento di somme di denaro, implicando le modifiche giuridiche ed economiche in capo al destinatario che caratterizzano tale trasferimento;
- per distinguere i servizi finanziari esenti ai sensi della direttiva IVA dalla fornitura di mere prestazioni materiali, tecniche o amministrative, è necessario esaminare – unitamente all’aspetto funzionale del servizio – il grado di responsabilità del prestatore di servizi di cui trattasi e, segnatamente, se tale responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici o si estenda alle funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni;
- da un punto di vista soggettivo, non assumono rilevanza, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, le caratteristiche che attengono ai soggetti che forniscono le prestazioni di servizi, nonché il tipo di persona giuridica che effettua i servizi o che ne è destinataria, in quanto i servizi finanziari esenti sono definiti, in termini oggettivi, in funzione della natura degli stessi;
- da un punto di vista oggettivo, le modalità concrete di effettuazione del servizio (vale a dire, elettronica, automatica o manuale) non hanno alcuna incidenza ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, fermo restando che un servizio che comprenda solo l’assistenza tecnica ed elettronica al soggetto che effettua le funzioni tipiche ed essenziali delle operazioni esenti non soddisfa i presupposti per l’esenzione;
- per quanto riguarda le modalità con le quali il servizio è erogato, niente osta a che servizi affidati ad operatori esterni agli istituti di credito, i quali pertanto non intrattengono un rapporto diretto con i clienti dei suddetti istituti, siano esentati dall’IVA sempre a condizione che tali servizi formino un insieme distinto, visto nella sua globalità, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni finanziarie esenti;
- il fatto che un componente sia indispensabile alla realizzazione di un’operazione esente non consente di concludere a favore dell’esenzione del servizio corrispondente a detto componente.
A tali indicazioni si è più volte uniformata anche la prassi dell’amministrazione finanziaria; in particolare, con specifico riferimento al caso in esame, in relazione a alcuni servizi finanziari per i quali l’interpellante ha chiesto un parere sono stati già forniti chiarimenti di carattere generale dai documenti di prassi amministrativa, cui pertanto si rinvia (cfr. risposta ad interpello n. 375 del 17 settembre 2020; risoluzione 15 maggio 2018, n. 38/E; risoluzione 3 dicembre 2008, n. 466/E; risoluzione 1° agosto
2008, n. 337/E; risoluzione 28 aprile 2008, n. 175/E; risoluzione13 giugno 2003, n. 133/E; risoluzione 10 dicembre 2001, n. 205/E).
In occasione di questi chiarimenti è stato evidenziato in particolare che nella valutazione sull’applicazione del regime di esenzione occorre peraltro tener conto delle caratteristiche oggettive del servizio, nonché del grado di responsabilità del prestatore (cfr. Risposte n.760 e 851 del 2021).
In ogni caso, al di là della specifica riconducibilità dei servizi oggetto dell’istanza ai casi esaminati nei citati documenti di prassi, sarà cura dell’Istante valutare, alla luce dei principi interpretativi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, sopra richiamati, se i Servizi previsti dal Contratto, concernenti complessivamente la ‘Selezione ed individuazione di Opportunità di Investimento’ si configurino, sotto il profilo funzionale, quali semplici attività di supporto tecnico/informativo/valutativo o amministrativo rispetto all’Operazione di Cartolarizzazione di Crediti (attraverso cessione di NPL), ovvero se, nella sostanza, si tratti di servizi che, nei termini declinati dalla Corte di Giustizia, siano idonei a determinare modifiche giuridico-economiche nella sfera dei rapporti patrimoniali dei destinatari, nonché servizi in grado di formare, come evidenzia la Corte “un insieme distinto nella sua globalità, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche e essenziali di un servizio” finanziario esente.
Ciò che, in particolare, sarà cura dell’Istante verificare è che i Servizi oggetto del Contratto non si sostanzino precipuamente in un’attività inerente alla organizzazione in senso lato e alla gestione dell’operazione di finanziamento e che il Corrispettivo non sia essenzialmente volto a remunerare l’individuazione dell’Opportunità di Investimento, circostanze al ricorrere delle quali l’operazione non sarebbe riconducibile all’alveo dell’art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,.
Per quanto riguarda la richiesta, effettuata in via subordinata, di chiarire se i Servizi in esame possano comunque ricondotti nel regime di esenzione di cui al n. 4) previsto per le “operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali …” o, comunque, del n. 9) dell’art. 10, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, riguardante le “prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7)”, sempre in termini di principio, si osserva quanto segue.
Le citate previsioni trovano corrispondenza a livello unionale nell’art. 135, paragrafo 1, lett. f) della Direttiva n. 112 del 2006 che accorda agli Stati membri la possibilità di esentare dall’IVA “le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all’articolo 15, paragrafo 2”.
Numerose sono le sentenze della Corte di Giustizia UE che, anche in relazione alla citata esenzione, hanno delineato l’ambito applicativo di tale regime di esenzione.
In particolare, la Corte ha statuito che “i termini «operazioni relative a titoli» riguardano operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli” e che “i termini «negoziazione relativa a titoli» non riguardano i servizi che si limitano a fornire informazioni su un prodotto finanziario e, eventualmente, a ricevere e ad evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti, senza emetterli (…)”. La Corte ha chiarito, dunque, che non rientrano tra le operazioni relative a titoli le prestazioni materiali, tecniche o amministrative che non comportano modifiche giuridiche e finanziarie sugli stessi titoli e che la negoziazione relativa a titoli “non riguarda (ad esempio) i servizi, affidati ad un sub-fornitore da una parte di un contratto relativo ad un prodotto finanziario, che si limitano a fornire informazioni su un prodotto finanziario e, eventualmente, a ricevere e ad evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti, senza emetterli. Questi termini riguardano invece l’attività distinta, resa ad una parte contrattuale da un intermediario, che consiste, tra l’altro, nell’indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nell’entrare in contatto con l’altra parte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche.” (Sentenza del 13 dicembre 2001, CausaC-235/00).
Circa il contenuto in cui si sostanzia l’attività di intermediazione (rectius, negoziazione), la Corte di Giustizia (esprimendosi circa l’ipotesi di esenzione all’epoca prevista dalla Direttiva 77/388/CEE), nella sentenza C-453/05 del 21 giugno 2007, ha chiarito, in primo luogo, che “l’attività di negoziazione è un’attività di mediazione che può consistere, fra l’altro, nell’indicare ad una parte contrattuale le occasioni per concludere un siffatto contratto, nell’entrare in contatto con l’altra parte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche, poiché la finalità di tale attività è quella di fare il necessario affinché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del medesimo [v., in questo senso, relativamente all’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, sentenza CSC Financial Services, cit., punto 39]” (cfr., in tal senso, anche sentenza 13 dicembre 2001, causa C-235/00). Inoltre, nella sentenza C-259/11 del 5 luglio 2012, la Corte di Giustizia ha inoltre chiarito che la nozione di “negoziazione”, cui fa riferimento la previsione di esenzione, “… contempla un’attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto relativo ad un prodotto finanziario e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite dalle parti di siffatti contratti”, inoltre che “l’attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione”.
Ai fini di una più compiuta analisi, si rimanda altresì alle chiarificazioni del Comitato Consultivo contenute nel Working Paper n. 849 del 22 aprile 2015, in cui, con riferimento alla nozione di “attività di negoziazione” come elaborata dai giudici comunitari, il Comitato ha specificato che si configura come “un’attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto (relativo ad un prodotto finanziario) e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite dalle parti di un siffatto contratto. Infatti, l’attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione. Essa può consistere, tra l’altro, nell’indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nell’entrare in contatto con l’altra parte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche. La finalità di tale attività è quindi di fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto”.
Anche l’Amministrazione finanziaria, con diversi documenti di prassi, allineandosi ai chiarimenti resi in sede unionale, ha fornito chiarimenti in ordine alla previsione esentativa in esame (cfr. risoluzione n. 343/E del 2008, risoluzione n. 38/E del 2018; risposta all’interpello n. 852 del 2021; da ultimo risposta all’interpello n. 299 del 2022).
Rinviando ai suddetti chiarimenti, definita sul piano interpretativo la portata della norma di esenzione, si rimette, pertanto, all’Istante la valutazione circa la sussistenza in relazione ai servizi in argomento dei presupposti ai quali, nei termini anzidetti, è subordinata l’applicazione delle fattispecie di esenzione di cui all’art. 10, primo comma, nn. 4) e 9), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, sarà cura della società istante verificare, rispettivamente, che i Servizi dalla stessa prestati in qualità di Investitore Promotore oggetto del Contratto siano effettivamente idonei, di per sè, a determinare modifiche giuridiche ed economiche nella sfera patrimoniale delle parti relativi a titoli (caratteristica che, in base ai principi interpretativi espressi dalla Corte di Giustizia UE, contraddistingue le “operazioni relative a titoli” esenti) ovvero che, in relazione all’erogazione di detti servizi, il ruolo assunto dalla società istante possa essere assimilato a quello di un intermediario che si trovi in una posizione di assoluta indipendenza rispetto alle parti, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE.
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