CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 aprile 2019, n. 11492
Associazione Sportiva – Omessa contribuzione e sanzioni – Cartella esattoriale – Istruttori – Attività svoltà – Nozione di attività dilettantistica
Rilevato che
1. l’Associazione Sportiva Dilettantistica S.G. (d’ora in avanti, Associazione) proponeva innanzi al Tribunale di Genova in funzione di giudice del lavoro opposizione alla cartella esattoriale con la quale l’INPS, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a., aveva chiesto il pagamento di euro 3.459,69 ( oltre compensi di riscossione e diritti di notifica) per omessa contribuzione e sanzioni; detta cartella traeva origine dal verbale di accertamento in data 23 aprile 2009 in cui gli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro di Genova e dell’ENPALS – all’esito dell’ispezione effettuata presso la predetta Associazione nel corso della quale venivano esaminate le posizioni lavorative degli istruttori (una ventina) ivi impegnati – accertavano l’assoggettamento all’obbligo contributivo per i compensi corrisposti a quattro dei detti istruttori avendo ritenuto che questi ultimi svolgessero attività non funzionali all’organizzazione ovvero alla partecipazione a manifestazioni od eventi sportivi dilettantistici, bensì ad un’attività meramente commerciale della palestra gestita dall’Associazione stessa;
2. l’adito giudice accoglieva l’opposizione ma tale decisione veniva riformata, con sentenza del 7 dicembre 2012, dalla Corte territoriale che condannava l’Associazione al pagamento in favore dell’INPS, in proprio e nella qualità, della somma di euro 1.731,74 avendo ritenuto: che il riconoscimento di associazione sportiva dilettantistica da parte del CONI ed il pagamento agli istruttori di compensi annui inferiori ad euro 7.500,00 erano requisiti necessari ma non sufficienti a qualificare l’attività svolta come dilettantistica; che la nozione di attività dilettantistica, ai fini rilevanti in questa sede, non poteva essere ricavata dalla L. 23 marzo 1981 n. 91 ma doveva essere individuata nell’assenza di interessi economici lucrativi o, più genericamente, di guadagno patrimoniale sottesi all’attività sportiva; che, nel caso in esame, dalla espletata istruttoria erano emersi elementi tali da far ritenere la natura commerciale dell’attività svolta nella palestra dell’Associazione e, quindi, l’assoggettabilità a contribuzione dei compensi versati ai quattro istruttori; che era dovuta solo la contribuzione cd. “minore” ENPALS (per maternità e malattia) mancando il presupposto della subordinazione;
3. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’Associazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria cui resiste l’INPS con controricorso;
Considerato che
4. con i primi due motivi .di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 67 lett. m) e 69, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, 35, comma 5, D.L. 30 dicembre 2008 n. 207 conv. con modificazioni in L. 27 febbraio 2009 n. 14, art. 2 L. n. 91/1981 e art. 5, comma 2, d.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 in quanto la Corte territoriale: non aveva indicato sulla base di quali norme doveva qualificarsi non dilettantistica un’attività sportiva che – pur in presenza di prestazioni rientranti tra quelle di cui all’art. 67 lett. m) T.U.I.R. e compensate annualmente con somme ampiamente inferiori ad euro 7.500,00 – poteva, anche solo potenzialmente, porsi in concorrenza con quella svolta da imprese commerciali, laddove, come correttamente operato dal primo giudice, la nozione .di attività sportiva dilettantistica doveva essere tratta dall’unica disposizione di legge in materia, ovvero dall’art. 2 della L. n. 91/1981 (primo motivo); non si era uniformata alla più ampia (e corretta) accezione di attività sportiva dilettantistica definitivamente riconosciuta dal Legislatore che, con l’art. 35 del D.L. n. 207/2008 aveva fornito un’interpretazione autentica del disposto della lettera m) dell’art. 67 del d.P.R. n. 917/1986. Con il terzo motivo viene lamentata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, emersi dall’istruttoria in riferimento alla natura dell’attività svolta dai quattro istruttori (S.R., C.L., L.P. e S.P.) in favore dell’Associazione, per non aver tenuto conto della certificazione del CONI relativa al riconoscimento della finalità sportiva dilettantistica dell’Associazione e dei requisiti della marginalità del compenso e della occasionalità della prestazione sportiva resa in favore dell’Associazione emergenti in modo incontrovertibile dalla documentazione in atti; con il quarto motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello condannato al S.G. a corrispondere all’INPS contributi e sanzioni per un titolo diverso da quello indicato nel ruolo opposto (la contribuzione cd. “minore” riferita a rapporti di lavoro autonomo e non subordinato come richiesto nella opposta cartella);
5. i primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati. Ed infatti la Corte territoriale si è fatta carico di individuare la nozione di attività sportiva dilettantistica delineata dall’art. 67, lett. m) del d.P.R. n. 917/1986 come interpretato dall’art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008 e, quindi, ha chiarito come dalle risultanze della istruttoria espletata, fosse emerso che una parte dell’attività svolta dalla palestra dell’Associazione non fosse di tipo sportivo dilettantistico ma avesse un carattere commerciale e, dunque, i compensi pagati agli istruttori che tenevano corsi riferibili ad attività di natura commerciale fossero soggetti a contribuzione. Peraltro, vale ricordare che questa Corte, sia pure ad altri fini, ha avuto modo di precisare che «In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell’affiliazione alle federazioni sportive ed al Coni» (Cass. n. 10393 del 30/04/2018; Cass. n. 16449 del 05/08/2016, Rv. 640774 – 01). E’ stato anche chiarito che «Affinché un’associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia di IVA e di IRPEG, rispettivamente, dall’art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall’art. 111 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non è sufficiente la sua astratta sussumibilità in una delle categorie previste da tali norme, ma è necessario che essa dia prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte da esse» (Sez. 5, Sentenza n.8623 del 30/05/2012, Rv. 622732 – 01). Ne discende, quindi, che correttamente la Corte territoriale ha verificato se, in concreto, l’attività svolta dall’Associazione fosse o meno interamente di natura “sportiva dilettantistica”;
6. il terzo motivo è inammissibile sotto vari profili. In primo luogo, perché non presenta alcuno dei requisiti richiesti dall’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. nella nuova formulazione (così come interpretato da SU n. 8053 del 07/04/2014 ed applicabile ratione temporis essendo l’impugnata sentenza stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012) di questa Corte finendo con il lamentare: a) non l’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria) bensì l’omessa o carente valutazione di documenti acquisiti agli atti; b) con il criticare la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda la citata Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione). Inoltre, il motivo finisce con il sollecitare una nuova valutazione del merito della controversia non ammissibile in questa sede;
7. infondato è anche il quarto motivo avendo la Corte correttamente valutato la fondatezza nel merito della pretesa dell’istituto limitandola solo alla contribuzione cd. “minore” riferibile ai lavoratori autonomi quali erano i quattro istruttori in questione. Peraltro, come emerge dalla lettura del ricorso, era stata la stessa Associazione a chiedere, sia pure in via subordinata, la rideterminazione della contribuzione in considerazione della natura autonoma dei rapporti di lavoro;
8. pertanto, il ricorso va rigettato;
9. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell’INPS;
10. sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 agosto 2019, n. 21535 - In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111 (ora art. 148), in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento…
- Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sentenza n. 1081 sez. 1 depositata il 28 marzo 2022 - Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, l’Ente perde la qualifica di “Onlus” qualora eserciti prevalentemente attività…
- Corte di Cassazione sentenza n. 29991 depositata il 13 ottobre 2022 - L'amministrazione finanziaria è vincolata dalle constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche, da essa già effettuate nell'ambito di procedimenti amministrativi connessi…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 39333 depositata il 25 settembre 2019 - In tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10318 depositata il 16 marzo 2020 - In tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona destinataria del sequestro, essendo…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…