Agenzia delle Entrate – Risposta n. 178 del 6 aprile 2022
Società di partecipazione non finanziaria ex art. 162-bis del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA S.p.A., società appartenente all’omonimo Gruppo, svolge la propria attività nel settore biomedicale attraverso la produzione e il rivestimento superficiale di … con materiali, processi, apparecchiature, sistemi e tecnologie speciali. La società possiede, altresì, partecipazioni in società italiane ed estere operanti direttamente o indirettamente nel settore biomedicale. Tenuto conto dei dati di bilancio relativi all’esercizio 2020, si è reso pertanto necessario effettuare il “test di prevalenza” previsto dall’articolo 162-bis del TUIR al fine di verificare se l’Istante rivesta o menola qualifica di società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriale). La società rappresenta, al riguardo, di aver rilasciato al sistema bancario garanzie in favore delle due società controllate e, in particolare, … dollari americani a fronte di una linea di credito in favore di BETA e … euro a fronte di una linea di credito in favore di GAMMA.
ALFA si è, dunque, costituita fideiussore delle società partecipate, fino all’importo definito, per l’adempimento delle obbligazioni assunte verso DELTA S.p.A., dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura (nel caso di specie, trattasi della concessione bancaria di linee di credito finalizzate all’acquisto di impianti e macchinari).
Al riguardo, sono sorti dubbi in merito alla portata della locuzione “altri elementi patrimoniali intercorrenti” contenuti nel comma 3 del menzionato articolo 162-bis del TUIR. Alla luce del fatto che la norma (contrariamente a quanto previsto al comma 2) non fa espresso riferimento agli “impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate“, l’Istante chiede di sapere se la predetta locuzione debba essere intesa in senso ampio fino a ricomprendere tutti quegli elementi patrimoniali riferibili alle operazioni di finanziamento e a quelli strettamente strumentali a tali operazioni, ivi comprese le garanzie bancarie rilasciate.
A conferma dell’incertezza interpretativa della norma, la società rinvia all’interrogazione parlamentare n. 5-01951 del 17 aprile 2019, in cui il Ministero ha precisato che “Per ragioni logico-sistematiche potrebbe essere opportuno estendere anche a tali società le predette regole dettate per le holding finanziarie. A tal fine, gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria dichiarano la disponibilità a chiarire gli aspetti sopra menzionati attraverso una modifica normativa che potrebbe essere realizzata con lo strumento del decreto legislativo previsto, del resto, dall’articolo 1della legge di delega 25 ottobre 2017, n. 163…”.
La questione assume nel caso di specie particolare rilevanza, tenuto conto che l’esclusione delle suddette garanzie farebbe scendere la percentuale del test di prevalenza al di sotto del 50 per cento, determinando la mancata attribuzione della qualifica di holding industriale in capo al soggetto istante.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’interpellante ritiene che la locuzione “altri elementi patrimoniali intercorrenti” contenuta nella norma debba essere interpretata restrittivamente, facendo prevalere il dato testuale, valorizzando, in particolare, la differente formulazione letterale dei commi 2 e 3, rispettivamente per le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione non finanziaria per le quali, in particolare, ai fini del test di prevalenza, non sono espressamente ricompresi gli impegni ad erogare i fondi e le garanzie rilasciate (verso le società partecipate).
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Giova preliminarmente evidenziare che in questa sede viene fornito riscontro alla questione interpretativa sollevata dall’interpellante in relazione alla portata applicativa delle previsioni dell’articolo 162-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prescindendo da ogni valutazione in merito alla concreta applicazione di tali principi alla fattispecie rappresentata in istanza.
Al riguardo, si ricorda che il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 ha attuato il processo di riforma della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, già avviato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Il provvedimento del 2015, in particolare, ha disposto l’abrogazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, contenente la previgente disciplina dei conti annuali e consolidati dei soggetti finanziari, in attuazione delle direttive n. 86/635/CEE e n. 89/117/CEE.
La successiva introduzione nel TUIR dell’articolo 162-bis ad opera del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (c.d. Decreto ATAD) ha avuto come obiettivo quello di definire, ai fini fiscali, il nuovo ambito dei soggetti operanti nel settore finanziario.
In particolare, il comma 1, lettera c), della norma in esame dispone che “Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:
- (omissis);
- (omissis);
- società di partecipazione non finanziaria e assimilati:
- i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
- i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma2 dell’articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile1999, 130“.
Nel merito, per quanto qui d’interesse, occorre rilevare che l’individuazione dei soggetti di cui alla lettera c), n. 1, del comma in esame (cc.dd. holding industriali) risulta basata sulla composizione dell’attivo patrimoniale. Ai sensi al successivo comma 3, infatti, “l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale“.
La qualifica, sul piano fiscale, di una holding industriale postula, dunque, il superamento del test di prevalenza (c.d. asset test), da effettuare assumendo non solo il valore di bilancio delle partecipazioni, ma anche il valore contabile degli altri elementi patrimoniali relativi a rapporti intercorrenti con le società partecipate (quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti). Ciò nella considerazione che gli elementi di natura finanziaria assumono un “peso” in termini di rapporto partecipativo e non in quanto espressivi di un’autonoma attività finanziaria.
La previsione del comma 3, a differenza di quanto previsto dal comma 2 in relazione al test patrimoniale previsto per le holding finanziarie, non richiama espressamente anche “gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate“.
In riferimento alla risposta fornita in sede di interrogazione parlamentare n. 5-01951 del 17 aprile 2019, richiamata dall’interpellante, la scrivente ha ritenuto opportuno chiedere il parere del Dipartimento delle Finanze, il quale, con nota prot. n. 10166 del 1° marzo 2022, ha precisato che in assenza di un intervento legislativo appare “poco percorribile una tesi che, pur muovendo da ragioni di coerenza sistematica, deroghi, di fatto, all’implicito tenore letterale della norma che, per confronto con il comma 2, sancirebbe l’effettiva esclusione degli impegni ad erogare fondi e garanzie dal computo del numeratore ai fini dell’asset test“.
Tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Dipartimento delle finanze con la nota in esame, la scrivente è dell’avviso che l’attuale formulazione del comma 3 dell’articolo162-bis del TUIR non consenta una interpretazione che estenda ai soggetti esercenti attività commerciali e industriali l’obbligo di considerare, ai fini del calcolo della prevalenza, anche gli impegni a erogare fondi e garanzie.
Stante l’attuale quadro normativo, si ritiene in definitiva di poter concordare con la soluzione interpretativa prospettata dall’Istante in ordine all’esclusione dal test patrimoniale delle garanzie bancarie rilasciate in favore delle società partecipate.
Il presente parere viene reso con esclusivo riferimento al quesito espressamente posto dall’interpellante non assumendo alcun valore rispetto ai fatti o ai comportamenti incidentalmente rappresentati con l’istanza in esame, peraltro assunti acriticamente dalla scrivente.
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