COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione 6, sentenza n. 655 depositata il 3 novembre 2022 – In tema di agevolazioni sull’imposta municipale propria (IMU) prima casa la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 209/2022 ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia

In tema di agevolazioni sull’imposta municipale propria (IMU) prima casa la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 209/2022 ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 31, sentenza n. 10220 depositata il 2 novembre 2022 – Qualora il destinatario del ricorso non si costituisca, con l’introduzione del processo telematico e segnatamente con l’art. 25 bis del D.L.vo 546/92, vi è l’obbligo di attestazione di conformità dell’atto notificato a mezzo PEC con quello che viene depositato in modalità telematica. Peraltro, la conformità potrebbe ricavarsi dall’eventuale deposito da parte del notificante della ricevuta di consegna, in formato “EML”, contenente i file digitali degli atti notificati

Qualora il destinatario del ricorso non si costituisca, con l'introduzione del processo telematico e segnatamente con l'art. 25 bis del D.L.vo 546/92, vi è l'obbligo di attestazione di conformità dell'atto notificato a mezzo PEC con quello che viene depositato in modalità telematica. Peraltro, la conformità potrebbe ricavarsi dall'eventuale deposito da parte del notificante della ricevuta di consegna, in formato "EML", contenente i file digitali degli atti notificati

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 26, sentenza n. 2856 depositata il 2 novembre 2022 – L’esenzione IVA per le prestazioni assistenziali è applicabile solo se le stesse sono erogate, nei confronti dei soggetti “svantaggiati”, da parte degli enti contemplati dalla disposizione di cui all’articolo 10, n. 27-ter del D.p.r. n. 633/1972. Di conseguenza i compensi derivanti dalle prestazioni di servizi rese in favore dell’Azienda sanitaria locale, effettuate da una società in house della stessa, sono da assoggettare al pagamento del tributo

L’esenzione IVA per le prestazioni assistenziali è applicabile solo se le stesse sono erogate, nei confronti dei soggetti “svantaggiati”, da parte degli enti contemplati dalla disposizione di cui all’articolo 10, n. 27-ter del D.p.r. n. 633/1972. Di conseguenza i compensi derivanti dalle prestazioni di servizi rese in favore dell’Azienda sanitaria locale, effettuate da una società in house della stessa, sono da assoggettare al pagamento del tributo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 17, sentenza n. 4772 depositata il 2 novembre 2022 – L’imposta fissa di registro per gli atti posti in essere dai Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) può trovare applicazione solo per gli atti “propri”, ovvero gli atti di costituzione, modifica ed estinzione degli stessi, e quelli che la Legge riserva espressamente a essi. In tutti gli altri casi, ivi compresi i trasferimenti immobiliari, la previsione di caparre confirmatorie, di acconti prezzo, le operazioni su crediti e qualunque altro atto estraneo alla categoria di atti propri deve necessariamente scontare l’ordinaria imposta di registro non agevolata

L’imposta fissa di registro per gli atti posti in essere dai Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) può trovare applicazione solo per gli atti “propri”, ovvero gli atti di costituzione, modifica ed estinzione degli stessi, e quelli che la Legge riserva espressamente a essi. In tutti gli altri casi, ivi compresi i trasferimenti immobiliari, la previsione di caparre confirmatorie, di acconti prezzo, le operazioni su crediti e qualunque altro atto estraneo alla categoria di atti propri deve necessariamente scontare l’ordinaria imposta di registro non agevolata

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione 1, sentenza n. 128 depositata il 27 ottobre 2022 – La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, emessa con la formula «perche il fatto non sussiste», non assume automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario. Pertanto, se i fatti ritenuti rilevanti in sede penale sono gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, la sentenza penale può essere valutata come fonte di prova dal giudice tributario che ne verifica la rilevanza nell’ambito del contenzioso tributario in esame

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, emessa con la formula «perche il fatto non sussiste», non assume automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario. Pertanto, se i fatti ritenuti rilevanti in sede penale sono gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, la sentenza penale può essere valutata come fonte di prova dal giudice tributario che ne verifica la rilevanza nell'ambito del contenzioso tributario in esame

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 26, sentenza n. 2760 depositata il 26 ottobre 2022 – E’ dalla data della pubblicazione della sentenza, attraverso il deposito, che inizia a decorrere il termine per proporre appello ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 546/92, senza che, a tal fine, rilevino eventuali comunicazioni della segreteria della corte alle parti. L’impugnabilità della sentenza è, dunque, esclusa se sono trascorsi sei mesi dalla sua pubblicazione, salvo quanto previsto per la parte contumace che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo (art. 327 c.p.c.)

E’ dalla data della pubblicazione della sentenza, attraverso il deposito, che inizia a decorrere il termine per proporre appello ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 546/92, senza che, a tal fine, rilevino eventuali comunicazioni della segreteria della corte alle parti. L’impugnabilità della sentenza è, dunque, esclusa se sono trascorsi sei mesi dalla sua pubblicazione, salvo quanto previsto per la parte contumace che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo (art. 327 c.p.c.)

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 25, sentenza n. 4045 depositata il 21 ottobre 2022 – Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. “destinazione ordinaria”, sicché l’idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica

Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 13, sentenza n. 6855 depositata il 18 ottobre 2022 – L’avviso di accertamento relativo ad imposte, interessi e sanzioni dovute da una società di capitali va notificato all’amministratore e legale rappresentante della stessa e non all’’amministratore di fatto, poiché ricorrono i presupposti dell’art. 7 D. L. n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente

L’avviso di accertamento relativo ad imposte, interessi e sanzioni dovute da una società di capitali va notificato all’amministratore e legale rappresentante della stessa e non all’’amministratore di fatto, poiché ricorrono i presupposti dell’art. 7 D. L. n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente. l'amministratore al quale sia notificato, nella sua veste di responsabile solidale per interessi e sanzioni, un avviso di accertamento relativo ad imposte dovute dalla società, è legittimato ad impugnare il suddetto avviso oltre che per ragioni personali e soggettive (quali il difetto della carica di amministratore all'epoca dei fatti), anche per motivi inerenti il merito della pretesa tributaria, nella misura in cui tale doglianza è preordinata a sottrarsi al pagamento di interessi e sanzioni

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