In che misura sono deducibili i canoni di locazione relativi a un’abitazione affittata a un dipendente che vi ha trasferito la residenza?
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7 Maggio, 2017
In linea generale, la normativa tributaria prevede, ai fini Ires, la deducibilità (totale o parziale) dal reddito d’impresa delle spese sostenute dall’imprenditore per lavoro dipendente. In particolare, i canoni di locazione, anche finanziaria, e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti, che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, sono integralmente deducibili, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi (articolo 95, comma 2, Tuir). La previsione normativa si applica con riferimento alle spese sostenute sia per i lavoratori neo assunti sia per i dipendenti che, dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro, devono trasferirsi in un’altra sede dell’impresa situata in un comune diverso. La piena deducibilità, quindi, opera solo per il triennio indicato. Se, trascorso tale periodo, il fabbricato risulti ancora concesso in uso allo stesso dipendente, i canoni di locazione (e le spese di manutenzione) saranno deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per il dipendente stesso (risoluzione 214/E del 3 luglio 2002).
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FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi
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