
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12352 del 17 maggio 2017 intervenendo in tema di licenziamento ha affermato che il termine di impugnazione del licenziamento e di 60 giorni dalla ricezione della lettera. Tale impugnazione perde di efficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale.
La vicenda ha riguardato un dipendente di una cooperativa sociale che era stato oggetto di un procedimento disciplinare, con il quale gli erano state contestate le assenze ingiustificate, al termine del quale la cooperativa procedeva a comunicargli il licenziamento disciplinare. Il lavoratore impugnava il provvedimento innanzi al Tribunale. Il giudice di prime cure dichiarava inammissibile la domanda per essere stata inoltrata oltre i termine di decadenza previsto dall’art. 6 L. n. 604/1966. Avverso tale decisione il dipendente propose ricorso alla Corte di Appello, i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente e dichiararono illegittimo il licenziamento.
La cooperativa sociale impugnava la sentenza dei giudici di appello proponendo ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso. In particolare la Corte ha evidenziato che “è necessario depositare il ricorso giudiziario entro 180 (o, se ancora applicabile, come nella specie, 270) giorni dall’impugnativa stragiudiziale del licenziamento, che ciascun lavoratore può valutare quando proporre (Cass. n. 19710/16).”
I giudici del palazzaccio, conformemente al loro costante orientamento, il termine di 180 giorni per il deposito del ricorso decorre dalla data di spedizione dell’impugnativa stragiudiziale (che consiste nell’invio della lettera di impugnazione del licenziamento). Pertanto il secondo termine inizia a decorrere dalla data dell’effettiva spedizione della raccomandata e non dalla scadenza dei 60 giorni previsti in astratto dalla legge.
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