processo tributario

Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sentenza n. 2163, sez. 1, depositata il 16 marzo 2022 – La validità del documento motivazionale è subordinata al fatto che alle parti o al giudice del grado successivo non può essere richiesto un lavoro interpretativo che superi l’impegno richiesto dalla lettura

La validità del documento motivazionale è subordinata al fatto che alle parti o al giudice del grado successivo non può essere richiesto un lavoro interpretativo che superi l'impegno richiesto dalla lettura

Corte di Cassazione ordinanza n. 12714 depositata il 21 aprile 2022 – L’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art.  391  bis  cod.  proc.  civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4), cod. proc. civ.,  che  ricorre  nei  casi  in  cui  la decisione sia frutto di un’erronea percezione della realtà, dando luogo al contrasto tra quanto rappresentato nella sentenza e le oggettive risultanze degli atti processuali. Pertanto, tale  rimedio  non  è ammissibile qualora si deduca un errore di diritto, consistente nella violazione  o  falsa  applicazione  di  una  norma

L'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art.  391  bis  cod.  proc.  civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4), cod. proc. civ.,  che  ricorre  nei  casi  in  cui  la decisione sia frutto di un'erronea percezione della realtà, dando luogo al contrasto tra quanto rappresentato nella sentenza e le oggettive risultanze degli atti processuali. Pertanto, tale  rimedio  non  è ammissibile qualora si deduca un errore di diritto, consistente nella violazione  o  falsa  applicazione  di  una  norma

Corte di Cassazione ordinanza n. 12696 depositata il 21 aprile 2022 – Sono inammissibili nel giudizio di cassazione censure che non siano dirette contro una statuizione della sentenza d’appello ma riguardino questioni sulle quali il giudice di secondo grado non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, andranno riproposte davanti al giudice di rinvio

Sono inammissibili nel giudizio di cassazione censure che non siano dirette contro una statuizione della sentenza d'appello ma riguardino questioni sulle quali il giudice di secondo grado non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, andranno riproposte davanti al giudice di rinvio

Corte di Cassazione ordinanza n. 12695 depositata il 21 aprile 2022 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi armonizzati di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli non armonizzati, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico, in virtù dell’art.  38,  comma  7,  del  d.P.R.  n.  600  del  1973,  nella formulazione introdotta dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi armonizzati di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli non armonizzati, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico, in virtù dell'art.  38,  comma  7,  del  d.P.R.  n.  600  del  1973,  nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale

Corte di Cassazione ordinanza n. 12692 depositata il 21 aprile 2022 – L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. In particolare, i vizi relativi alla individuazione del luogo di esecuzione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata

L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. In particolare, i vizi relativi alla individuazione del luogo di esecuzione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata

Corte di Cassazione ordinanza n. 12419 depositata il 19 aprile 2022 – Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti.

Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti.

Corte di Cassazione ordinanza n. 12185 depositata il 14 aprile 2022 – Il giudicato formatosi nell’ambito della controversia inerente alla legittimità dell’imposizione per annualità diverse  ma originate dal medesimo presupposto, in ragione della riconosciuta unicità del rapporto lavorativo, estende i suoi effetti anche al presente giudizio

Il giudicato formatosi nell'ambito della controversia inerente alla legittimità dell'imposizione per annualità diverse  da quelle oggetto di accertamento in questa sede, ma originate dal medesimo presupposto, in ragione della riconosciuta unicità del rapporto lavorativo, estende i suoi effetti anche al presente giudizio

Corte di Cassazione ordinanza n. 12121 depositata il 13 aprile 2022 – Il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi a denunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa

Il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi a denunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa

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