CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 27468 depositata il 27 settembre 2023 – In caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo sia automatica ai sensi dell’art. 43, terzo comma l. fall., ma che il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione – per evitare gli effetti di estinzione stabiliti dall’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito – decorra dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte
In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo sia automatica ai sensi dell'art. 43, terzo comma l. fall., ma che il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione – per evitare gli effetti di estinzione stabiliti dall'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito – decorra dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte