CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5330 – Poiché la composizione del predetto fondo è costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi all’attività d’istituto, il predetto fondo costituisce una forma di retribuzione differita, composta prevalentemente da contributi degli iscritti, che la fa rientrare nel perimetro normativo degli artt. 17-19 del TUIR (già 16-17) come “indennità equipollente” e quindi deve essere assoggettato a tassazione separata e non a tassazione integrale
l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17 co. 1 del d.P.R. n. 917 cit., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo peraltro la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto