LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 34669 depositata il 12 dicembre 2023 – In caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, terzo comma l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione stabiliti dall’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte. E tale dichiarazione, qualora non sia già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, secondo comma c.p.c., deve essere notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario

In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, terzo comma l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione stabiliti dall'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte. E tale dichiarazione, qualora non sia già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, secondo comma c.p.c., deve essere notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 34393 depositata l’ 11 dicembre 2023 – Il vizio di motivazione apparente della sentenza sia denunziabile in sede di legittimità quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, per l’obiettiva inidoneità delle argomentazioni a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento; sicché, essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture

Il vizio di motivazione apparente della sentenza sia denunziabile in sede di legittimità quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, per l’obiettiva inidoneità delle argomentazioni a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento; sicché, essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 34505 depositata l’ 11 dicembre 2023 – L’accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica e alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a punto fondamentale comune a entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuto nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno definito lo scopo ed il petitum del primo

L’accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica e alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a punto fondamentale comune a entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuto nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno definito lo scopo ed il petitum del primo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 34532 depositata l’ 11 dicembre 2023 – Alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte costituzionale, sui crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito è dovuta la rivalutazione monetaria anche in riferimento al periodo successivo all’apertura del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di fallimento, ai sensi degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, della legge fall., sono dovuti, senza il limite predetto, dalla maturazione del titolo al saldo

Alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte costituzionale, sui crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito è dovuta la rivalutazione monetaria anche in riferimento al periodo successivo all'apertura del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di fallimento, ai sensi degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, della legge fall., sono dovuti, senza il limite predetto, dalla maturazione del titolo al saldo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 34771 depositata il 12 dicembre 2023 – Il datore di lavoro è qualificabile o meno imprenditore in base alla natura dell’attività da lui svolta, da valutare secondo gli ordinari criteri, che fanno riferimento al tipo di organizzazione e all’economicità della gestione, a prescindere dall’esistenza di un vero e proprio fine di lucro, restando irrilevante che la prestazione di servizi, ove effettuata secondo modalità organizzative ed economiche di tipo imprenditoriale, sia resa solo nei confronti di associati al soggetto che tali servizi eroga ovvero ad un’organizzazione sindacale cui il soggetto erogatore sia collegato

Il datore di lavoro è qualificabile o meno imprenditore in base alla natura dell'attività da lui svolta, da valutare secondo gli ordinari criteri, che fanno riferimento al tipo di organizzazione e all'economicità della gestione, a prescindere dall'esistenza di un vero e proprio fine di lucro, restando irrilevante che la prestazione di servizi, ove effettuata secondo modalità organizzative ed economiche di tipo imprenditoriale, sia resa solo nei confronti di associati al soggetto che tali servizi eroga ovvero ad un'organizzazione sindacale cui il soggetto erogatore sia collegato

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 34662 depositata il 12 dicembre 2023 – La valutazione della prova di natura indiziaria va esaminata sotto il duplice momento valutativo, in cui si articola necessariamente, sotto il profilo diacronico di “analisi-sintesi” dei vari elementi che la compongono

La valutazione della prova di natura indiziaria va esaminata sotto il duplice momento valutativo, in cui si articola necessariamente, sotto il profilo diacronico di “analisi-sintesi” dei vari elementi che la compongono

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 33835 depositata il 4 dicembre 2023 – Il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell’attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, all’iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dal R.D. n. 1949 del 1940, art. 12

Il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, all'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dal R.D. n. 1949 del 1940, art. 12

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33850 depositata il 4 dicembre 2023 – E’ da escludere che il comma 25 dell’art.2 l. n.335/95 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95

E' da escludere che il comma 25 dell’art.2 l. n.335/95 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95

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