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17 Febbraio, 2018
L’importo dovuto a titolo di imposta di successione (liquidato dall’Agenzia delle entrate e comunicato ai soggetti obbligati) può essere rateizzato. In tale ipotesi, è possibile versare, nel termine di 60 giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione, un importo non inferiore al 20%, mentre la parte rimanente può essere versata in un numero di 8 rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a 20mila euro, in un numero massimo di 12 rate trimestrali. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del 20%. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro (articolo 38, Dlgs 346/1990).
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FAQ – successioni
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