Considerati i costi onerosi del ricorso, i contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, hanno l’opportunità, se rinunciano a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni.
L’accettazione dell’atto, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:
rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento;
rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
Un’ulteriore riduzione delle sanzioni è prevista se l’avviso di accertamento non è stato preceduto da “invito al contraddittorio”. In tal caso si può fruire della riduzione ad 1/6.
Come fare i versamenti
Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando:
il mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Irap, l’Iva e l’imposta sugli intrattenimenti;
il mod. F23 per l’imposta di registro e per gli altri tributi indiretti.
Il pagamento rateale prevede 8 rate trimestrali di pari importo oppure, se l’importo da pagare supera 51.645,69 euro, 12 rate trimestrali sempre di pari importo.
Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.
Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia se prevista.
Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, applicata in misura doppia (60%), sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.
Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per “acquiescenza”.
Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di 1/3 della sanzione indicata.
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