PROCEDURE CONCORSUALI e SOCIETA’ – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, ordinanza n. 15359 depositata il 31 maggio 2023 – La valutazione della circostanza ostativa di cui al secondo comma dell’art. 142 l.fall., che ricorre «qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali», pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un’interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira la norma, sicché, ove ricorrano gli altri presupposti, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”

La valutazione della circostanza ostativa di cui al secondo comma dell’art. 142 l.fall., che ricorre «qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali», pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira la norma, sicché, ove ricorrano gli altri presupposti, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria"

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 13002 depositata il 28 marzo 2023 – Nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente “extraneus” nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'”intraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori

Nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori

La responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione richiede l’accertamento della previa disponibilità in capo all’imprenditore fallito dei beni mancanti, accertamento che non è condizionato da alcuna presunzione

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 28256 depositata il 30 giugno 2023, intervenuta in tema di bancarotta fraudolente per distrazione, ha riaffermato che "... la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l'accertamento della previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti, accertamento che non è condizionato da [...]

Valida la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento all’indirizzo pec della società cancellata dal registro delle imprese

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23322 depositata il 1° agosto 2023, intervenendo in tema di notifiche nelle procedure concorsuali, ha ribadito che "... In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., all'indirizzo di posta [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 17940 depositata il 16 gennaio 2019 – La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l’accertamento della previa disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione,  da  parte  dell’amministratore,  della  destinazione  dei  beni  suddetti. Per avviamento commerciale deve sinteticamente intendersi la “capacità” di profitto di un’azienda e il suo valore come il plusvalore dell’azienda avviata, non è dubitabile che esso non rappresenti per l’imprenditore una mera aspettativa di fatto, ma costituisca, invece, un “valore” dell’azienda che lo incorpora

La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione,  da  parte  dell'amministratore,  della  destinazione  dei  beni  suddetti. Per avviamento commerciale deve sinteticamente intendersi la "capacità" di profitto di un'azienda e il suo valore come il plusvalore dell'azienda avviata, non è dubitabile che esso non rappresenti per l'imprenditore una mera aspettativa di fatto, ma costituisca, invece, un "valore" dell'azienda che lo incorpora

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 4479 depositata il 14 novembre 2019 – La distrazione, invero, è la condotta che determina il depauperamento del patrimonio della società e un bene immateriale quale è l’avviamento commerciale in sé considerato, a prescindere dalla gestione dei rapporti patrimoniali e contrattuali sottostanti, rappresenta una potenziale capacità di reddito, una aspettativa, ma non un reddito: né presente , nè futuro nella forma del credito. In tale veste, la sua dispersione oggettiva, per l’autonoma scelta dei clienti di fruire dei prodotti della nuova impresa del medesimo imprenditore, non costituisce un fatto addebitabile a quest’ultimo né sotto la forma della distrazione, né sotto la forma della distruzione, né sotto la forma di comportamento doloso rilevante a titolo di bancarotta impropria. Per “avviamento” si intende la maggiore capacità di produrre utile di un’azienda già funzionante (rispetto ad una di nuova costituzione). Esso è rappresentato dal maggior valore che viene attribuito ad un’azienda rispetto alla  somma  algebrica  di  tutte le singole attività  e passività  che compongono il patrimonio tra i quali si annoverano la clientela, la organizzazione aziendale, l’ubicazione, l’abilità gestoria dell’imprenditore.

La distrazione, invero, è la condotta che determina il depauperamento del patrimonio della società e un bene immateriale quale è l'avviamento commerciale in sé considerato, a prescindere dalla gestione dei rapporti patrimoniali e contrattuali sottostanti, rappresenta una potenziale capacità di reddito, una aspettativa, ma non un reddito: né presente , nè futuro nella forma del credito. In tale veste, la sua dispersione oggettiva, per l'autonoma scelta dei clienti di fruire dei prodotti della nuova impresa del medesimo imprenditore, non costituisce un fatto addebitabile a quest'ultimo né sotto la forma della distrazione, né sotto la forma della distruzione, né sotto la forma di comportamento doloso rilevante a titolo di bancarotta impropria. Per "avviamento" si intende la maggiore capacità di produrre utile di un'azienda già funzionante (rispetto ad una di nuova costituzione). Esso è rappresentato dal maggior valore che viene attribuito ad un'azienda rispetto alla  somma  algebrica  di  tutte le singole attività  e passività  che compongono il patrimonio tra i quali si annoverano la clientela, la organizzazione aziendale, l'ubicazione, l'abilità gestoria dell'imprenditore.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27940 depositata il 15 giugno 2021 – In tema di bancarotta fraudolenta, I’ avviamento commerciale dell’azienda è suscettibile di distrazione se, contestualmente, è stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l’avviamento, potendo quest’ultimo rappresentare da solo l’oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita. L’avviamento inteso quale plusvalore dell’azienda già avviata

In tema di bancarotta fraudolenta, I' avviamento commerciale dell'azienda è suscettibile di distrazione se, contestualmente, è stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento, potendo quest'ultimo rappresentare da solo l'oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita. L'avviamento inteso quale plusvalore dell'azienda già avviata

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 19882 depositata il 10 febbraio 2023 – In tema di bancarotta fraudolenta, non è suscettibile di distrazione l’avviamento commerciale dell’azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l’avviamento, potendo peraltro quest’ultimo rappresentare da solo l’oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita. L’azienda con tutti i suoi elementi positivi – clientela, locali, autorizzazione di somministrazione, attrezzature ecc. – determinanti l’avviamento

In tema di bancarotta fraudolenta, non è suscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento, potendo peraltro quest'ultimo rappresentare da solo l'oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita. L'azienda con tutti i suoi elementi positivi - clientela, locali, autorizzazione di somministrazione, attrezzature ecc. - determinanti l'avviamento

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