Con l’ordinanza n. 25472 del 12 dicembre 2016 la Corte di Cassazione si è occupata di società di comodo stabilendo che il risultato derivante dal test di operatività, previsto dall’art. 30 della L. 724/94 per le società di comodo, non è un fatto idoneo a giustificare la liquidazione automatica della dichiarazione.
La vicenda ha riguardato una società che non aveva superato il cosiddetto “test di operatività” ed a cui l’Agenzia delle Entrate, con una estensiva interpretazione dell’articolo 36-bis del DPR 600/73, ritiene di liquidare imposta sul presupposto che sia “dovuta in base alla dichiarazione” anche se di mero ricalcolo o correzione non può parlarsi. La società avverso la cartella di pagamento propone ricorso alla Commissione Tributaria, i giudici di prime cure rigettano le doglianze della società ricorrente, la quale impugna la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale che accogliendo i motivi della socieà riforma la sentenza di primo grado. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso in cassazione avverso la decisione della CTR.
Per gli Ermellini, conformemente con precedenti sentenze, il mancato raggiungimento del reddito minimo costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto(Cass. 21358/2015).
Nel caso di specie venivano utilizzati, dall’Agenzia delle Entrate, i dati, sì esposti in dichiarazione, ma riferiti al cosiddetto “test di operatività” e non di un importo indicato quale reddito effettivamente percepito. Per cui non si è in una situazione riferibile all’art. 36 bis Dpr 600/73. La liquidazione prevista dall’articolo 36 bis è ammissibile solo quando l’importo sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolversi questioni giuridiche (Cass.11292/2016; 20431/2014).
Pertanto, per i giudici del palazzaccio, è illegittima l’emissione immediata della cartella di pagamento per ricalcolo sulla base del test di operatività, essendo invece necessario un atto di accertamento. Il test predetto è infatti un dato meramente presuntivo, sulla base del quale il contribuente ben potrà fornire la prova contraria contestando le risultanze dei parametri e degli indici di cui all’art. 30 L.724/1994.