cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 22498 depositata il 18 luglio 2022 – L’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, giacché quest’ultimo non è un atto processuale, ma l’oggetto dell’impugnazione, con la conseguenza che il termine di prescrizione (come quello di decadenza) della pretesa tributaria, incorporata nell’atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione

L’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, giacché quest’ultimo non è un atto processuale, ma l’oggetto dell’impugnazione, con la conseguenza che il termine di prescrizione (come quello di decadenza) della pretesa tributaria, incorporata nell’atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione

Corte di Cassazione ordinanza n. 22452 depositata il 18 luglio 2022 – Il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell’imposizione, – potere che è espressione del principio generale, espresso dalla l. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E, dettato dall’interesse, di rilevanza pubblicistica, all’applicazione in giudizio di tali atti solo se legittimi (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, c. 3, e art. 7, c. 5), – può, in effetti, essere esercitato – anche d’ufficio, ed indipendentemente dall’avvenuta impugnazione dell’atto avanti al giudice amministrativo, trovando esso limite esclusivamente nell’eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell’atto, – a condizione che gli atti in questione rivestano rilevanza (incidentale) ai fini della decisione e, dunque, in quanto siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all’atto impositivo impugnato

Il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione, - potere che è espressione del principio generale, espresso dalla l. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E, dettato dall'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione in giudizio di tali atti solo se legittimi (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, c. 3, e art. 7, c. 5), - può, in effetti, essere esercitato - anche d'ufficio, ed indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo, trovando esso limite esclusivamente nell'eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell'atto, - a condizione che gli atti in questione rivestano rilevanza (incidentale) ai fini della decisione e, dunque, in quanto siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato

Corte di Cassazione ordinanza n. 22451 depositata il 15 luglio 2022 – In tema di accertamento bancario, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici e il giudice di merito deve “individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative”

In tema di accertamento bancario, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici e il giudice di merito deve “individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative”

Corte di Cassazione ordinanza n. 22450 depositata il 15 luglio 2022 – Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli 115 e 116 cod. proc. civ., opera, invece, interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito può essere censurata solo nei ristretti limiti, consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli 115 e 116 cod. proc. civ., opera, invece, interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito può essere censurata solo nei ristretti limiti, consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 22614 depositata il 19 luglio 2022 – Una lettura non formalista del principio di autosufficienza deve consentire comunque di ritenere ammissibile un ricorso per cassazione tutte le volte in cui la sua lettura, e il riferimento ai passaggi salienti della sentenza impugnata e al contenuto dei documenti rilevanti citati nel ricorso, permette di comprendere l’oggetto e lo svolgimento della controversia nei gradi di merito così come la portata dei suoi motivi, sia per quanto concerne la loro base giuridica, sia per quanto concerne il loro contenuto specifico. I motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atti o documenti del processo di merito, in cui si tratta di notifica di atti amministrativi e non giudiziali, devono indicare sia le parti del loro testo che il ricorrente ritiene pertinenti rispetto all’oggetto delle sue censure, sia il riferimento ai documenti originali che sono stati depositati e inseriti nei fascicoli

Una lettura non formalista del principio di autosufficienza deve consentire comunque di ritenere ammissibile un ricorso per cassazione tutte le volte in cui la sua lettura, e il riferimento ai passaggi salienti della sentenza impugnata e al contenuto dei documenti rilevanti citati nel ricorso, permette di comprendere l’oggetto e lo svolgimento della controversia nei gradi di merito così come la portata dei suoi motivi, sia per quanto concerne la loro base giuridica, sia per quanto concerne il loro contenuto specifico. I motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atti o documenti del processo di merito, in cui si tratta di notifica di atti amministrativi e non giudiziali, devono indicare sia le parti del loro testo che il ricorrente ritiene pertinenti rispetto all’oggetto delle sue censure, sia il riferimento ai documenti originali che sono stati depositati e inseriti nei fascicoli

Corte di Cassazione ordinanza n. 22449 depositata il 15 luglio 2022 – L’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale. La prova contraria può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici

L'accertamento effettuato dall'Amministrazione finanziaria si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale. La prova contraria può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici

Corte di Cassazione ordinanza n. 22443 depositata il 15 luglio 2022 – In tema di atti di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa di efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente, entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio

In tema di atti di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa di efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente, entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio

Corte di Cassazione ordinanza n. 22440 depositata il 15 luglio 2022 – Le associazioni sportive dilettantistiche possono optare per il regime agevolato di cui all’art. 1 della l. 16/12/1991, n. 398 se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi nei limiti del plafond previsto (pari ad € 400.000,00). Ai fini del computo di tale plafond trova applicazione il criterio di cassa

Le associazioni sportive dilettantistiche possono optare per il regime agevolato di cui all’art. 1 della l. 16/12/1991, n. 398 se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi nei limiti del plafond previsto (pari ad € 400.000,00). Ai fini del computo di tale plafond trova applicazione il criterio di cassa

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