PROCEDURE CONCORSUALI e SOCIETA’ – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 17940 depositata il 16 gennaio 2019 – La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l’accertamento della previa disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione,  da  parte  dell’amministratore,  della  destinazione  dei  beni  suddetti. Per avviamento commerciale deve sinteticamente intendersi la “capacità” di profitto di un’azienda e il suo valore come il plusvalore dell’azienda avviata, non è dubitabile che esso non rappresenti per l’imprenditore una mera aspettativa di fatto, ma costituisca, invece, un “valore” dell’azienda che lo incorpora

La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione,  da  parte  dell'amministratore,  della  destinazione  dei  beni  suddetti. Per avviamento commerciale deve sinteticamente intendersi la "capacità" di profitto di un'azienda e il suo valore come il plusvalore dell'azienda avviata, non è dubitabile che esso non rappresenti per l'imprenditore una mera aspettativa di fatto, ma costituisca, invece, un "valore" dell'azienda che lo incorpora

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 4479 depositata il 14 novembre 2019 – La distrazione, invero, è la condotta che determina il depauperamento del patrimonio della società e un bene immateriale quale è l’avviamento commerciale in sé considerato, a prescindere dalla gestione dei rapporti patrimoniali e contrattuali sottostanti, rappresenta una potenziale capacità di reddito, una aspettativa, ma non un reddito: né presente , nè futuro nella forma del credito. In tale veste, la sua dispersione oggettiva, per l’autonoma scelta dei clienti di fruire dei prodotti della nuova impresa del medesimo imprenditore, non costituisce un fatto addebitabile a quest’ultimo né sotto la forma della distrazione, né sotto la forma della distruzione, né sotto la forma di comportamento doloso rilevante a titolo di bancarotta impropria. Per “avviamento” si intende la maggiore capacità di produrre utile di un’azienda già funzionante (rispetto ad una di nuova costituzione). Esso è rappresentato dal maggior valore che viene attribuito ad un’azienda rispetto alla  somma  algebrica  di  tutte le singole attività  e passività  che compongono il patrimonio tra i quali si annoverano la clientela, la organizzazione aziendale, l’ubicazione, l’abilità gestoria dell’imprenditore.

La distrazione, invero, è la condotta che determina il depauperamento del patrimonio della società e un bene immateriale quale è l'avviamento commerciale in sé considerato, a prescindere dalla gestione dei rapporti patrimoniali e contrattuali sottostanti, rappresenta una potenziale capacità di reddito, una aspettativa, ma non un reddito: né presente , nè futuro nella forma del credito. In tale veste, la sua dispersione oggettiva, per l'autonoma scelta dei clienti di fruire dei prodotti della nuova impresa del medesimo imprenditore, non costituisce un fatto addebitabile a quest'ultimo né sotto la forma della distrazione, né sotto la forma della distruzione, né sotto la forma di comportamento doloso rilevante a titolo di bancarotta impropria. Per "avviamento" si intende la maggiore capacità di produrre utile di un'azienda già funzionante (rispetto ad una di nuova costituzione). Esso è rappresentato dal maggior valore che viene attribuito ad un'azienda rispetto alla  somma  algebrica  di  tutte le singole attività  e passività  che compongono il patrimonio tra i quali si annoverano la clientela, la organizzazione aziendale, l'ubicazione, l'abilità gestoria dell'imprenditore.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27940 depositata il 15 giugno 2021 – In tema di bancarotta fraudolenta, I’ avviamento commerciale dell’azienda è suscettibile di distrazione se, contestualmente, è stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l’avviamento, potendo quest’ultimo rappresentare da solo l’oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita. L’avviamento inteso quale plusvalore dell’azienda già avviata

In tema di bancarotta fraudolenta, I' avviamento commerciale dell'azienda è suscettibile di distrazione se, contestualmente, è stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento, potendo quest'ultimo rappresentare da solo l'oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita. L'avviamento inteso quale plusvalore dell'azienda già avviata

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 19882 depositata il 10 febbraio 2023 – In tema di bancarotta fraudolenta, non è suscettibile di distrazione l’avviamento commerciale dell’azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l’avviamento, potendo peraltro quest’ultimo rappresentare da solo l’oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita. L’azienda con tutti i suoi elementi positivi – clientela, locali, autorizzazione di somministrazione, attrezzature ecc. – determinanti l’avviamento

In tema di bancarotta fraudolenta, non è suscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento, potendo peraltro quest'ultimo rappresentare da solo l'oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita. L'azienda con tutti i suoi elementi positivi - clientela, locali, autorizzazione di somministrazione, attrezzature ecc. - determinanti l'avviamento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23322 depositata il 1° agosto 2023 – In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l. fall., all’indirizzo di posta elettronica certificata della stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese

In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., all'indirizzo di posta elettronica certificata della stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese

Corte di Cassazione ordinanza n. 23200 depositata il 31 luglio 2023 – Ad affermarne la responsabilità é sufficiente l’inosservanza del dovere di vigilanza, allorché i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità ed a fronte di iniziative anomale da parte dell’organo amministrativo di società per azioni, i sindaci hanno l’obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all’assolvimento dell’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere

Ad affermarne la responsabilità é sufficiente l'inosservanza del dovere di vigilanza, allorché i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità ed a fronte di iniziative anomale da parte dell'organo amministrativo di società per azioni, i sindaci hanno l'obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere

Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

L'articolo 375, che ha integrato quanto disposto dall'articolo 2086 c.c. introducendo il comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) prevede che “L’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo,  amministrativo  e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione [...]

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