TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione ordinanza n. 22450 depositata il 15 luglio 2022 – Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli 115 e 116 cod. proc. civ., opera, invece, interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito può essere censurata solo nei ristretti limiti, consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli 115 e 116 cod. proc. civ., opera, invece, interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito può essere censurata solo nei ristretti limiti, consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 22614 depositata il 19 luglio 2022 – Una lettura non formalista del principio di autosufficienza deve consentire comunque di ritenere ammissibile un ricorso per cassazione tutte le volte in cui la sua lettura, e il riferimento ai passaggi salienti della sentenza impugnata e al contenuto dei documenti rilevanti citati nel ricorso, permette di comprendere l’oggetto e lo svolgimento della controversia nei gradi di merito così come la portata dei suoi motivi, sia per quanto concerne la loro base giuridica, sia per quanto concerne il loro contenuto specifico. I motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atti o documenti del processo di merito, in cui si tratta di notifica di atti amministrativi e non giudiziali, devono indicare sia le parti del loro testo che il ricorrente ritiene pertinenti rispetto all’oggetto delle sue censure, sia il riferimento ai documenti originali che sono stati depositati e inseriti nei fascicoli

Una lettura non formalista del principio di autosufficienza deve consentire comunque di ritenere ammissibile un ricorso per cassazione tutte le volte in cui la sua lettura, e il riferimento ai passaggi salienti della sentenza impugnata e al contenuto dei documenti rilevanti citati nel ricorso, permette di comprendere l’oggetto e lo svolgimento della controversia nei gradi di merito così come la portata dei suoi motivi, sia per quanto concerne la loro base giuridica, sia per quanto concerne il loro contenuto specifico. I motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atti o documenti del processo di merito, in cui si tratta di notifica di atti amministrativi e non giudiziali, devono indicare sia le parti del loro testo che il ricorrente ritiene pertinenti rispetto all’oggetto delle sue censure, sia il riferimento ai documenti originali che sono stati depositati e inseriti nei fascicoli

Corte di Cassazione ordinanza n. 22449 depositata il 15 luglio 2022 – L’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale. La prova contraria può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici

L'accertamento effettuato dall'Amministrazione finanziaria si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale. La prova contraria può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici

Corte di Cassazione ordinanza n. 22443 depositata il 15 luglio 2022 – In tema di atti di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa di efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente, entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio

In tema di atti di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa di efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente, entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio

Corte di Cassazione ordinanza n. 22440 depositata il 15 luglio 2022 – Le associazioni sportive dilettantistiche possono optare per il regime agevolato di cui all’art. 1 della l. 16/12/1991, n. 398 se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi nei limiti del plafond previsto (pari ad € 400.000,00). Ai fini del computo di tale plafond trova applicazione il criterio di cassa

Le associazioni sportive dilettantistiche possono optare per il regime agevolato di cui all’art. 1 della l. 16/12/1991, n. 398 se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi nei limiti del plafond previsto (pari ad € 400.000,00). Ai fini del computo di tale plafond trova applicazione il criterio di cassa

Corte di Cassazione ordinanza n. 22407 depositata il 15 luglio 2022 – L’omessa indicazione nell’avviso d’accertamento dell’aliquota applicata, costituisce una violazione meramente formale, priva di rilievo sostanziale, che non implica la nullità dell’avviso d’accertamento, rimanendo, comunque, indicata nell’atto impugnato l’aliquota applicata e del consequenziale quantum della pretesa erariale

L'omessa indicazione nell'avviso d'accertamento dell'aliquota applicata, costituisce una violazione meramente formale, priva di rilievo sostanziale, che non implica la nullità dell'avviso d'accertamento, rimanendo, comunque, indicata nell'atto impugnato l'aliquota applicata e del consequenziale quantum della pretesa erariale

Corte di Cassazione ordinanza n. 22326 depositata il 15 luglio 2022 – Si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.

Si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

Corte di Cassazione ordinanza n. 22303 depositata il 15 luglio 2022 – Al mandato senza rappresentanza è difatti riservato uno specifico trattamento ai fini dell’iva in base all’art. 6, paragrafo 4, della sesta direttiva , in virtù del quale qualora un soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto altrui partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio. La prestazione di servizi è da ritenere onerosa, e quindi imponibile,  purché  sia  ravvisabile  nesso  di  corrispettività  tra servizio reso e somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività

Al mandato senza rappresentanza è difatti riservato uno specifico trattamento ai fini dell'iva in base all'art. 6, paragrafo 4, della sesta direttiva , in virtù del quale qualora un soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto altrui partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio. La prestazione di servizi è da ritenere onerosa, e quindi imponibile,  purché  sia  ravvisabile  nesso  di  corrispettività  tra servizio reso e somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività

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