COMMISSIONI TRIBUTARIE

Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, sezione n. 2, sentenza n. 241 depositata il 21 febbraio 2020 – La modalità di pagamento del Canone RAI nella bolletta riguardante la fornitura dell’energia elettrica è pienamente conforme ai principi costituzionali e, in particolare, a quanto disposto dall’articolo 97 

La modalità di pagamento del Canone RAI nella bolletta riguardante la fornitura dell’energia elettrica è pienamente conforme ai principi costituzionali e, in particolare, a quanto disposto dall’articolo 97 

Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna, sezione n. 4, sentenza n. 69 depositata il 24 febbraio 2020 – In tema di contenzioso tributario, l’annullamento parziale adottato dall’Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile

In tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile

Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, sezione n. 2, sentenza n. 835 depositata il 5 marzo 2020 – L’accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie è illegittimo soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente

L'accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie è illegittimo soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente

Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia-Romagna, sezione n. 12, sentenza n. 682 depositata il 9 marzo 2020 – L’errore previsto come motivo di revocazione in sede processuale deve sostanziarsi in una falsa percezione della realtà, in una svista che conduca ad affermare o supporre l’esistenza di fatti decisivi, incontestabilmente esclusi dagli atti di causa

L’errore previsto come motivo di revocazione in sede processuale deve sostanziarsi in una falsa percezione della realtà, in una svista che conduca ad affermare o supporre l’esistenza di fatti decisivi, incontestabilmente esclusi dagli atti di causa

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, sezione n. 2, sentenza n. 1272 depositata il 10 marzo 2020 – Ai fini dell’accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, l’effettiva capacità contributiva del contribuente va valutata non solo sulla base della mera proprietà o provenienza dei beni ma tenendo in considerazione anche la necessaria attitudine al sostenimento di spese congrue per la loro manutenzione

Ai fini dell’accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, l’effettiva capacità contributiva del contribuente va valutata non solo sulla base della mera proprietà o provenienza dei beni ma tenendo in considerazione anche la necessaria attitudine al sostenimento di spese congrue per la loro manutenzione

Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, sezione n. 1, sentenza n. 290 depositata il 12 marzo 2020 – Per i casi in cui l’inadempienza sia attribuibile al professionista intermediario con l’Erario l’assenza soggettiva di responsabilità debba essere confermata da una adeguata attività di controllo del contribuente

Per i casi in cui l'inadempienza sia attribuibile al professionista intermediario con l'Erario l'assenza soggettiva di responsabilità debba essere confermata da una adeguata attività di controllo del contribuente

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, sezione n. 5, sentenza n. 1289 depositata il 9 aprile 2020 – Il contribuente in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal termine di cui all’art. 2, comma 8 bis, D.P.R. n. 322, del 22 luglio 1998 

Il contribuente in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal termine di cui all’art. 2, comma 8 bis, D.P.R. n. 322, del 22 luglio 1998 

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