GARE di APPALTO

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione II ter, sentenza n. 14851 depositata il 24 dicembre 2019 – La mancata indicazione sia nel bando che nel disciplinare degli oneri di sicurezza e sulla natura esimente dell’oggetto dell’appalto rispetto a tale obbligo ben può generare un convincimento erroneo che, però, in quanto univocamente espresso e rappresentato negli atti di indizione della gara, è tale da rendere oggettivamente giustificabile la formulazione di un’offerta di gara priva dell’indicazione degli oneri

La mancata indicazione sia nel bando che nel disciplinare degli oneri di sicurezza e sulla natura esimente dell’oggetto dell’appalto rispetto a tale obbligo ben può generare un convincimento erroneo che, però, in quanto univocamente espresso e rappresentato negli atti di indizione della gara, è tale da rendere oggettivamente giustificabile la formulazione di un’offerta di gara priva dell’indicazione degli oneri

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione III, sentenza n. 2979 depositata il 27 dicembre 2019 – Le stazioni appaltanti escludono, a seguito dell’applicazione del c.d. taglio delle ali, direttamente il concorrente ritenuto anomalo, senza che sorga la necessità di elaborare un giudizio tecnico sulla congruità dell’offerta e senza che possano essere presentate da parte dell’offerente eventuali spiegazioni sul prezzo

Le stazioni appaltanti escludono, a seguito dell'applicazione del c.d. taglio delle ali, direttamente il concorrente ritenuto anomalo, senza che sorga la necessità di elaborare un giudizio tecnico sulla congruità dell’offerta e senza che possano essere presentate da parte dell’offerente eventuali spiegazioni sul prezzo

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione III, sentenza n. 3 depositata il 2 gennaio 2020 – La stazione appaltante avrebbe dovuto conservare come validamente compiuti tutti gli atti di gara effettuati, incluso il sorteggio determinativo del criterio di calcolo della soglia di anomalia, senza modificare tale elemento cruciale e considerando il secondo sorteggio per ciò che significava: un passaggio tecnico necessario a riavviare il funzionamento della piattaforma MEPA

La stazione appaltante avrebbe dovuto conservare come validamente compiuti tutti gli atti di gara effettuati, incluso il sorteggio determinativo del criterio di calcolo della soglia di anomalia, senza modificare tale elemento cruciale e considerando il secondo sorteggio per ciò che significava: un passaggio tecnico necessario a riavviare il funzionamento della piattaforma MEPA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione II, sentenza n. 8 depositata il 2 gennaio 2020 – Il principio di rotazione opera nelle “procedure negoziate” in cui l’amministrazione appaltante “non” consente, alla fonte, la partecipazione da parte di “tutti” gli imprenditori alla gara, ma solo ad una parte “selezionata”, da essa stessa, tramite la scelta nell’individuazione dei soggetti da invitare

Il principio di rotazione opera nelle “procedure negoziate” in cui l’amministrazione appaltante “non” consente, alla fonte, la partecipazione da parte di “tutti” gli imprenditori alla gara, ma solo ad una parte “selezionata”, da essa stessa, tramite la scelta nell’individuazione dei soggetti da invitare

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 25 depositata il 2 gennaio 2020 – Il principio della suddivisione in lotti può dunque essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di scelta discrezionale, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria

Il principio della suddivisione in lotti può dunque essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di scelta discrezionale, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione I, sentenza n. 12 depositata il 3 gennaio 2020 – L’avvalimento rileva ai soli fini della qualificazione dell’offerta non anche ai fini del punteggio e tale istituto deve essere reale e non astratto, cioè non è sufficiente « prestare » il requisito o la certificazione posseduta ed al contempo assumere sul punto impegni del tutto generici

L’avvalimento rileva ai soli fini della qualificazione dell’offerta non anche ai fini del punteggio e tale istituto deve essere reale e non astratto, cioè non è sufficiente « prestare » il requisito o la certificazione posseduta ed al contempo assumere sul punto impegni del tutto generici

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