La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27366 depositata il 26 settembre 2023, in tema di finanziamento dei soci, ha riaffermato che “… la legittimità di un finanziamento soci, opponibile al Fisco, richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo: diversamente l’erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti (Cass. Civ., 17 giugno 2021, n. 17322);

– depone in tale senso anche il disposto dell’art. 2467 c.c., rubricato “finanziamenti dei soci” in forza del quale “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. …”

La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento notificatole per IRES, IRAP e IVA con cui erano individuati ricavi non dichiarati per euro 825.000,00 in quanto contabilmente occultati da parte dei soci che avevano simulato una serie di loro finanziamenti alla società. Avverso tale atto impositivo la società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolsero le doglianze della contribuente. L’Agenzia delle Entrate appellava la decisione di primo grado. I giudici di appello confermavano la decisione impugnata. L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi, la società resisteva con controricorso.

Gli Ermellini accolsero il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo.

I giudici di legittimità “… la giustificazione, sul piano del buon governo della società, dei finanziamenti a favore della stessa non possa fondarsi unicamente sulla deduzione della loro necessità e opportunità ma debba fondarsi quantomeno sulla individuazione di elementi, anche indiziari, non solo dedotti ma anche provati dal contribuente, atti a dimostrare la ragionevolezza del finanziamento a fronte delle necessità dell’ente societario e quindi la sua convenienza quale utile alternativa al ricorso al credito bancario; …”

Sempre in ordine della prova, per i giudici di piazza Cavour il giudice di merito deve procedere alla necessaria valutazione degli elementi, anche indiziari, prospettati dall’Agenzia. Pertanto “… a fronte invero di tali elementi, costituenti prova presuntiva fatta valere dall’Amministrazione finanziaria, la CTR avrebbe invece dovuto esaminare, ove forniti, gli elementi dedotti dalla società quale prova contraria, anche indiziaria, consistenti sia nella ragionevolezza, come sopra illustrato, dell’operazione di finanziamento a fronte delle esigenze della società, sia nella presunzione di possesso delle disponibilità finanziarie a suo tempo debitamente esistenti e regolarmente assoggettate ove dovuto a imposizione in capo ai soci finanziatori; …”

Infine, stabilisce la Suprema Corte, che “… onere della società provare anche la effettiva provenienza del denaro oggetto dei finanziamenti dei soci, in particolare dando prova che gli stessi avessero la disponibilità finanziaria sufficiente per eseguire i finanziamenti, producendo idonea documentazione al fine di contrastare la valenza presuntiva degli elementi, parimenti indiziari ma di segno opposto offerti dall’Agenzia delle Entrate; …”