cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione sentenza n. 20081 del 22 giugno 2022 – In tema di IVA ed II.DD. la fattura diviene inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione dei relativi costi e detraibilità dell’IVA, mentre l’Amministrazione finanziaria può contestare l’effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi indicati e la detraibilità dell’IVA. In tal caso è onere del contribuente dimostrarne puntualmente l’esistenza, l’oggetto, l’ammontare, l’inerenza, nonchè la congruità del prezzo corrisposto per gli stessi e l’effettività del pagamento

In tema di IVA ed II.DD. la fattura diviene inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione dei relativi costi e detraibilità dell'IVA, mentre l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi indicati e la detraibilità dell'IVA. In tal caso è onere del contribuente dimostrarne puntualmente l'esistenza, l'oggetto, l'ammontare, l'inerenza, nonchè la congruità del prezzo corrisposto per gli stessi e l'effettività del pagamento

Corte di Cassazione sentenza n. 20079 del 22 giugno 2022 – Al fine di negare l’imponibilità della cessione intracomunitaria, non è rilevante la mancata iscrizione al Vies, salvo che sussistano elementi presuntivi che inducano a ritenere che le operazioni siano state realizzate al fine di perseguire un intento fraudolento e purchè sia dimostrato che sussistano le condizioni sostanziali che devono essere a fondamento del riconoscimento della non imponibilità dell’iva

Al fine di negare l'imponibilità della cessione intracomunitaria, non è rilevante la mancata iscrizione al Vies, salvo che sussistano elementi presuntivi che inducano a ritenere che le operazioni siano state realizzate al fine di perseguire un intento fraudolento e purchè sia dimostrato che sussistano le condizioni sostanziali che devono essere a fondamento del riconoscimento della non imponibilità dell'iva

Corte di Cassazione sentenza n. 20078 del 22 giugno 2022 – In tema di esportazioni al di fuori del territorio dell’Ue in regime di non imponibilità, è necessario che la destinazione dei beni all’esportazione sia documentata con mezzi di prova certi e incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, o la vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura, o anche le bolle di accompagnamento, i documenti internazionali di trasporto e gli altri documenti previsti dall’amministrazione finanziaria” purchè risulti la vidimazione dell’ufficio doganale comprovante l’uscita della merce dal territorio doganale o comunque la prova certa ed incontrovertibile, che può provenire anche dalle autorità pubbliche dello Stato estero importatore, dell’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione

In tema di esportazioni al di fuori del territorio dell'Ue in regime di non imponibilità, è necessario che la destinazione dei beni all'esportazione sia documentata con mezzi di prova certi e incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana, o la vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, o anche le bolle di accompagnamento, i documenti internazionali di trasporto e gli altri documenti previsti dall'amministrazione finanziaria" purchè risulti la vidimazione dell'ufficio doganale comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale o comunque la prova certa ed incontrovertibile, che può provenire anche dalle autorità pubbliche dello Stato estero importatore, dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione

Corte di Cassazione sentenza n. 20077 del 22 giugno 2022 – In tema di IVA il principio fondamentale del diritto unionale, che è quello secondo cui, posto che la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto, l’amministrazione tributaria non può riscuotere a titolo di iva un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo. E’ ammissibile l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione fondata sulla mancata lettura di uno o più motivi di ricorso, che costituisce, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., errore di fatto reso evidente dall’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa

In tema di IVA il principio fondamentale del diritto unionale, che è quello secondo cui, posto che la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto, l'amministrazione tributaria non può riscuotere a titolo di iva un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo. E' ammissibile l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione fondata sulla mancata lettura di uno o più motivi di ricorso, che costituisce, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., errore di fatto reso evidente dall'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa

Corte di Cassazione sentenza n. 20075 del 22 giugno 2022 – In un contratto integrante una permuta di cosa presente con cosa futura l’effetto traslativo si  verifica,  ex  art.  1472  c.c.,  non  appena la cosa viene ad esistenza; e questo momento si identifica, quando la cosa futura consista in una porzione dell’edificio che il permutante costruttore si è impegnato a realizzare, con la conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali, senza che abbiano rilevanza le rifiniture o gli accessori

In un contratto integrante una permuta di cosa presente con cosa futura l'effetto traslativo si  verifica,  ex  art.  1472  c.c.,  non  appena la cosa viene ad esistenza; e questo momento si identifica, quando la cosa futura consista in una porzione dell'edificio che il permutante costruttore si è impegnato a realizzare, con la conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali, senza che abbiano rilevanza le rifiniture o gli accessori

Corte di Cassazione ordinanza n. 20071 del 22 giugno 2022 – Resta ferma la legittimità dell’attività di riqualificazione per via interpretativa dell’atto da registrare soltanto se operata “ab intrinseco”, senza l’utilizzazione di elementi ad esso estranei, in quanto l’interpretazione prevista dall’art. 20, d.p.r. n. 131 del 1986, non può basarsi sull’individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dal singolo atto presentato alla registrazione, essendo viceversa la finalità antielusiva profilo affatto estraneo alla disposizione in esame

Resta ferma la legittimità dell'attività di riqualificazione per via interpretativa dell'atto da registrare soltanto se operata "ab intrinseco", senza l'utilizzazione di elementi ad esso estranei, in quanto l'interpretazione prevista dall'art. 20, d.p.r. n. 131 del 1986, non può basarsi sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dal singolo atto presentato alla registrazione, essendo viceversa la finalità antielusiva profilo affatto estraneo alla disposizione in esame

Corte di Cassazione ordinanza n. 20065 del 21 giugno 2022 – Ai fini dell’accertamento della sussistenza di una attività di impresa è che – come per l’impresa civilistica – sussista il requisito della abitualità, che va intesa come attività stabile nel tempo, con riguardo al periodo temporale rilevante ai fini dell’imposizione sui redditi e, quindi, al periodo di imposta. Ne consegue che non possono assumere rilievo – ai fini della tassazione del reddito di impresa – le cessioni di beni che non siano caratterizzate dall’abitualità e dalla professionalità

Ai fini dell’accertamento della sussistenza di una attività di impresa è che – come per l’impresa civilistica – sussista il requisito della abitualità, che va intesa come attività stabile nel tempo, con riguardo al periodo temporale rilevante ai fini dell'imposizione sui redditi e, quindi, al periodo di imposta. Ne consegue che non possono assumere rilievo – ai fini della tassazione del reddito di impresa – le cessioni di beni che non siano caratterizzate dall'abitualità e dalla professionalità

Corte di Cassazione ordinanza n. 20064 del 21 giugno 2022 – Al fine di stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa occorre fare riferimento alla nozione di «superficie utile complessiva», quale mera utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, considerandosi tutta la superficie dell’unità immobiliare ma con esclusione di balconi, terrazze, cantine, soffitte scale e posto auto, in quanto espressamente esclusi dalla disposizione richiamata

Al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa occorre fare riferimento alla nozione di «superficie utile complessiva», quale mera utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, considerandosi tutta la superficie dell'unità immobiliare ma con esclusione di balconi, terrazze, cantine, soffitte scale e posto auto, in quanto espressamente esclusi dalla disposizione richiamata

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