SANZIONI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2022, n. 20535 – L’art. 116, ultimo comma, della legge 23.12.2000, n. 388 stabilisce che il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente e che l’ente previdenziale, che ha ricevuto il pagamento, deve provvedere a trasferire le somme indebitamente introitate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione

L'art. 116, ultimo comma, della legge 23.12.2000, n. 388 stabilisce che il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente e che l'ente previdenziale, che ha ricevuto il pagamento, deve provvedere a trasferire le somme indebitamente introitate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione. In tema di interpretazione degli atti negoziali, il giudice di merito, nel rispetto degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per individuare quale sia stata la comune intenzione delle parti, deve preliminarmente procedere all'interpretazione letterale dell'atto negoziale e, cioè, delle singole clausole significative, nonché delle une per mezzo delle altre, dando contezza in motivazione del risultato di tale indagine

Corte di Cassazione ordinanza n. 18116 depositata il 6 giugno 2022 – Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex 7 del d.l. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex 7 del d.l. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto

Corte di Cassazione ordinanza n. 18082 depositata il 6 giugno 2022 – La denuncia della violazione del principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 proc. civ., costituisce un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

La denuncia della violazione del principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 proc. civ., costituisce un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 17946 depositata il 1° giugno 2022 – In caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione, in via amministrativa, della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento, in quanto detto comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all’istanza né è idoneo a farne venir meno “ab origine” gli effetti

In caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione, in via amministrativa, della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, in quanto detto comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all'istanza né è idoneo a farne venir meno "ab origine" gli effetti

Corte di Cassazione sentenza n. 17481 depositata il 31 maggio 2022 – In materia di riscossione l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità

In materia di riscossione l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità

Corte di Cassazione sentenza n. 17479 depositata il 31 maggio 2022 – In tema di sanzioni per il ritardo nel versamento dell’accisa su birre e bevande alcoliche, l’art. 13, comma  primo, del d.lgs. 18  dicembre 1997,  n. 471 consente la riduzione della sanziona per il ritardato versamento dell’accisa, in caso di ritardo non superiore ai quindici giorni, operi per ogni ipotesi, dunque anche prescindendo dalla sussistenza di garanzia reale o personale per l’intero credito, trattandosi di requisito espunto, con applicabilità immediata di detta normativa

In tema di sanzioni per il ritardo nel versamento dell'accisa su birre e bevande alcoliche, l'art. 13, comma  primo, del d.lgs. 18  dicembre 1997,  n. 471 consente la riduzione della sanziona per il ritardato versamento dell'accisa, in caso di ritardo non superiore ai quindici giorni, operi per ogni ipotesi, dunque anche prescindendo dalla sussistenza di garanzia reale o personale per l'intero credito, trattandosi di requisito espunto, con applicabilità immediata di detta normativa

Corte di Cassazione ordinanza n. 17357 depositata il 30 maggio 2022 – Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell’ipotesi di società “cartiera”, atteso che, in tal caso, la società è una mera “fictio”, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell’amministratore di fatto

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell'ipotesi di società "cartiera", atteso che, in tal caso, la società è una mera "fictio", utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 giugno 2022,n. 19180 – L’art. 20 del detto d.lgs. n. 472/97 distingue nettamente il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione, individuandolo in cinque anni o nel diverso termine previsto per l’accertamento del singolo tributo (comma 1), dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato, il cui decorso è interrotto dall’impugnazione del provvedimento di irrogazione di sanzione e fino alla definizione del relativo procedimento (comma 3); con la disciplina di cui innanzi il legislatore delegato ha quindi sostanzialmente mutuato l’impostazione del sistema penale, nel quale è ben chiara la distinzione tra termini di prescrizione del reato di cui all’art. 157 c.p., corrispondenti al termine di decadenza per la contestazione/irrogazione di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, e termini di prescrizione delle pene previsti dall’art. 172 c.p., corrispondenti al termine per la riscossione di cui al citato art. 20, comma 3

L'art. 20 del detto d.lgs. n. 472/97 distingue nettamente il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione, individuandolo in cinque anni o nel diverso termine previsto per l'accertamento del singolo tributo (comma 1), dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato, il cui decorso è interrotto dall'impugnazione del provvedimento di irrogazione di sanzione e fino alla definizione del relativo procedimento (comma 3); con la disciplina di cui innanzi il legislatore delegato ha quindi sostanzialmente mutuato l'impostazione del sistema penale, nel quale è ben chiara la distinzione tra termini di prescrizione del reato di cui all'art. 157 c.p., corrispondenti al termine di decadenza per la contestazione/irrogazione di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, e termini di prescrizione delle pene previsti dall'art. 172 c.p., corrispondenti al termine per la riscossione di cui al citato art. 20, comma 3

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