COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per le Marche sez. 1 sentenza n. 122 depositata il 1 febbraio 2017
La vantaggiosità dell’attività consortile va provata dal consorzio di bonifica
Massima:
Non è dovuto il contributo consortile ex art. 54 del R.D. n. 215 del 1933 da parte dei proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli qualora gli stessi non ricevano benefici derivanti causalmente dall’attività di bonifica. Tali benefici, peraltro, devono essere esattamente individuati dal legislatore non potendo i singoli consorziati supplire a tale deficienza normativa.
Testo:
Con atto in data 03-01-2013 il Consorzio di bonifica A. proponeva appello avverso la sentenza n. 43712011 che aveva accolto il ricorso proposto da C.+10 avverso la cartella di pagamento del contributo consortile richiesto fino all’anno 2003.
Sosteneva l’appellante la legittimità del contributo consortile richiesto ex art. 54 R.D. 13-02-1933 N. 215, che aveva attribuito ai consorzi, in quanto persone giuridiche pubbliche, ex art. 862 cc., il potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli ricadenti all’interno del comprensorio di bonifica ( cfr. anche art. 18 RD. 523/1904 e art. 25 L.R. n.13/1985) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Detti contributi vengono riscossi, al pari delle imposte dirette, mediante emissione di ruoli esattoriali e hanno natura giuridica di tributi. La Cassazione, con giurisprudenza consolidata, si era espressa in tal senso anche con sentenza a sezioni unite (cfr. SS. UU. 496/99).
Pertanto sulla base di un piano di classifica, che individua i criteri per l’individuazione del beneficio e dei relativi indici, si individuano le spese necessarie per la gestione delle opere e per il funzionamento del consorzio, e queste vengono poi ripartite fra tutti i consorziati sulla base degli indici di beneficio fissati nel piano di riparto. I presupposti del tributo sono quindi due: A) Qualità di proprietario incluso nel comprensorio consortile; B) Configurabilità di un beneficio derivante casualmente dall’attività di bonifica. Sulla base di tali principi, sostiene l’appellante, la giurisprudenza è consolidata nel senso che, quando un immobile sia ricompreso nel perimetro di contribuenza regolarmente trascritto, è il proprietario che deve eventualmente provare il difetto di qualsivoglia beneficio a suo favore (cfr. SS.UU. 30/10/2008 N.24009).
I suddescritti principi derivano dall’evoluzione concettuale ditali tributi, che non sono più dovuti soltanto per la mera bonifica dei territorio ma perché provvedono alla sicurezza idraulica del territorio, all’equilibrio idrogeologico del territorio e non solo delle singole proprietà, in altre parole alla difesa e alla protezione del territorio; anche il legislatore ha recepito tale funzione, tant’è vero che nel D. Lvo n. 152/2006 che ha risistemato tutta la normativa, si parla di difesa del suolo, di gestione delle risorse idriche e di salvaguardia ambientale. Alla luce di quanto finora detto, sostiene l’appellante, poiché nel caso di specie si è dimostrato che l’immobile del contribuente e ricompreso nel perimetro di contribuenza e che questo è stato trascritto, in difetto di qualsiasi prova contraria in ordine ad un assenza di beneficio diretto e indiretto, la sentenza impugnata doveva essere riformata con accoglimento integrale dell’appello e con declaratoria di legittimità del contributo richiesto.
La sentenza impugnata appariva altresì errata in quanto non teneva conto della circostanza che il contributo richiesto per coprire il disavanzo preesistente, creatosi fino al 2003, era stato determinato dalla necessità dei precedenti consorzi di coprire le spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni; conseguentemente non poteva esistere alcun beneficio attuale correlato all’imposizione, ma solo il beneficio indiretto derivante da tutta l’attività e da tutte le opere eseguiti negli anni precedenti. Anche in relazione all’eccepita prescrizione del tributo ex art. 2948 n. 4 cc., in quanto obbligazioni periodiche, sostiene l’appellante, è da ritenere infondata posto che i tributi consortili non hanno natura periodica ma sono autonomi e indipendenti per ogni annualità e con una causa debendi che può variare di anno in anno. In particolare il tributo di cui si discute, che è teso a ripianare il disavanzo degli anni precedenti e dei consorzi preesistenti, non ha certamente natura periodica, sicché la relativa prescrizione deve ricondursi a quella ordinaria decennale e non può certamente rientrare in quella quinquiennale di cui all’art. 2948 cc. L’appellante chiedeva perciò la riforma dell’impugnata sentenza con il favore delle spese del doppio grado di giudizio. La parte appellata si costituiva in giudizio, deducendo l’infondatezza dell’assenta inammissibilità del ricorso proposto da più soggetti e quindi in presenza di identità oggettiva e parzialmente soggettiva; si opponeva altresì alla genericità dell’atto di appello e ribadiva tutte le argomentazioni già svolte in primo grado, specialmente in relazione all’assenza di un vantaggio concreto, specifico e diretto in capo ai ricorrenti; chiedevano perciò il rigetto dell’appello con il favore delle spese, anche ribadendo l’eccezione di prescrizione del contributo.
Ritiene il collegio che l’appello sia infondato.
La potestà impositiva dei consorzi di bonifica non sussiste che in presenza del suo presupposto di legge, costituito da un beneficio fondiario diretto e specifico.
Tale principio è stato esattamente individuato dalla Suprema Corte in una sentenza a sezioni unite (v.n. 8960196), che affermò essere …….non sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio, ma è necessario che esso sia un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione …… il vantaggio può essere generale…….ma non può essere generico, in quanto altrimenti sarebbe perduta l’inerenza al fondo beneficato……non rileva il beneficio complessivo che deriva dall’esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fini di interesse generale; non rileva il miglioramento complessivo dell’igiene e della salubrità dell’area…….concludendo il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una qualità del fondo……. « (cfr. sent. citata).
Ne consegue che quando un consorzio persegua interesse di carattere generale deve attuarli con le contribuzioni pubbliche all’uopo previste e non può quindi porle a carico dei consorziati.
Tali orientamenti sono sempre stati confermati dal Supremo Collegio, che ha ulteriormente chiarito come il principio secondo cui ……”in caso di avvenuta delimitazione del perimetro di contribuenza……ne deriverebbe la presunzione di beneficio……con conseguente esonero dell’amministrazione dall’onoro di provare tale circostanza……(cfr. SS.UU. n. 968/98 e 26009/08) va correttamente inteso; deve considerarsi, infatti, che il perimetro di contribuenza non coincide non il comprensorio di attività del consorzio …… “consistente soltanto in quell’aria, posta all’interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere realizzate o realizzando e che, sola, potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto…. ” (v. Cass. n. 4605/09).
Alla luce dei su riferiti principi vengono meno le argomentazioni svolte dall’appellante, specie in ordine a quanto asserito in ordine ad un implicito beneficio derivante dall’attività di un consorzio in tema di tutela ambientale; lo stesso è dirsi per quanto argomentato in materia di funzionamento dei preesistenti consorzi e della volontà degli amministratori regionali di sanare il disavanzo creatosi in capo ai vecchi consorzi poi riuniti nell’attuale appellante. Certo non può il legislatore locale sanare pregresse deficienze ponendole a carico dei singoli consorziati con un piano di classifica realizzato senza individuare esattamente il beneficio derivante a ciascuno immobile e pretendendo che sia il contribuente a dimostrare l’assenza di qualsivoglia beneficio.
Ne consegue che la natura giuridica del contributo consortile ha perso nel caso di specie ogni connotato di oneri reali (cioè, inerenza al fondo e carattere di corrispettivo), traducendosi di fatto in una illegittima imposta sulla proprietà fondiaria. A siffatta pronuncia di merito consegue altresì la irrilevanza della eccepita prescrizione; detta questione può ritenersi assorbita in quella di merito, così come ogni altra eccezione sollevata dalle parti.
Il precedente contrasto giurisprudenziale, che ha originato varie decisioni anche a SS.UU. della Cassazione, consente di compensare integralmente tra io parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l’appello e compensa interamente tra le parti le spese di lite.
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