PROCEDURE CONCORSUALI e SOCIETA’ – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23322 depositata il 1° agosto 2023 – In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l. fall., all’indirizzo di posta elettronica certificata della stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese

In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., all'indirizzo di posta elettronica certificata della stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese

Corte di Cassazione ordinanza n. 23200 depositata il 31 luglio 2023 – Ad affermarne la responsabilità é sufficiente l’inosservanza del dovere di vigilanza, allorché i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità ed a fronte di iniziative anomale da parte dell’organo amministrativo di società per azioni, i sindaci hanno l’obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all’assolvimento dell’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere

Ad affermarne la responsabilità é sufficiente l'inosservanza del dovere di vigilanza, allorché i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità ed a fronte di iniziative anomale da parte dell'organo amministrativo di società per azioni, i sindaci hanno l'obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere

Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

L'articolo 375, che ha integrato quanto disposto dall'articolo 2086 c.c. introducendo il comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) prevede che “L’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo,  amministrativo  e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26240 depositata il 16 giugno 2023 – Solo il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale costituisce effettivamente una  distrazione  ed  integra,  pertanto,  la  fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale, non rappresentando tali versamenti un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre la restituzione di quelli operati dai soci a titolo di mutuo è punibile a titolo di bancarotta preferenziale, a prescindere dalla qualifica rivestita dal destinatario delle restituzioni all’interno della società

Solo il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale costituisce effettivamente una  distrazione  ed  integra,  pertanto,  la  fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale, non rappresentando tali versamenti un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre la restituzione di quelli operati dai soci a titolo di mutuo è punibile a titolo di bancarotta preferenziale, a prescindere dalla qualifica rivestita dal destinatario delle restituzioni all'interno della società

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 20889 depositata il 18 luglio 2023 – La violazione dell’obbligo di cui all’art. 97, l. fall., non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali quanto alla proposizione delle domande c.d. tardive ex art. 101, comma 1°, l. fall., né di quelle c.d. ultratardive, ove rispettose dei limiti temporali fissati dall’ultimo comma della medesima disposizione, deve concludersi che l’eventuale omessa comunicazione ex art. 97 l. fall., lungi dall’impedire comunque il decorso del termine di cui all’art. 101, comma 1°, l. fall., consente solo di riconoscere al creditore, che non lo abbia rispettato per causa a lui non imputabile, la facoltà di essere rimesso in termini per la proposizione della domanda ivi disciplinata o magari di formulare quella cd. ultratardiva, s’intende nei limiti temporali fissati dall’ultimo comma della medesima disposizione

La violazione dell’obbligo di cui all’art. 97, l. fall., non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali quanto alla proposizione delle domande c.d. tardive ex art. 101, comma 1°, l. fall., né di quelle c.d. ultratardive, ove rispettose dei limiti temporali fissati dall'ultimo comma della medesima disposizione, deve concludersi che l’eventuale omessa comunicazione ex art. 97 l. fall., lungi dall’impedire comunque il decorso del termine di cui all’art. 101, comma 1°, l. fall., consente solo di riconoscere al creditore, che non lo abbia rispettato per causa a lui non imputabile, la facoltà di essere rimesso in termini per la proposizione della domanda ivi disciplinata o magari di formulare quella cd. ultratardiva, s’intende nei limiti temporali fissati dall'ultimo comma della medesima disposizione

Corte di Cassazione, sezione prima, ordinanza n. 17106 depositata il 15 giugno 2023 – In tema di concordato preventivo, la relazione ex art. 160, co. 2, l. fall., deve contenere le valutazioni in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando le stesse necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione e riguardando il profilo dell’adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori al fine di consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, con la conseguenza che l’indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l’inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, danno luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura

In tema di concordato preventivo, la relazione ex art. 160, co. 2, l. fall., deve contenere le valutazioni in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando le stesse necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione e riguardando il profilo dell’adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori al fine di consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, con la conseguenza che l’indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l’inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, danno luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura

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