CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 settembre 2013, n. 20611
Lavoro – Personale dipendente di impresa assicuratrice – Liquidazione coatta amministrativa – Trasferimenti – Garanzia di conservazione della precedente sede di lavoro – Unicità di rapporto di lavoro – Art. 2112 cod. civ.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 16.12.2009, la Corte di Appello di Roma respingeva il gravame proposto da R.C. avverso la pronunzia di primo grado che aveva dichiarato il diritto del predetto al riconoscimento dell’anzianità pregressa dal 12.4.1993 e condannato l’A.A. al pagamento di euro 12.332,06 a titolo di differenze retributive correlate a tale anzianità, nonché riconosciuto il diritto all’inquadramento nella qualifica di 7° livello, funzionario di II livello, con condanna al pagamento, a titolo di differenze economiche, di euro 10.409,80, respingendo le ulteriori domande. Rilevava la Corte del merito che non poteva accogliersi il gravame del R., con il quale era stato richiesto il pagamento del trattamento di missione per il periodo dal 1.2.1997 al 30.6.1999 ed, in subordine, il trattamento di pensione dal 1.7.99 al 30.4.2002, oltre al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale connesso alla illegittima e protratta missione fuori sede, nonché il compenso per lavoro straordinario. Osservava che era stata fatta corretta applicazione dei principi elaborati dalla S. C. in tema di 2103 c. c., applicabili solo con riferimento al medesimo rapporto di lavoro e non ad altro successivo, salvo che non ricorressero le condizioni di cui all’art. 2112 c.c.; che consentiva la conservazione dei diritti del lavoratore. Quanto alla doglianza relativa all’esclusione dell’avvenuto distacco da Milano a Roma dal luglio 1999, ne rilevava I’ infondatezza in quanto, con comunicazione del 23.12.1999, la datrice di lavoro aveva disposto il trasferimento del R. a Roma assegnandolo all’Unità Organizzativa Area 8 e non era rinvenibile nel provvedimento alcuna espressione che consentisse di leggere nella nuova assegnazione un’ipotesi di temporaneo distacco o di missione a Roma, emergendo, piuttosto, dallo stesso il carattere definitivo dell’assegnazione, del quale il R. non si era mai doluto.
Dovevano essere anche respinte le domande risarcitone per genericità delle relative allegazioni, nonché le censure proposte contro il rigetto della domanda di riconoscimento del compenso per straordinario, incompatibile con le funzioni direttive svolte dal R..
Per la cassazione di tale decisione ricorre il R., con unico motivo.
Resiste, con controricorso, la S.p.a. UGF Assicurazioni, che illustra le proprie difese nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge 39/77 e dell’art. 26 del D.P.R. 45/81, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Rileva che il passaggio dall’A. posta in l.c.a. alla società Intercontinentale è avvenuto in due distinte fasi, delle quali la prima con riassunzione del R. alle dipendenze della liquidazione coatta da parte del Commissario liquidatore dell’A. (come da lettera del 19.4.1993) e la seconda con assegnazione alla Intercontinentale Assicurazioni, con previsione di risoluzione del rapporto in data 31.1.1997, per assegnazione ad altra Compagnia in base all’art. 25 del DPR 45/1981. Con lettera del 29.1.1997 l’Intercontinentale provvedeva a comunicare al R. la nuova sede di lavoro in Milano.
Sostiene l’erroneità della decisione della Corte d’appello per avere considerato quello costituto tra il ricorrente e la Intercontinentale s.p.a. come nuovo rapporto di lavoro e non come prosecuzione dell’originario costituitosi nel 1993, alle dipendenze della liquidazione coatta dell’A. assicurazioni s.p.a.. Il trasferimento del rapporto di lavoro attuato dal Commissario Liquidatore ai sensi dell’art. 11 l. 39/77 e dell’art. 26 d.P.R. 45/81 non era idoneo, secondo il R., a dare vita ad un nuovo rapporto di lavoro, ma realizzava la prosecuzione di quello istituito con il Commissario Liquidatore, essendovi soltanto modificazione soggettiva legale del datore di lavoro a seguito del provvedimento autoritativo del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che non poteva incidere sulla sede di lavoro, senza lesione dei diritti del lavoratore. Quest’ultimo sostiene, pertanto, di avere diritto all’assunzione (prosecuzione del rapporto) presso la sede di Roma e che la motivazione della sentenza del giudice del gravame sia priva di giuridico fondamento, perché si era realizzata la prosecuzione dell’originario rapporto. Contesta l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto che la circolare del 23.12.1999 avesse disposto un trasferimento a Roma, accettato con riserva dal R., atteso che il periodo di lavoro a Milano non poteva che essere considerato come ’’missione o trasferta”, con diritto al connesso trattamento economico. La Intercontinentale s.p.a. avrebbe dovuto, a suo dire, comunicare il proprio subentro nel rapporto di lavoro in essere, senza possibilità di modificare unilateralmente la sede di lavoro del R., e, solo successivamente, avrebbe eventualmente potuto disporne il trasferimento a Milano, ai sensi dell’art. 2103 c.c., nel rispetto delle regole che disciplinano tale istituto. Nella specie non era stato seguito il paradigma dell’art. 2103 c.c., ma si è dato per scontato che si trattasse di una nuova assunzione e non della prosecuzione dell’originario rapporto.
Il ricorso è infondato.
Il decreto legge 23.12 1976 n. 857, convertito con modificazioni in legge 26.2.1977 n. 39, prevede, all’art. 10, che, in caso di messa in liquidazione di società di assicurazioni, il Commissario Liquidatore provveda a riassumere il personale già dipendente dall’impresa posta in liquazione, con l’esclusione del personale dirigente, ed all’art. 11, che il Commissario possa trasferire il portafoglio dell’impresa di assicurazione posta in l.c.a. in favore di impresa obbligata ad assumere una parte del personale già dipendente dell’impresa posta in liquidazione. Per l’ipotesi che non sia possibile procedere a tale trasferimento, è previsto che lo stesso sia disposto dal Comitato del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che provvederà alla ripartizione del portafoglio dell’impresa in liquidazione fra le altre imprese autorizzate ad esercitare l’assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, procedendo altresì alla ripartizione del personale dell’impresa in l.c.a. tra le dette imprese, tenute ad assumere il personale stesso – con esclusione di quello assunto nei dodici mesi antecedenti la data del provvedimento di liquidazione – con la gradualità e nei tempi determinati dal commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione.
L’art. 26 del Regolamento approvato con DPR 16.1.1981 n. 45, nell’esplicitare le modalità attuative del trasferimento da parte dell’indicato Comitato, fa riferimento alla ripartizione tra le imprese alle quali sono statti assegnati i contratti, del personale riassunto dal Commissario liquidatore, che viene assunto dalle stesse in base ai criteri stabili dall’art. 11 del d. I. 857/76 citato.
Orbene, secondo le indicazioni ricavabili anche della sentenza della Corte Costituzionale 316/90, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, terzo e quarto comma, del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevata in relazione alla ritenuta violazione da parte dello stesso della libertà di iniziativa economica privata, nell’ipotesi di trasferimento coattivo il personale dell’impresa in liquidazione non è riassunto direttamente dalle imprese cessionarie, bensì dal Commissario Liquidatore, il quale provvede, poi, a trasferirlo gradualmente alle imprese cessionarie secondo le quote di ripartizione stabilite del Comitato del FGVS. E’ stato ritenuto che,una volta instaurato il rapporto dal Commissario liquidatore, il quale abbia provveduto a “riassumere” il personale ai sensi dell’art. 10 della legge n. 39 del 1977, quando, in seguito, il Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della strada provvede alla “ripartizione del personale”, la legge (art. 11) stabilisce che lo stesso “sarà assunto”, il che equivale a sancire, dal lato passivo, l’obbligo dell’impresa assegnataria e, dal lato attivo, in capo al lavoratore interessato, un diritto soggettivo perfetto che si sostanzia in una situazione attiva tendente alla modificazione soggettiva legale del rapporto già in atto, mediante la sostituzione del datore di lavoro, poiché il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa assegnataria non è che la prosecuzione del rapporto instaurato dal Commissario liquidatore dell’impresa decotta con la “riassunzione” del personale già dipendente da questa (cfr. in tali termini, Cass. 8320/1992). Da tale ricostruzione si discosta in parte quella contenuta in successiva decisione di questa Corte del 6.7.2002 n. 9852, nella quale è stato affermato che “l’art. 2103 cod. civ., che tutela il lavoratore dal trasferimento della sede di lavoro da un’unità produttiva all’altra in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, è applicabile soltanto con riferimento al medesimo rapporto di lavoro e non ad altro successivo rapporto, salvo che non ricorrano le condizioni previste dall’art. 2112 cod. civ., che consente la conservazione dei diritti del lavoratore”, confermando la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto alla conservazione della sede di lavoro per un lavoratore che, essendo già dipendente di una impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, era stato assunto dall’impresa cessionaria del portafoglio di quest’ultima, trattandosi di fattispecie non riconducibile all’art. 2112 cod. civ..
Tuttavia, anche considerando nei termini di un prosecuzione dell’originario rapporto quello instaurato con la compagnia Intercontinentale, nella specie non risulta che il R. abbia impugnato il provvedimento di trasferimento – in tale caso in astratto configurabile – limitandosi contraddittoriamente a sostenere la tesi che, non potendo lo stesso essere adottato dalla impresa cessionaria, doveva ritenersi che il mutamento di sede disposto da quest’ultima società realizzasse un mero distacco o una missione, con diritto alla corresponsione del relativo trattamento.
Deve, poi, osservarsi che l’assegnazione alla sede di Milano non era caratterizzata in ogni caso dal requisito della temporaneità e non poteva, quindi, dar luogo al riconoscimento del trattamento economico richiesto, una volta accertato che il lavoratore non aveva affatto dedotto la violazione delle norme in tema di trasferimento, provvedendo all’ impugnazione del relativo provvedimento, né invocato la tutela di cui all’art. 2112 c. c. in termini coerenti con la ricostruzione della fattispecie, avuto riguardo alla possibilità, per il datore di lavoro, di disporre una modifica del luogo della prestazione nell’ambito di uno stesso rapporto.
Alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
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