CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 24418 depositata il 13 giugno 2016 – Il tenore del comma 1 dell’art. 24 del d. lgs. n. 758 del 1994, nel prevedere che “la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’art. 21, comma 2” è chiarissimo nel fare riferimento anche alla necessità del pagamento quale condizione, unitamente all’adempimento di quanto prescritto, per l’estinzione del reato
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 24418 depositata il 13 giugno 2016 LAVORO - SICUREZZA SUL LAVORO - EFFETTO ESTINTIVO DELLA CONTRAVVENZIONE - PAGAMENTO DELLA SANZIONE FATTO 1. S.M. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che lo ha condannato per una serie di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui [...]



