CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 maggio 2018, n. 12568 – Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, cod. civ.
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 maggio 2018, n. 12568 Assenza dal lavoro - Licenziamento irrogato in costanza di malattia - Efficacia posticipata alla cessazione dello stato patologico Fatti di causa 1. Con sentenza pubblicata il 27.10.15 la Corte d'appello di Cagliari rigettava il gravame di A. A. contro la sentenza del 5.10.12 con cui [...]