COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione n. 3, sentenza n. 44 depositata il 18 gennaio 2023 – Il mero scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli applicabili con gli studi di settore non è di per sé sufficiente a legittimare l’accertamento. Il risultato di detta elaborazione deve necessariamente esser confortato da ulteriori elementi atti a giustificarlo, a maggior ragione ove, in fase di contraddittorio, il contribuente abbia offerto valide argomentazioni e mezzi di prova sufficienti a superare le presunzioni semplici dell’Amministrazione finanziaria

Il mero scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli applicabili con gli studi di settore non è di per sé sufficiente a legittimare l’accertamento. Il risultato di detta elaborazione deve necessariamente esser confortato da ulteriori elementi atti a giustificarlo, a maggior ragione ove, in fase di contraddittorio, il contribuente abbia offerto valide argomentazioni e mezzi di prova sufficienti a superare le presunzioni semplici dell’Amministrazione finanziaria

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 3, sentenza n. 22 depositata il 10 gennaio 2023 – Nel caso di impugnazione di un’intimazione di pagamento rivolta unicamente a contestare la validità delle cartelle presupposte per omessa notifica e difetto di motivazione (e non vizi propri dell’intimazione stessa), la pretesa tributaria è data esclusivamente dalla sommatoria delle singole cartelle richiamate, ovvero dal valore complessivo dell’intimazione di pagamento

Nel caso di impugnazione di un’intimazione di pagamento rivolta unicamente a contestare la validità delle cartelle presupposte per omessa notifica e difetto di motivazione (e non vizi propri dell’intimazione stessa), la pretesa tributaria è data esclusivamente dalla sommatoria delle singole cartelle richiamate, ovvero dal valore complessivo dell’intimazione di pagamento

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 7, sentenza n. 27 depositata il 10 gennaio 2023 – Sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative agli atti esecutivi in materia tributaria, qualora non risulti notificato in precedenza alcun atto presupposto, che renda manifesta la pretesa tributaria

Sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative agli atti esecutivi in materia tributaria, qualora non risulti notificato in precedenza alcun atto presupposto, che renda manifesta la pretesa tributaria

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione n. 3, sentenza n. 4 depositata il 5 gennaio 2023 – La verifica delle caratteristiche degli immobili da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente modifica delle risultanze censuarie mediante l’attribuzione di una diversa rendita catastale, può intervenire anche oltre il termine di dodici mesi previsti dall’articolo 1, comma 3, del D.M. n. 701/1994

La verifica delle caratteristiche degli immobili da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente modifica delle risultanze censuarie mediante l’attribuzione di una diversa rendita catastale, può intervenire anche oltre il termine di dodici mesi previsti dall’articolo 1, comma 3, del D.M. n. 701/1994

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 1, sentenza n. 3 depositata il 3 gennaio 2023 – Le norme del cd. Codice dell’Amministrazione Digitale, sono applicabili anche alle funzioni istituzionali di accertamento svolte dall’Agenzia delle Entrate, mentre non possono essere applicate alle attività e funzioni “ispettive e di controllo fiscale”

Le norme del cd. Codice dell'Amministrazione Digitale, sono applicabili anche alle funzioni istituzionali di accertamento svolte dall'Agenzia delle Entrate, mentre non possono essere applicate alle attività e funzioni "ispettive e di controllo fiscale"

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione n. 1, sentenza n. 1 depositata il 3 gennaio 2023 – In caso di annullamento della pretesa impositiva ad opera dell’amministrazione finanziaria in sede di procedura di reclamo, il contribuente mantiene l’interesse ad agire ed ha diritto al rimborso delle spese di lite

In caso di annullamento della pretesa impositiva ad opera dell’amministrazione finanziaria in sede di procedura di reclamo, il contribuente mantiene l’interesse ad agire ed ha diritto al rimborso delle spese di lite

Commissione tributaria provinciale di Taranto Ordinanza n. 186 del 9 settembre 2021 – Rinvio per manifesta illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 2-sexies del D.lgs. n. 546/199 per violazione degli articoli 3, 24 e 33 della Costituzione nella parte in cui prevede che le spese processuali, per diritti di procuratore ed onorario di avvocato, in favore degli enti impositori o agenti della riscossione costituiti in giudizio a mezzo di propri funzionari

Rinvio per manifesta illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2-sexies del D.lgs. n. 546/199 per violazione degli articoli 3, 24 e 33 della Costituzione nella parte in cui prevede che le spese processuali, per diritti di procuratore ed onorario di avvocato, in favore degli enti impositori o agenti della riscossione costituiti in giudizio a mezzo di propri funzionari

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 5 depositata il 2 gennaio 2023 – La cartella di pagamento che richiama soltanto gli estremi di una sentenza, che costituisce l’atto sul quale si fonda la pretesa erariale, senza allegarla, è illegittima per difetto di motivazione nei casi in cui l’appellante non era parte nel giudizio. Secondo l’art. 7 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti), infatti, l’obbligo di allegazione mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare

La cartella di pagamento che richiama soltanto gli estremi di una sentenza, che costituisce l’atto sul quale si fonda la pretesa erariale, senza allegarla, è illegittima per difetto di motivazione nei casi in cui l'appellante non era parte nel giudizio. Secondo l’art. 7 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti), infatti, l'obbligo di allegazione mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare

Torna in cima