La Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza n. 1170 del 21 gennaio 2014 intervenendo in tema di sanzioni disciplinari di professionisti ha statuito che è legittima la sanzione disciplinare, sospensione, per il notaio che non paga le imposte dovute a seguito di un atto da lui stipulato per mancanza di adeguata provvista sul proprio conto corrente, e ciò nonostante egli avesse già ricevuto la somma dal cliente. A maggior ragione se il provvedimento disciplinare è stato emesso nei confronti di un iscritto all’ordine “recidivo”.
La vicenda ha riguardato un notaio, che a causa della mancanza di disponibilità sul suo conto, non aveva provveduto al pagamento delle imposte dovute per un rogito con registrazione telematica. Il notaio aveva segnalato il mancato addebito all’agenzia delle Entrate provvedendo poi al pagamento entro 15 giorni.
La predetta autosegnalazione gli vale le attenuanti generiche professionali ma non lo salva dalla sospensione, chiesta dal Consiglio distrettuale, anche in virtù di un analogo precedente nel suo “curriculum”, che portava a escludere l’episodio accidentale e l’errore scusabile.
Il professionista lamenta che l’azione disciplinare sia stata eccessivamente frettolosa, avviata prima della scadenza del termine per il tempestivo pagamento dell’imposta, malgrado l’ufficio fosse stato messo al corrente del “disguido”. Inoltre il professionista nega che tale circostanza abbia leso il decoro della categoria, essendo la sua azione rimasta sconosciuta all’esterno.
Il professionista illustra il sistema di autoliquidazione e di pagamento telematico che avviene in due fasi:
- nella prima si liquida l’imposta, operazione avvenuta correttamente,
- nella seconda si provvede al prelievo.
Per cui, secondo la tesi difensiva, il meccanismo comporterebbe che fino a quando non si accerta il mancato assolvimento dell’obbligazione lasciando insoluto l’avviso di liquidazione, il procedimento di acquisizione dell’imposta non assume rilevanza esterna. Per cui anche il semplice addebito non sarebbe idoneo a compromettere il prestigio e il decoro della classe notarile.
Gli Ermellini rigettano la tesi difensiva del professionista e pongono in evidenza che per gli illeciti del notaio è prevista una fattispecie disciplinare a “condotta libera”, in virtù della quale sono punibili tutti i comportamenti pubblici e privati, non in linea con la deontologia o con il comune sentire. Tale sanzione è applicabile prescindendo dall’eco che può avere il comportamento censurabile.
I giudici di legittimità rammentano che l’obbligo di pagamento immediato esiste anche quando si sceglie la via telematica, senza contare che il notaio ha già incassato dal cliente quanto deve versare. L’omesso controllo da parte del professionista della sua disponibilità bancaria mina il rapporto fiduciario tra quest’ultimo e l’amministrazione finanziaria. Infine i giudici della Cassazione sottolineano come, contrariamente da quanto sosteneva il notati di aver commesso l’illecito inconsapevolmente, non poteva non sapere delle sue provviste bancarie insufficienti.
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