cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 22407 depositata il 15 luglio 2022 – L’omessa indicazione nell’avviso d’accertamento dell’aliquota applicata, costituisce una violazione meramente formale, priva di rilievo sostanziale, che non implica la nullità dell’avviso d’accertamento, rimanendo, comunque, indicata nell’atto impugnato l’aliquota applicata e del consequenziale quantum della pretesa erariale

L'omessa indicazione nell'avviso d'accertamento dell'aliquota applicata, costituisce una violazione meramente formale, priva di rilievo sostanziale, che non implica la nullità dell'avviso d'accertamento, rimanendo, comunque, indicata nell'atto impugnato l'aliquota applicata e del consequenziale quantum della pretesa erariale

Corte di Cassazione ordinanza n. 22326 depositata il 15 luglio 2022 – Si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.

Si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

Corte di Cassazione ordinanza n. 22303 depositata il 15 luglio 2022 – Al mandato senza rappresentanza è difatti riservato uno specifico trattamento ai fini dell’iva in base all’art. 6, paragrafo 4, della sesta direttiva , in virtù del quale qualora un soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto altrui partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio. La prestazione di servizi è da ritenere onerosa, e quindi imponibile,  purché  sia  ravvisabile  nesso  di  corrispettività  tra servizio reso e somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività

Al mandato senza rappresentanza è difatti riservato uno specifico trattamento ai fini dell'iva in base all'art. 6, paragrafo 4, della sesta direttiva , in virtù del quale qualora un soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto altrui partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio. La prestazione di servizi è da ritenere onerosa, e quindi imponibile,  purché  sia  ravvisabile  nesso  di  corrispettività  tra servizio reso e somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività

Corte di Cassazione ordinanza n. 22302 depositata il 15 luglio 2022 – In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. Questo può consistere anche nella inosservanza di norme tributarie ed è sufficiente, quindi, la coscienza e la volontà, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l’atto vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l’onere di provare di aver agito senza colpa

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. Questo può consistere anche nella inosservanza di norme tributarie ed è sufficiente, quindi, la coscienza e la volontà, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 settembre 2022, n. 27432 – In tema di imposta sull’attività produttiva, le differenze retributive versate ai dipendenti di una pubblica amministrazione all’esito di un contenzioso che ne abbia riconosciuto il diritto con riferimento ad annualità pregresse, non concorrono alla formazione della base imponibile, come previsto dall’art. 10 bis, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, qualora le suddette annualità siano precedenti alla introduzione del tributo, per non assumere rilevanza il requisito dell’autonoma organizzazione dell’attività della pubblica amministrazione, identificato nell’art. 2 della normativa quale presupposto d’imposta

In tema di imposta sull'attività produttiva, le differenze retributive versate ai dipendenti di una pubblica amministrazione all'esito di un contenzioso che ne abbia riconosciuto il diritto con riferimento ad annualità pregresse, non concorrono alla formazione della base imponibile, come previsto dall'art. 10 bis, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, qualora le suddette annualità siano precedenti alla introduzione del tributo, per non assumere rilevanza il requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività della pubblica amministrazione, identificato nell'art. 2 della normativa quale presupposto d'imposta

Corte di Cassazione ordinanza n. 22301 depositata il 15 luglio 2022 – Qualora il contribuente, in sede di giudizio, contesti il criterio di determinazione della percentuale di ricairico, il giudice di merito è tenuto a verificare la scelta dell’Amministrazione in relazione alle critiche proposte, alla luce dei canoni di coerenza logica e di congruità, tenuto conto della natura, omogenea o disomogenea, dei beni-merce nonché della rilevanza dei campioni selezionati, e la loro rispondenza al criterio di media (aritmetica o ponderale) prescelto

Qualora il contribuente, in sede di giudizio, contesti il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, il giudice di merito è tenuto a verificare la scelta dell'Amministrazione in relazione alle critiche proposte, alla luce dei canoni di coerenza logica e di congruità, tenuto conto della natura, omogenea o disomogenea, dei beni-merce nonché della rilevanza dei campioni selezionati, e la loro rispondenza al criterio di media (aritmetica o ponderale) prescelto

Corte di Cassazione sentenza n. 22293 depositata il 15 luglio 2022 – L’atto istitutivo del trust, si fondano nella constatazione che questo atto ha un contenuto sostanzialmente programmatico e non comporta alcun incremento di ricchezza per chicchessia, per cui, ferma restando l’indubbia discrezionalità del legislatore nell’individuare i presupposti impositivi, questa deve pur sempre muoversi in un ambito di ragionevolezza e di non-arbitrio, posto che la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese “esige l’oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza”

L'atto istitutivo del trust, si fondano nella constatazione che questo atto ha un contenuto sostanzialmente programmatico e non comporta alcun incremento di ricchezza per chicchessia, per cui, ferma restando l'indubbia discrezionalità del legislatore nell'individuare i presupposti impositivi, questa deve pur sempre muoversi in un ambito di ragionevolezza e di non-arbitrio, posto che la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese "esige l'oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26383 – Il trattamento di fine rapporto relativo ad annualità di retribuzione corrisposte per lavoro prestato all’estero deve beneficiare dello stesso regime fiscale di non assoggettamento ad IRPEF previsto dal citato d.P.R. n. 917 del 1986, art. 3, comma 3, per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero

Il trattamento di fine rapporto relativo ad annualità di retribuzione corrisposte per lavoro prestato all'estero deve beneficiare dello stesso regime fiscale di non assoggettamento ad IRPEF previsto dal citato d.P.R. n. 917 del 1986, art. 3, comma 3, per i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero

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