CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 giugno 2020, n. 10965
Accertamento – Tributi – Violazioni – Infedele presentazione della dichiarazione IRAP – Illegittima detrazione di imposta IVA – Omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura ai fini IVA – Omessa registrazione di operazioni imponibili – Presentazione di dichiarazione IVA infedele – Omessa o irregolare tenuta della contabili
Rilevato che
– Con sentenza n. 99/4/12 depositata in data 7 marzo 2012 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 306/30/08 della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto da M.E., contro l’avviso di irrogazione sanzioni per IRAP e IVA 1998 irrogatogli in quanto ritenuto autore materiale di plurime violazioni di legge: infedele presentazione della dichiarazione IRAP, illegittima detrazione di imposta IVA, omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura ai fini IVA, omessa registrazione di operazioni imponibili, presentazione di dichiarazione IVA infedele, omessa o irregolare tenuta della contabili – La CTP accoglieva il ricorso sul presupposto della validità della domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art.15 della legge n.289 del 2002 già respinta dall’Agenzia delle Entrate. La CTR, in disparte dalla definitività o meno dell’accertamento, da cui dipendeva l’avviso impugnato, confermava l’annullamento delle sanzioni ritenendo assorbente l’intervenuta abrogazione nelle more delle sanzioni ex art.16 d.lgs. n.471 del 1997, in applicazione del principio del favor rei di cui all’art. 3 d.lgs. n.472 del 1997.
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.
Resiste con controricorso il contribuente.
Considerato che
– Preliminarmente vanno scrutinate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate in controricorso ex art.366 comma 1 n.3 cod. proc. civ.. Appare immediatamente superabile la censura di genericità dei motivi, in quanto il primo mezzo è incentrato specificamente sulla ratio deddendi della sentenza della CTR di intervenuta abrogazione della norma incriminatrice, e il secondo ripropone doglianze avanzate nei precedenti gradi di giudizio, ma sul presupposto dell’omessa pronuncia da parte del giudice sui motivi di appello.
L’eccezione preliminare di difetto di autosufficienza è invece scrutinabile solo unitamente alla disamina funditus dei motivi;
– Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente deduce – ai fini dell’art.360, comma primo, n.3, cod. proc. civ. – la violazione e falsa applicazione dell’art.16 d.lgs. n.471 del 1997 e dell’art.7 d.l. n.269 del 2003, per aver la CTR erroneamente ritenuto abrogate le sanzioni a carico dell’autore materiale dell’illecito.
– Non trova accoglimento in relazione al motivo l’eccezione di difetto di autosufficienza articolata in controricorso in quanto, a fronte dell’unica ratio decidendi che supporta la sentenza impugnata secondo cui sarebbe intervenuta l’intervenuta abrogazione nelle more delle sanzioni applicate ad opera dell’art.16 d.lgs. n.471 del 1997 in applicazione del principio del favor rei di cui all’art.3 d.lgs. n.472 del 1997, l’Agenzia ha compiutamente descritto i fatti sanzionati e attribuiti al contribuente, consistenti nell’infedele presentazione della dichiarazione IRAP, nell’illegittima detrazione di imposta IVA, nell’omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura ai fini IVA, nell’omessa registrazione di operazioni imponibili, nella presentazione di dichiarazione IVA infedele, nell’omessa o irregolare tenuta della contabilità. Per la parte che qui interessa, tali condotte sono rimaste sanzionate nonostante l’entrata in vigore dell’art.16 d.lgs. n.471 del 1997, il quale è vero che ha inciso sull’art.47 n.3 del d.P.R. 633/72, ma questa era solo una previsione IVA di chiusura e, infatti, il contribuente ha mancato di indicare le singole previsioni incriminatrici relative alle condotte contestate che sarebbero state abrogate.
– Il motivo è fondato. L’Agenzia ha innanzitutto riportato il passaggio motivazionale dell’atto di irrogazione sanzioni in cui in sede procedimentale ha tenuto conto della disciplina del d.lgs. 472 del 1997, e ha rigettato l’istanza avanzata dal contribuente in cui invocava la non applicabilità delle sanzioni nei suoi confronti quale autore materiale delle stesse in forza dell’art.7 del d.l. n.269 del 2003. Va rammentato al riguardo che la previsione di legge da ultimo citata, rubricata “Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie”, al suo primo comma dispone: «Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.».
– Orbene, ai fini delle sanzioni, nel caso di specie la F.lli M. S.n.c. di cui il contribuente era legale rappresentante nell’anno di imposta era una società di persone la quale per costante interpretazione giurisprudenziale è sprovvista di personalità giuridica (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7139 del 22/03/2018, Rv. 648112 – 01) e, dunque, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art.7 del d.l. n.269 del 2003.
– L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con cui l’Agenzia lamenta – ai fini dell’art.360, comma primo, n.5, cod. proc. civ. – l’omessa motivazione su diversi punti decisivi della controversia oggetto di discussione tra le parti, in particolare l’eccepita inammissibilità del ricorso introduttivo per la definitività delle contestazioni contenute nell’avviso di accertamento da cui è scaturito l’avviso di irrogazione sanzioni, l’inefficacia dell’istanza di definizione agevolata ex lege n.289 del 2002 per presenza di una causa ostativa pénale e, nel merito, la legittimità delle sanzioni irrogate, per le ragioni già dedotte in primo grado e riproposte nelle controdeduzioni in appello, questioni tutte che devono essere riesaminate dal giudice di rinvio, in diversa composizione, per effetto della cassazione della sentenza. Il giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto che precede, e provvederà anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di legittimità.
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