processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 11912 depositata il 12 aprile 2022 – La sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame

La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame

Corte di Cassazione ordinanza n. 11842 depositata il 12 aprile 2022 – In tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, deve avvenire, ai sensi dell’art. 32 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza; tuttavia,  l’inosservanza  di  detto  termine  è sanata ove   il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli  di  parte restano  inseriti  in modo definitivo nel fascicolo   d’ufficio  sino  al  passaggio in giudicato della sentenza,  senza  che le parti abbiano  la possibilità  di  ritirarli, con la conseguenza  che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente  e  “ritualmente”  nel giudizio di impugnazione

In tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza; tuttavia,  l'inosservanza  di  detto  termine  è sanata ove   il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli  di  parte restano  inseriti  in modo definitivo nel fascicolo   d'ufficio  sino  al  passaggio in giudicato della sentenza,  senza  che le parti abbiano  la possibilità  di  ritirarli, con la conseguenza  che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente  e  "ritualmente"  nel giudizio di impugnazione

Corte di Cassazione sentenza n. 11833 depositata il 12 aprile 2022 – Nel processo tributario, il giudicato formatosi tra il contribuente e l’agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell’ente impositore, indipendentemente dalla “denunciatio litis” all’Agenzia delle entrate, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall’agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che costituisca requisito per l’apponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario

Nel processo tributario, il giudicato formatosi tra il contribuente e l'agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla "denunciatio litis" all'Agenzia delle entrate, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall'agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che costituisca requisito per l'apponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 12129 depositata il 14 aprile 2022 – Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allor­chè, dalla lettura della sentenza, non sussistano dubbi di sorta  su quella che è stata la volontà decisoria, per cui non è sufficiente che un’espressione conte­nuta in questa sia in contrasto con altra, essendo indispensabile, al­tresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “deci­sum” adottato

Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "decisum" adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allor­chè, dalla lettura della sentenza, non sussistano dubbi di sorta  su quella che è stata la volontà decisoria, per cui non è sufficiente che un'espressione conte­nuta in questa sia in contrasto con altra, essendo indispensabile, al­tresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "deci­sum" adottato

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sentenza n. 458 sez. 6 depositata il 24 marzo 2022 – Per proporre l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi “decisivo” il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare

Per proporre l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi "decisivo" il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare

Corte di Cassazione ordinanza n. 11734 depositata il 12 aprile 2022 – Nella materia tributaria non è dettata, come per il processo civile, una “norma in bianco”. Al contrario l’istituto identifica positivamente i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall’oggetto del ricorso e pertanto, ai sensi del citato art. 14, il litisconsorzio si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata dall’amministrazione finanziaria, l’atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti, così che il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è dunque affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio

Nella materia tributaria non è dettata, come per il processo civile, una "norma in bianco". Al contrario l'istituto identifica positivamente i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso e pertanto, ai sensi del citato art. 14, il litisconsorzio si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione una pluralità di soggetti, così che il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è dunque affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio

Corte di Cassazione ordinanza n. 11729 depositata il 12 aprile 2022 – Nel processo tributario, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – la quale è prevista dalla legge allo scopo di velocizzare l’attività ammini­strativa, esimendo il soggetto dal produrre un documento o una certi­ficazione pubblica – non può costituire, anche se resa da un terzo, prova della verità del suo contenuto, bensì semplicemente un indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti

Nel processo tributario, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - la quale è prevista dalla legge allo scopo di velocizzare l'attività ammini­strativa, esimendo il soggetto dal produrre un documento o una certi­ficazione pubblica - non può costituire, anche se resa da un terzo, prova della verità del suo contenuto, bensì semplicemente un indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti

Corte di Cassazione ordinanza n. 11725 depositata il 12 aprile 2022 – In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente  i  documenti  anche  in  sede  di gravame,  sebbene  preesistenti  al giudizio svoltosi in primo grado

In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente  i  documenti  anche  in  sede  di gravame,  sebbene  preesistenti  al giudizio svoltosi in primo grado

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