SENTENZE di MERITO

TRIBUNALE DI RIETI – Ordinanza 08 febbraio 2022, n. 14 – Soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo subordinata all’iscrizione ad un albo, ma non iscritti alla relativa Cassa previdenziale di categoria, essendo già iscritti in altra forma di previdenza obbligatoria in ragione di altra attività esercitata

TRIBUNALE DI RIETI - Ordinanza 08 febbraio 2022, n. 14 Pensioni - Soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (nella specie, attività libero professionale di architetto) subordinata all'iscrizione ad un albo, ma non iscritti alla relativa Cassa previdenziale di categoria, essendo già iscritti in altra forma di previdenza obbligatoria [...]

TRIBUNALE DI LECCE – Ordinanza 21 gennaio 2022, n. 9 – Omessa previsione dell’irripetibilità delle somme laddove siano state percepite in buona fede e la condotta dell’ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza.

TRIBUNALE DI LECCE - Ordinanza 21 gennaio 2022, n. 9 Previdenza - Indebito previdenziale non pensionistico (nella specie, indennità di disoccupazione) - Omessa previsione dell'irripetibilità delle somme laddove siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza. - Codice civile, art. 2033 [...]

TRIBUNALE DI FOGGIA – Sentenza 01 febbraio 2022 – I verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l’adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno invece alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanza in detti verbali indicate o riferite, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice

I verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l’adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno invece alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanza in detti verbali indicate o riferite, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice

TRIBUNALE DI BRESCIA – Sentenza 25 gennaio 2022 – In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità al principio tra la qualità di componente (non unico) dell’organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell’organo assembleare all’esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione indirette e mediata alle scelte societarie attraverso il potere e ritenere invece ostativa la partecipazione diretta dal lavoratore all’organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indirette e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle

In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità al principio tra la qualità di componente (non unico) dell’organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell’organo assembleare all’esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione indirette e mediata alle scelte societarie attraverso il potere e ritenere invece ostativa la partecipazione diretta dal lavoratore all’organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indirette e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO – Sentenza 14 gennaio 2022 – Comportamento antisindacale della società – Esercizio del diritto di sciopero – Procedimenti disciplinari – Nullità

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - Sentenza 14 gennaio 2022 Rapporto di lavoro - Comportamento antisindacale della società - Esercizio del diritto di sciopero - Procedimenti disciplinari - Nullità Motivi della Decisione Con ricorso depositato il 17/08/2021 S.C.I. SRL ha proposto opposizione avverso il decreto in data 31 luglio 2021 emesso ex articolo 28 comma 3 [...]

TRIBUNALE DI PALMI – Ordinanza 13 gennaio 2022 – Non può essere valutato ai fini del superamento del periodo di comporto sia il tempo trascorso in quarantena precauzionale per chi ha avuto contatti con un soggetto infetto, sia quello passato in isolamento domiciliare, disposto da un apposito provvedimento del sindaco, per coloro che siano risultati positivi al virus

Non può essere valutato ai fini del superamento del periodo di comporto sia il tempo trascorso in quarantena precauzionale per chi ha avuto contatti con un soggetto infetto, sia quello passato in isolamento domiciliare, disposto da un apposito provvedimento del sindaco, per coloro che siano risultati positivi al virus

TRIBUNALE DI CASSINO – Ordinanza 21 giugno 2021, n. 206 – Non manifestamente infondata per contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3, comma ottavo, legge 29 maggio 1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell’art. 24 legge 26 luglio 1984 n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) nella parte in cui tali norme non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 24

Non manifestamente infondata per contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3, comma ottavo, legge 29 maggio 1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 24 legge 26 luglio 1984 n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) nella parte in cui tali norme non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 24

CORTE DEI CONTI – Ordinanza 11 agosto 2021 – Non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 e del primo comma dell’art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, in combinato disposto tra loro ed in riferimento sia all’art. 3 secondo comma sia all’art. 97 secondo comma della Costituzione

Non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 e del primo comma dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, in combinato disposto tra loro ed in riferimento sia all'art. 3 secondo comma sia all'art. 97 secondo comma della Costituzione

Torna in cima