cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 21027 del 1° luglio 2022 – In tema di sanzioni l’art. 17 del d. lgs. n. 472 del 1997 prevede che in deroga alle previsioni dell’articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità

In tema di sanzioni l’art. 17 del d. lgs. n. 472 del 1997 prevede che in deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità

Corte di Cassazione ordinanza n. 20896 del 30 giugno 2022 – Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità   che   venga   prodotta   in   giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale

Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità   che   venga   prodotta   in   giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale

Corte di Cassazione sentenza n. 20615 del 28 giugno 2022 – In forza dell’art. 1, comma 171, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, a pena di decadenza, la notifica degli atti di accertamento e del primo atto di riscossione va effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo

In forza dell'art. 1, comma 171, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, a pena di decadenza, la notifica degli atti di accertamento e del primo atto di riscossione va effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo

– Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.»; nonché che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.»; nonché che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata

Corte di Cassazione sentenza n. 20613 del 28 giugno 2022 – Il principio di non contestazione ha per oggetto i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, e non può, quindi, riguardare documenti. Non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente

Il principio di non contestazione ha per oggetto i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, e non può, quindi, riguardare documenti. Non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente

Corte di Cassazione ordinanza n. 20612 del 28 giugno 2022 – Relativamente all’IVA, il regime del margine è speciale e derogatorio rispetto a quello normale, e postula una serie di adempimenti da rispettare a carico del contribuente, in mancanza dei quali risulta impossibile procedere al calcolo dell’IVA. In particolare, l’art. 38, comma 5, in base al quale le omissioni o le inesattezze nelle annotazioni nei registri comportano solo l’applicazione di specifiche sanzioni ma non determinano la non applicabilità del regime del margine, si riferisce appunto solo ed esclusivamente ad omissioni o inesattezze, e non invece alla totale mancanza dei registri e delle scritture contabili

Relativamente all'IVA, il regime del margine è speciale e derogatorio rispetto a quello normale, e postula una serie di adempimenti da rispettare a carico del contribuente, in mancanza dei quali risulta impossibile procedere al calcolo dell'IVA. In particolare, l'art. 38, comma 5, in base al quale le omissioni o le inesattezze nelle annotazioni nei registri comportano solo l'applicazione di specifiche sanzioni ma non determinano la non applicabilità del regime del margine, si riferisce appunto solo ed esclusivamente ad omissioni o inesattezze, e non invece alla totale mancanza dei registri e delle scritture contabili

Corte di Cassazione ordinanza n. 20611 del 27 giugno 2022 – In tema di notifica alle società la disciplina applicabile è contenuta nell’art. 145 c.p.c. prevede che la notifica si esegue presso la sede della persona giuridica, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentato o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile, presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145, comma 1, c.p.c.

In tema di notifica alle società la disciplina applicabile è contenuta nell’art. 145 c.p.c. prevede che la notifica si esegue presso la sede della persona giuridica, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentato o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile, presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145, comma 1, c.p.c.

Corte di Cassazione ordinanza n. 20610 del 27 giugno 2022 – In tema di rimborso delle imposte sui redditi ai sensi dell’articolo 38 del d.p.r. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all’amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e a impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario,  sia  il  soggetto  che  ha  effettuato  il  versamento, cosiddetto sostituto d’imposta, sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta cosiddetto sostituito

In tema di rimborso delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 38 del d.p.r. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e a impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario,  sia  il  soggetto  che  ha  effettuato  il  versamento, cosiddetto sostituto d'imposta, sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta cosiddetto sostituito

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