CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 15344 del 25 luglio 2016 – L’inserimento di un credito nell’elenco dei creditori redatto dal liquidatore di una società poi fallita non è equiparabile a riconoscimento del debito e, in ogni caso, non impedisce al terzo, che ne impugni l’ammissione allo stato passivo, di contestare il rapporto sottostante.
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 15344 del 25 luglio 2016 FALLIMENTO - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - SOCIETÀ FALIITA - INSERIMENTO DI UN CREDITO NELL'ELENCO DEI CREDITORI - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE DEL CREDITO AMMESSO - POSSIBILITÀ DI CONTESTAZIONE DA PARTE DEL TERZO [...]
