PROCEDURE CONCORSUALI e SOCIETA’ – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 27468 depositata il 27 settembre 2023 – In caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo sia automatica ai sensi dell’art. 43, terzo comma l. fall., ma che il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione – per evitare gli effetti di estinzione stabiliti dall’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito – decorra dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte

In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo sia automatica ai sensi dell'art. 43, terzo comma l. fall., ma che il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione – per evitare gli effetti di estinzione stabiliti dall'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito – decorra dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte

Il creditore con sentenza non definitiva ha diritto di essere ammesso al passivo anche nella liquidazione coatta amministrativa

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27163 depositata il 22 settembre 2023, intervenendo in tema opponibilità della sentenza non definitiva alla liquidazione coatta amministrativa, ha statuito il principio in base al quale la sentenza di condanna, non ancora passata in giudicato, pronunciata nei confronti di un soggetto successivamente sottoposto alla procedura di liquidazione coatta, [...]

In caso di fallimento della società cedente, il curatore non è legittimato a promuovere l’azione per la dichiarazione di solidarietà dell’acquirente dell’azienda ceduta dalla società poi fallita

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 2023, intervenendo in tema procedure concorsuali e responsabilità solidale dell'acquirente dell'azienda, ha ribadito che "... la previsione della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell'alienante, per cui essa non [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 2023 – In caso di fallimento della società cedente, il curatore non è legittimato a promuovere l’azione per la dichiarazione di solidarietà dell’acquirente dell’azienda ceduta dalla società poi fallita nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti contratti dalla stessa anteriormente alla cessione, e ciò in quanto detta azione non sarebbe proposta nell’interesse della massa dei creditori, poiché il suo eventuale accoglimento non comporterebbe alcun vantaggio per il fallimento, che sarebbe comunque tenuto ad ammettere al passivo, e pagare nei limiti della massa attiva disponibile, da un lato i creditori dell’azienda, senza potersi rivalere nei confronti dell’acquirente della stessa, e, dall’altro, quest’ultimo, agente in via di regresso in relazione ai debiti dell’azienda stessa eventualmente soddisfatti in quanto acquirente coobbligato in solido

In caso di fallimento della società cedente, il curatore non è legittimato a promuovere l'azione per la dichiarazione di solidarietà dell'acquirente dell'azienda ceduta dalla società poi fallita nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti contratti dalla stessa anteriormente alla cessione, e ciò in quanto detta azione non sarebbe proposta nell'interesse della massa dei creditori, poiché il suo eventuale accoglimento non comporterebbe alcun vantaggio per il fallimento, che sarebbe comunque tenuto ad ammettere al passivo, e pagare nei limiti della massa attiva disponibile, da un lato i creditori dell'azienda, senza potersi rivalere nei confronti dell'acquirente della stessa, e, dall'altro, quest'ultimo, agente in via di regresso in relazione ai debiti dell'azienda stessa eventualmente soddisfatti in quanto acquirente coobbligato in solido

Corte di Cassazione sentenza n. 22375 depositata il 25 luglio 2023 – Con la clausola di roulette russa, invece, quantomeno in astratto, non si opera alcuna alterazione della causa societatis. Anzi, i soci la stipulano al fine di pervenire ad una risoluzione, per quanto drastica, di uno stallo gestionale, di un altrimenti irresolubile contrasto nella determinazione e prosecuzione dell’attività imprenditoriale. Risulta pertanto evidente come questi, lungi dall’essere, in virtù della clausola, deresponsabilizzati nell’esercizio dei diritti sociali, appaiano pienamente coinvolti nella gestione societaria, sia sotto il profilo del rischio economico che del potere di gestione

Con la clausola di roulette russa, invece, quantomeno in astratto, non si opera alcuna alterazione della causa societatis. Anzi, i soci la stipulano al fine di pervenire ad una risoluzione, per quanto drastica, di uno stallo gestionale, di un altrimenti irresolubile contrasto nella determinazione e prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Risulta pertanto evidente come questi, lungi dall'essere, in virtù della clausola, deresponsabilizzati nell'esercizio dei diritti sociali, appaiano pienamente coinvolti nella gestione societaria, sia sotto il profilo del rischio economico che del potere di gestione

Esdebitazione: non viene preclusa dagli illeciti fiscali della società in quanto sono tassativi i presupposti soggettivi e oggettivi, in particolare di quello di cui al secondo comma dell’art. 142 L.F., richiesti per escludere il presupposto della meritevolezza

Esdebitazione: non viene preclusa dagli illeciti fiscali della società in quanto sono tassativi i presupposti soggettivi e oggettivi, in particolare di quello di cui al secondo comma dell'art. 142 L.F., richiesti per escludere il presupposto della meritevolezza

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