NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2019, n. 28105 – In tema di notificazione con modalità telematica, è stato precisato che con le modifiche introdotte dalla L. 12 novembre 2011, nr. 183 alla L. 21 gennaio 1994, nr. 53 è stata introdotta la PEC quale strumento utile per le notifiche degli atti da parte degli avvocati autorizzati da effettuarsi secondo le modalità di cui all’art. 3 bis

in tema di notificazione con modalità telematica, è stato precisato che con le modifiche introdotte dalla L. 12 novembre 2011, nr. 183 alla L. 21 gennaio 1994, nr. 53 è stata introdotta la PEC quale strumento utile per le notifiche degli atti da parte degli avvocati autorizzati da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 3 bis

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 ottobre 2019, n. 27911 – La notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio “a quo”, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall’albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, poiché il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo

La notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo", che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, poiché il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27671 – In tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione è una mera condizione integrativa di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo e ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’amministrazione finanziaria

In tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione è una mera condizione integrativa di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo e ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'amministrazione finanziaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26938 – Nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica della cartella, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione

nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica della cartella, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Abruzzo sez. VII sentenza n. 655 depositata il 2 luglio 2019 – Nel contenzioso tributario la notifica dell’atto avvenuta tramite raccomandata con avviso di ricevimento affidata a un’agenzia privata di recapito e non alle Poste deve ritenersi inesistente se eseguita nei confronti del contribuente o della società privata e invece idonea se effettuata nei confronti del ministero delle Finanze o di un ente locale

Nel contenzioso tributario la notifica dell’atto avvenuta tramite raccomandata con avviso di ricevimento affidata a un’agenzia privata di recapito e non alle Poste deve ritenersi inesistente se eseguita nei confronti del contribuente o della società privata e invece idonea se effettuata nei confronti del ministero delle Finanze o di un ente locale

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione VII sentenza n. 4308 depositata il 16 luglio 2019 – La compensazione delle spese legali è possibile solo in caso soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero quando ricorrono «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»

La compensazione delle spese legali è possibile solo in caso soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero quando ricorrono «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»

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