NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26938 – Nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica della cartella, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione

nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica della cartella, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Abruzzo sez. VII sentenza n. 655 depositata il 2 luglio 2019 – Nel contenzioso tributario la notifica dell’atto avvenuta tramite raccomandata con avviso di ricevimento affidata a un’agenzia privata di recapito e non alle Poste deve ritenersi inesistente se eseguita nei confronti del contribuente o della società privata e invece idonea se effettuata nei confronti del ministero delle Finanze o di un ente locale

Nel contenzioso tributario la notifica dell’atto avvenuta tramite raccomandata con avviso di ricevimento affidata a un’agenzia privata di recapito e non alle Poste deve ritenersi inesistente se eseguita nei confronti del contribuente o della società privata e invece idonea se effettuata nei confronti del ministero delle Finanze o di un ente locale

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione VII sentenza n. 4308 depositata il 16 luglio 2019 – La compensazione delle spese legali è possibile solo in caso soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero quando ricorrono «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»

La compensazione delle spese legali è possibile solo in caso soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero quando ricorrono «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XVIII sentenza n. 4350 depositata il 16 luglio 2019 – E’ legittima la preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria qualora le cartelle di pagamento sottese validamente notificate non sono state impugnate entro i termini. Per cui al contribuente è preclusa la possibilità di formulare eccezioni oltre che relativamente agli atti presupposti anche in ordine alla maturazione di termini prescrizionali e di decadenza

E' legittima la preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria qualora le cartelle di pagamento sottese validamente notificate non sono state impugnate entro i termini. Per cui al contribuente è preclusa la possibilità di formulare eccezioni oltre che relativamente agli atti presupposti anche in ordine alla maturazione di termini prescrizionali e di decadenza

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XI sentenza n. 4326 depositata il 16 luglio 2019 – Quando l’attività di trasmissione della notifica sia effettuata da soggetto non qualificato, ovvero da soggetto cui la legge non conferisce la possibilità giuridica di compiere tale attività si configura l’inesistenza della notifica ed in tale ipotesi non è applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo

Quando l'attività di trasmissione della notifica sia effettuata da soggetto non qualificato, ovvero da soggetto cui la legge non conferisce la possibilità giuridica di compiere tale attività si configura l'inesistenza della notifica ed in tale ipotesi non è applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26127 – In tema di fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, che l’atto impositivo, se inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo

In tema di fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, che l'atto impositivo, se inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo

Torna in cima